NON NECESSARIO IL LITISCONSORZIO PER L'IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO


NON NECESSARIO IL LITISCONSORZIO PER L'IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

Così come chiarito dai giudici della Cassazione nell'ordinanza n. 11210 del 04.07.2012:

in sede di impugnazione di atto consequenziale, “l’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario” (Cass. SS.UU. n. 16412/2007, Cass. n. 2798/2006, Cass. n. 7649/2006)”.

Pertanto il contribuente può contestare la pretesa fiscale vantata con la cartella di pagamento agendo indifferentemente contro l’Agenzia delle Entrate o l’agente della riscossione senza necessità di litisconsorzio 

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA DEL 4 LUGLIO 2012, N. 11210

Nel ricorso iscritto a R.G. n. ……… è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 126/36/2009, pronunziata dalla CTR di ……… Sezione n. 36 il 27.10.2009 e depositata il 25 novembre 2009.
Con tale decisione, la CTR ha accolto l’appello della società contribuente ed annullato il ruolo e la cartella impugnata.
2 -Il ricorso, che attiene ad impugnazione della cartella di pagamento, relativa ad IVA dell’anno 1998, in dipendenza di emesso versamento di ritenute alla fonte, è affidato a due mezzi, con i quali la decisione di appello viene censurata, sia per nullità connessa alla violazione degli artt. 111 comma secondo della Costituzione, artt. 101 e 102 c.p.c., artt. 10 e 14 commi 1°, 2° e 3° del DLgs. n. 546/1997, nonché per violazione dell’art. 112 c.p.c..
3 – L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – La CTR, in vero, riformando la decisione di primo grado, ha accolto l’appello della contribuente e, ritenuta la tardività della notifica della cartella impugnata, ne ha dichiarato l’annullamento.
Ciò ha fatto nella considerazione che trattavasi di dichiarazione dell’anno 1998, che la relativa cartella, giusto il disposto dell’art. 1 comma 5-bis della Legge n. 156/2005, andava notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2004, e che, nel caso, la notifica era stata, invece, effettuata in data 05.09.2006.
4-bis – La questione posta con il primo mezzo, sembra, possa risolversi con il richiamo a quanto enunciato da questa Corte in pregresse pronunce, nelle quali si è affermato che in sede di impugnazione di atto consequenziale, “l’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario” (Cass. SS.UU. n. 16412/2007, Cass. n. 2798/2006, Cass. n. 7649/2006).
4-ter – Quante alla censura mossa con il secondo motivo, sembra, doversene rilevare l’inammissibilità, per inconferenza della doglianza, rispetto alla ratio della decisione impugnata; ciò in quanto, la nullità della cartella è stata dichiarata proprio per tardività della relativa notifica e non già per infondatezza della pretesa fiscale nel merito.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis c.p.c.. Il Relatore Cons. (..)”.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla odierna trattazione, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte in relazione e l’orientamento giurisprudenziale ivi richiamato, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta fondatezza;
Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli artt. 375 e 380-bis del c.p.c. ;
PQM
Rigetta il ricorso.

Commenti