NULLA LA CARTELLA DI PAGAMENTO CON INDICAZIONE GENERICA. COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA N. 42/09/12


NULLA LA CARTELLA DI PAGAMENTO CON INDICAZIONE GENERICA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  DI GENOVA N. 42/09/12


I giudici liguri, accogliendo la tesi del contribuente hanno rilevato la nullità della cartella di pagamento che riporti in modo generico l'indicazione del Direttore dell’Ufficio o di un delegato non espressamente indicato.
Tale genericità viola l’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento, che "non permette al contribuente di identificare fin dall’origine la persona che ha seguito la pratica e a cui far riferimento per chiarimenti e spiegazioni". 
Alfio Gambino

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA  SENTENZA N. 42/09/12

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado la M.G.s.r.l., impugnava nei confronti di Equitalia Sestri S.p.a. e dell'Agenzia delle Entrate di Sanremo la cartelle di pagamento n.XXX e il ruolo relativo.
La società era stata oggetto di un precedente accertamento reddituale e IVA riguardo ai periodi di imposta 1995,1996 e 1997, cui era seguito contenzioso definito con sentenza in sede di appello parzialmente favorevole all'Ufficio, che pertanto, a seguito di tale sentenza, aveva iscritto a ruolo la somma di € 516.965,37.
La contribuente contestava: inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, nullità della cartella per omessa indicazione del "responsabile del procedimento" di iscrizione a ruolo e per l'illegittima indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della stessa.
La Commissione Tributaria di Promo Grado respingeva il ricorso, confermando la legittimità e l'efficacia della cartella esattoriale.
La società contribuente ha appellato tale sentenza ribadendo i medesimi motivi di impugnazione svolti in primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ribadendo che l'impugnazione non riguarderebbe il merito dell'iscrizione a ruolo ma solamente gli asseriti vizi della cartella esattoriale ed eccependo dunque difetto di legittimazione passiva e chiedendo conseguentemente l'estromissione dal giudizio.
Contesta comunque l'impugnazione anche nel merito e ne chiede la reiezione.
La Concessionaria per la riscossione Equitalia Sestri S.p.a. si è pure costituita in giudizio contestando ancora le motivazione dell'appellante e insistendo sulla regolarità dell'operato.
L'Appellante ha ancora depositato memoria integrativa, insistendo sulle proprie tesi.
Le parti hanno discusso la causa in pubblica udienza.
Equitalia ha anche depositato certificato notarile con cui si dichiara la fusione di Equitalia  Sestri S.p.a. in Equitalia Nord S.p.A.
                                                        MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella discussione orale le parti hanno discusso specificamente la questione dibattuta della nullità o meno della cartelle esattoriale e anche dell'iscrizione a ruolo.
Ascoltate le argomentazione delle parti, questa Commissione Tributaria Regionale ritiene che la specifica norma introdotta dal D.L. n. 249 del 2007, art. 36, comma 4-Ter, che prevede espressamente l'indicazione del responsabile del procedimento, a pena di nullità dell'atto, non passa essere esclusa dalla indicazione generica del direttore dell'Ufficio o di un suo delegato, impersonalmente indicato.
Essendo chiaramente lo spirito della norma quello di poter metter il contribuente in condizione di conoscere la persona fisica che effettivamente ha seguito il procedimento, a cui potersi effettivamente rivolgersi per quanto possa riguardare l'atto e il procedimento a suo  carico.
Con l'indicazione generica del funzionario apicale, che certamente non può essere a conoscenza effettiva della prativa, l'Ufficio non ha rispettato tale norma e la sanzione specifica è la nullità dell'atto.
Diversamente si potrebbe al limite considerare responsabile di tutti i procedimenti fiscali o il Ministro delle Finanze o il direttore dell'Agenzia delle Entrate, eccetera.
Va quindi pronunciata la nullità della cartella esattoriale e della iscrizione a ruolo impugnate, per carenza dell'indicazione del responsabile del procedimento, come previsto dalla citata norma
In tal senso dunque la sentenza di primo grado va riformata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma dell'impugnata sentenza dichiara la nullità della cartella esattoriale e dell'iscrizione a ruolo e ordina il rimborso di quanto eventualmente versato dalla contribuente per tali causali nelle more del giudizio.
Condanna le appellate, solidamente, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 per il primo grado e e 1.900,00 per l'appello, oltre accessori di legge
Genova, il 4/4/2012
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