NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI POSTA.
COSA OCCORRE SAPERE.
Atteso che sulla legittimazione del Concessionario della Riscossione a notificare le cartelle di pagamento direttamente per posta, senza avvalersi dei soggetti abilitati previsti dalla legge, diverse Commissioni Tribuarie hanno disposto in senso favorevoli al contribuente ritenendo tale notifica inesistente e pertanto non sanabile, pare doveroso puntualizzare
A CHI?
E' considerato "ricevente" sia il destinatario dell'atto tributario ma anche tutti i soggetti che l'art. 7 della legge 890/1982 espressamente indica: persona di famiglia, addetti ala casa o al servizio del destinatario, portiere dello stabile o persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo.
DOVE?
L'atto và notificato al domicilio fiscale del destinatario o presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domiciliio fiscale.
QUANDO L'ATTO SI HA PER NOTIFICATO?
A) notifica a mani proprie del destinatario;
B) notifica ai soggetti indicati nell'art. 7 della legge 890/1982 (persona di famiglia, addetti ala casa o al servizio del destinatario,
portiere dello stabile o persona vincolata da rapporto di lavoro
continuativo);
C) in caso di rifiuto di firmare o ricevere copia da parte del destinatario la notifica si perfeziona alla data di rifiuto;
D) in caso di temporanea assenza del destinatario o delle persone abilitate alla ricezione dell'atto, si deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e si avvisa il destinatario del deposito conraccomandata A/R.
In tale ipotese, la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata A/R ovvero dalla data del ritiro dell'atto se anteriore
Alfio Gambino
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