INAMMISSIBILE L'APPELLO DI EQUITALIA SPEDITO OLTRE I 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA.
Comm. trib. reg. Catanzaro sez. III n. 72 del 01 marzo 2012.
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZAROTERZA SEZIONEriunita con l'intervento dei Signori:Vecchio Massimo - PresidenteMele Francesco - Relatore Costantino Domenico - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZAemessa dalla Comm. trib. Provinciale di Cosenza- sull'appello n. 3174/10 depositati il 03/12/2010 - avverso la sentenza n. 566/01/2010
Equitalia Sud
proposto dall'ufficio: Agente di Riscossione Cosenza Atti impugnati:Avviso di intimazione n. (omissis...) Irpef + Ilor 2008Avviso di intimazione n. (omissis...) Irpef + Ilor 2008Motivi della decisioneCr.Gi. e Cr.Sa. proponevano ricorso avverso due intimazioni di pagamento (Irpef e Ilor) notificate rispettivamente in data 22.10.2008 e 29.9.2008 da parte dell'Agente della riscossione per il mancato pagamento delle cartelle di pagamento di riferimento, asseritamente notificate in data 9.8.2002.Chiedevano dichiararsi la nullità degli atti impostivi impugnati con vittoria di spese e onorari.Equitalia Etr agente della riscossione, si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, del quale chiedeva il rigetto.L'adita Comm. trib. provinciale di Caserta accoglieva il ricorso, dichiarava le intimazioni di pagamento prive di effetti e di ogni valore giuridico e condannava Equitalia al pagamento delle spese di giudizio.Avverso detta sentenza proponeva appello Equitalia per ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la conferma della legittimità degli avvisi di intimazione, con condanna dei contribuenti al pagamento delle spese dell'intero giudizio.Si costituivano Cr.Sa. e Cr.Gi. i quali chiedevano rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado e spiegavano incidentale, con cui chiedevano riformarsi la sentenza di primo grado sul punto relativo alle spese, liquidate con drastica inammissibile riduzione dei diritti e degli onorari.Tutto ciò premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue.Si deve in via preliminare, prendere in esame la eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 51 D.lg. 546/92.A dire degli appellanti, essendo stata la sentenza di primo grado notificata il 3.8.2010, tenuto conto del periodo di sospensione feriale previsto dalla legge n. 742/1969 (nella specie sino al 15.9.2010) il ricorso in appello avrebbe dovuto essere spedito entro e non oltre 60 giorni da tale data, ovvero entro il 15.11.2010, cadendo il 14.11.10 di domenica.La ricevuta delle raccomandate reca invece la data del 16.11.2010. Dunque l'appello sarebbe intempestivo.A questo punto si impone una breve premessa utile ad inquadrare correttamente la fattispecie in esame.La disciplina delle impugnazioni del processo tributario è contenuta nel capo III del titolo II del D.lg. 31 dicembre 1992 n. 546. La prima di queste disposizioni rimanda, per quanto non espressamente disposto nei decreto, alla disciplina generale prevista per il processo civile.L'art. 49 infatti dispone che alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo 1, del libro II, del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente articolo. Si pone pertanto il principio della generale applicabilità al processo tributario d'impugnazione delle norme previste per le impugnazioni nell'ordinario rito civile richiamando espressamente gli articoli compresi nel titolo II, capo I, Libro II del codice di procedura civile e quindi gli agli articoli da 321 a 338 c.p.c.Per quanto riguarda in particolare la norma di cui all'art. 326 c.p.c. sulla decorrenza dei termini per la impugnazione occorre coordinare tale disposizione con quella di cui all'art. 51 del D.lg. 546/1992.L'art. 51 scandisce insieme all'art. 38, i termini per impugnare le sentenze delle Commissioni Tributarie. Ai sensi della disciplina che emerge dal combinato disposto dalle norme richiamate, due sono i termini previsti dal legislatore per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie.Un termine breve di sessanta giorni che decorre per i rimedi dell'appello e del ricorso in cassazione dal giorno della notificazione della sentenza (copia autentica ed in forma integrale a pena di nullità) ad istanza di parte e nei modi previsti dagli artt. 137 e ss. C.p.c. (Cassazione 26 marzo 2002, n. 4333), mentre sono assolutamente esclusi strumenti di comunicazione alternativi, quali la spedizione a mezzo posta, la consegna del dispositivo all'ufficio fiscale ovvero all'ente locale impositore. In proposito, è di preliminare importanza rilevare che l'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione deve essere a sua volta notificato alla controparte, presso il domicilio eletto, entro e non oltre il suddetto termine di 60 gg., a nulla rilevando la data di consegna dell'atto dell'Ufficio giudiziario.Nella specie risulta che effettivamente la sentenza è stata notificata il 3.8.2010 per espressa ammissione della stessa società appellante.Dalla documentazione prodotta si evince pure che l'atto è stato inviato con raccomandata in data 16.1.2010 ed è stato ricevuto il giorno successivo.L'eccezione di inammissibilità va dunque accolta, travolgendo ovviamente l'atto di appello.Resta da esaminare l'appello incidentale con cui i Cr. lamentano l'esiguità della liquidazione in punto spese processuali.La condanna di Equitalia Etr al pagamento delle spese processuali è stata valutata congruo nella entità ritenuta dai giudici di primo grado. Pertanto l'impugnazione incidentale non merita accoglimento.P.Q.M.La Comm. trib. regionale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Equitalia Etr S.p.A.con atto notificato il 16.11.2010 avverso la sentenza della Comm. trib. Provinciale di Cosenza del 7.7.2010, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:dichiara inammissibile l'appello principale; conferma la sentenza appellata; compensa le spese del presente grado.
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