Bisogna ridurre ulteriormente l’Aggio di Equitalia.
DECRETO
LEGGE 95/2012,
<< Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini>>

È questo il meccanismo disegnato nel decreto legge 95, spending review,
approvato giovedì dal consiglio dei ministri, e pubblicato sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 e che entra
in vigore il 7 luglio.
Attualmente il balzello è fissato al 9%, ma l'onere a carico del contribuente può
variare a seconda della tempestività con cui la cartella viene pagata: entro i
60 giorni dalla notifica l'aggio è a carico del debitore per il 4,65%, mentre
il restante 4,35% grava sull'ente creditore;
oltre i 60 giorni il debitore paga l'intero 9% che dunque subirà, a partire dai
ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, una decurtazione di un punto arrivando all'8%.
Si tratta, peraltro, della prosecuzione di un
indirizzo legislativo già inaugurato dall’attuale Governo con l’art. 10 del dl 201/2011 (manovra Monti) laddove
l'obiettivo della norma era far sparire l'aggio e assicurare alla società di
riscossione l'attribuzione di costi fissi a fronte della presentazione di un
bilancio certificato. A stabilire il dovuto un decreto annuale del ministero
dell'economia che, ancora, non è stato emanato.
La norma del decreto legge 95, spending review,
riformula il meccanismo aprendo a una ulteriore riduzione di quattro punti
percentuali. È previsto infatti che: «Ferma
restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto
della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del
servizio nazionale della riscossione le eventuali maggiori risorse rispetto a
quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche
al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi
e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia spa, da
accertare con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi
entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di
ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto
stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia spa è,
comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal
bilancio certificato».
Anche in questo caso si
lascia aperta la porta a possibili ulteriori riduzioni, fino ad altri 4 punti,
subordinate ai risparmi che arriveranno dalla gestione di Equitalia.
Questo infatti sarà un elemento, unito a una maggiore efficienza
della riscossione dei ruoli e alle eventuali maggiori risorse rispetto ai conti
pubblici, che dovrà concorrere per rendere possibile l'alleggerimento dei costi
della cartella per i contribuenti. Al momento Equitalia spa arriva da una
riorganizzazione ed è già pronta ad affrontarne un'altra. Il 31 dicembre 2011
infatti si è concluso il traghettamento nella suddivisione delle società del
gruppo all'interno di tre macro società Equitalia Nord, Centro e Sud che sono
nella pancia di Equitalia spa, accanto a queste realtà ci sono poi Equitalia
giustizia ed Equitalia servizi, un traghettamento che però già guarda a
ulteriori modifiche nella direzione della creazione di una sola realtà della
riscossione su base unica e nazionale.
DECRETO SALVA ITALIA” o “DECRETO MONTI”
Il
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, c.d.
“Decreto Salva Italia” o “Decreto Monti”, apporta alcune modifiche che incidono
sul procedimento di riscossione dei tributi a partire dalla fase dell'iscrizione
a ruolo sino a quella della vendita dei beni espropriati al debitore.
Tra
le innovazioni di maggiore rilievo quella del sistema di determinazione degli
aggi di riscossione: il D.L. n. 201/2011,
all’art. 10, comma 13-quater, mediante un emendamento apportato in sede
di conversione, ha modificato la disciplina in tema di aggi di riscossione,
mutando il testo dell’art. 17 del D.Lgs.
n. 112/1999.
Prima
delle modifiche apportate, tale norma prevedeva che gli aggi di riscossione
erano pari al 9% delle somme iscritte a ruolo, e che gravavano sul
contribuente:
•
per il 4,65%, in caso di versamento entro sessanta giorni dalla notifica
della cartella di pagamento;
•
per l’intero, in caso contrario.
Nei
c.d. accertamenti “esecutivi” (operanti per imposte sui redditi, Iva e
Irap sugli atti emessi dal 1° ottobre 2011), invece, l’art. 29 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che l’aggio è interamente
a carico del contribuente nel solo caso in cui le somme non vengano versate
entro il termine per il ricorso. L’avvento degli accertamenti “esecutivi” ha
quindi eliminato la pregressa anomalia del sistema, che non consentiva al
contribuente notificatario di un accertamento l’immediato versamento delle
somme. In precedenza, il contribuente, a meno che non avesse optato per
l’acquiescenza ex art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 rinunciando al ricorso,
avrebbe dovuto necessariamente corrispondere il 4,65% degli aggi, visto che
prima della cartella di pagamento non poteva essere effettuato alcun
versamento.
La
modifica che si sta per illustrare, nella sostanza, a nostro avviso non cambia
di molto il sistema, posto che l’aggio è sempre addossato al contribuente, per
il solo coinvolgimento di Equitalia nella fase di riscossione.
Ora,
l’entità dell’aggio sarà parametrata ai costi sostenuti per la riscossione,
come risultanti dal bilancio certificato delle società del gruppo Equitalia
S.p.a., e sarà quantificato da un decreto ministeriale di prossima emanazione.
Viene
espressamente contemplato che l’onere per il contribuente non
dovrà essere maggiore rispetto a quello attuale. Ciò che muta è la
terminologia e non la sostanza, visto che il contribuente non dovrà più
corrispondere gli “aggi” ma i “costi fissi risultanti dal bilancio certificato”.
Occorre rilevare che, per come appare scritta la norma, la determinazione dell’aggio
non sarà individuata con riferimento all’effettiva attività posta in essere da
Equitalia, siccome il Ministero dovrà tenere conto “dei carichi annui
affidati, dell’andamento delle riscossioni coattive e del processo di
ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia
Spa”.
Il legislatore
sembra voler ripensare radicalmente al tema della remunerazione dei costi
necessari per la riscossione dei tributi, tanto da sostituire integralmente il
comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, rinunciando
all'utilizzo del termine «aggio» e preferendo il più appropriato termine
«rimborso».
Infatti, l’aggio, nell'accezione di
corrispettivo per il servizio reso dal concessionario, poteva trovare
giustificazione nel sistema previgente, in cui la riscossione dei crediti
pubblici era gestita da privati, che potevano anche subire un danno
patrimoniale a causa dell'obbligo di anticipare all'Erario le somme dovute dai contribuenti,
ma, a seguito della «restituzione» dell'attività di riscossione ad un ente
strumentale del creditore pubblico, non aveva più senso una norma che
attribuiva al creditore il diritto di affidare ad un terzo l'onere di incassare
i propri crediti, imponendo indiscriminatamente al debitore il pagamento di una
maggiorazione utile alla remunerazione dell'attività svolta dal terzo stesso, a
prescindere dall'effettivo servizio reso dall'agente della riscossione per il
recupero delle somme dovute all'Erario.
A
seguito del trasferimento allo Stato del sistema di affidamento in concessione
del servizio nazionale della riscossione, come rilevato in dottrina,
l'obiettivo della neo-costituita società a partecipazione pubblica è stato
quello di massimizzare la percentuale delle imposte incassate, riducendo al
minimo le quote inesigibili, diversamente, invece, i precedenti concessionari
avevano l'obiettivo di massimizzare l'utile sociale.
Di
conseguenza, considerata la mutata prospettiva della riscossione esattoriale,
il legislatore sembra aver compreso la necessità di non dover configurare tale
remunerazione in termini di corrispettivo, ma di refusione di costi
effettivamente sostenuti per l'espletamento dell'attività di riscossione,
disponendo che «gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei
costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in
misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi
interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle
riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e
riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa». Tale decreto deve, in ogni caso,
garantire al contribuente oneri inferiori a quelli ad oggi vigenti.
È
importante precisare sin da ora che la modifica normativa non avrà effetti
immediati, ma la sua entrata in vigore è vincolata all'adozione del citato
decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2013.
Pertanto, sino a quella data resteranno
vigenti le disposizioni di cui al citato art. 17, secondo l'attuale
formulazione.
Tuttavia,
ancorché non sia possibile, sulla base della nuova disposizione testé citata,
quantificare l'onere complessivo del rimborso disposto a favore dell'agente
della riscossione, sembra piuttosto delineata la prospettiva di una riduzione
dell'onere gravante sui contribuenti a fronte dell'attività svolta dall'agente
della riscossione.
L'elemento
normativo dal quale è desumibile tale mitigazione dell'aggravio per i
contribuenti può individuarsi nella disposizione che ancòra il rimborso
spettante all'agente ai costi risultanti dal bilancio nonché all'andamento
delle riscossioni coattive e alla progressiva razionalizzazione dei costi
sostenuti dal gruppo Equitalia.
La
differenza rispetto alla formulazione dell'art. 17 ancora vigente è
sostanziale, in quanto, sino ad oggi, la misura dell’aggio della riscossione,
pur essendo determinata anch'essa in misura percentuale rispetto alle somme
iscritte a ruolo riscosse, è totalmente svincolata dai costi effettivamente
sostenuti per le procedure necessarie alla notifica del titolo esecutivo e del
precetto.
Tuttavia,
anche nella nuova formulazione della citata disposizione il legislatore ha posto
a carico del debitore iscritto a ruolo l'onere del rimborso dei costi della
riscossione, modulando l'incidenza dell'onere in capo al soggetto passivo in
ragione del momento in cui interviene il pagamento delle somme oggetto della
cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo.
Se,
infatti, il versamento da parte del debitore interverrà entro il sessantesimo
giorno dalla notifica della cartella di pagamento, il rimborso dovuto dal
contribuente sarà pari al 51%
dell'onere complessivo, mentre il restante
49% sarà dovuto dall'ente creditore; diversamente, nel caso di
inadempimento del debitore, che si protragga oltre il termine citato,
quest'ultimo sarà interamente inciso dall'onere del rimborso, determinato sulla
base del decreto ministeriale di riferimento . La ripartizione dell'onere non è
molto dissimile da quella disciplinata dalla vigente formulazione dell'art. 17,
atteso che, se il versamento da parte del debitore interviene entro il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento, l’aggio
dovuto dal contribuente è pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, mentre il
restante 4,35% è dovuto dall'ente creditore, diversamente, nel caso di
inadempimento del debitore, che si protragga oltre il termine citato, il
debitore è interamente inciso dall’aggio nella misura del 9%.
Tale ripartizione concerne le somme iscritte a ruolo derivanti da inadempimento
del contribuente; infatti, in presenza di riscossione spontanea a mezzo ruolo,
non derivante da inadempimento, l’aggio della riscossione è a
carico dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo
giorno dalla notifica del ruolo, mentre grava sul soggetto passivo nel caso di
pagamento oltre il suddetto termine.
Tra
i fattori che contribuiscono ad incrementare le somme dovute dal debitore che
subisce l'iscrizione a ruolo, e che, quindi, devono aggiungersi alle imposte,
alle sanzioni e agli interessi, occorre altresì considerare, in applicazione
del citato art. 17, le spese di notifica della cartella di pagamento e, in caso
di definitività del ruolo, quindi di assenza di provvedimenti di sgravio, il
rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, determinate sulla base
di una tabella approvata con D.M. 21 novembre 2000.
Tali
oneri aggiuntivi continueranno ad essere applicati ai contribuenti anche a
seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 17, atteso che le modifiche
apportate dal legislatore non mutano sostanzialmente la disciplina oggi
vigente.
Nulla
deve essere versato nel caso in cui le somme riscosse siano riconosciute
indebite, e ciò, stante la formulazione della norma, dovrebbe valere sia per
gli annullamenti in autotutela sia per gli annullamenti giudiziali.
Come già precisato, i decreti con cui
verrà quantificato l’aggio devono essere approvati entro il 31 dicembre 2013
(art. 10, comma 13-quinquies, del D.L. n. 201/2011).
Quindi, prima di detto momento continua
a trovare applicazione l’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 ante D.L. n.
201/2011.
Sia
sufficiente, al riguardo, rilevare che
il legislatore non ha modificato l'art. 29, comma 1, lett. f), del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, che, con riferimento agli atti «impoesattivi», dispone che l’aggio
deve essere integralmente addebitato al contribuente, una volta che sia decorso
il termine per impugnare l'atto impositivo.
Infatti,
considerato che, in base al disposto di cui alla lett. d) della disposizione
ultima citata, i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate forniscono
all'agente della riscossione gli elementi, acquisiti nella fase di
accertamento, utili per individuare la situazione patrimoniale del debitore,
non sembra potersi ulteriormente sostenere che l'onere posto a carico del
contribuente costituisca effettivamente una remunerazione dell'attività
dell'agente della riscossione che, di fatto, non viene espletata.
Al
riguardo si consideri, inoltre, che, sulla base delle disposizioni vigenti,
l'avviso di accertamento è l'unico atto che il contribuente riceve prima
dell'espropriazione forzata; pertanto, l'agente della riscossione può procedere
con il pignoramento dei beni del debitore, omettendo qualsivoglia attività
propedeutica ad esso.
Se,
in caso di inadempimento del contribuente, il soggetto deputato alla
riscossione è direttamente legittimato ad avviare la fase dell'esecuzione
forzata, sembra trovare giustificazione unicamente l'addebito nei confronti del
soggetto inadempiente delle spese relative alla procedura esecutiva e non anche
di quelle percentualmente parametrate alle somme iscritte a ruolo.
Di
conseguenza, considerata, la novella funzione «impoesattiva» rivestita
dall'avviso di accertamento, almeno per quanto concerne le imposte dirette e
l'IVA, sarebbe stata probabilmente necessaria da parte del legislatore una
ulteriore riflessione, non soltanto sul quantum e sul quomodo di
determinazione dell’aggio di riscossione, ma anche sull'effettiva necessità di
applicare detto onere aggiuntivo anche nei casi in cui l'attività dell'agente
della riscossione sia confinata alle sole procedure espropriative eventuali e
comunque successive alla notifica dell'atto impositivo.
AGGIO di RISCOSSIONE
L'art. 17, D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112 nella versione
attualmente in vigore, prevede che l'aggio di riscossione sia pari al 9%
delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora, e che sia a carico
del debitore:
·
in misura pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo
riscosse in caso di versamento degli importi entro 60 giorni dalla notifica
della cartella di pagamento;
·
per l'intero in caso contrario.
Aggio di riscossione
|
|
Misura
|
9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei
relativi interessi di mora
|
Suddivisione del carico
|
A carico del contribuente 4,65% delle somme iscritte
a ruolo, se il versamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della
cartella di pagamento, per l'intero in caso contrario.
|
Aggio e accertamenti "esecutivi"
Le modifiche contenute nel D.L. 31 maggio 2010, n. 78 in materia
di accertamenti "esecutivi"contribuiscono ad eliminare alcune
anomalie presenti nel sistema di riscossione dei tributi.
Il contribuente, nel sistema ante D.L. 78/2010, a meno che
non avesse optato per l'acquiescenza all'avviso di accertamento, era tenuto in
ogni caso a corrispondere ad Equitalia, proprio in virtù dell'anomalia del
sistema, gli aggi di riscossione, anche nel caso in cui lo stesso avesse
adempiuto all'obbligazione tributaria, nel termine di 60 giorni contenuto nella
cartella di pagamento.
Nel nuovo modello esattivo, invece, il contribuente
dovrà corrispondere gli aggi per l'intero solo se provvederà a versare gli
importi oltre il termine per il ricorso.
Pertanto, con il nuovo sistema della concentrazione
della riscossione, si viene sempre più delineando la funzione dell'aggio
come tributo di scopo a carico degli inadempimenti della riscossione spontanea
in base agli avvisi di accertamento. ( Ctp Modena n. 53/2010).
Aggio e riscossione spontanea a mezzo ruolo
Vi sono inoltre ruoli e quindi cartelle esattoriali,
non utilizzati per la riscossione coattiva, ma per quella
"spontanea". In merito, l'art. 32, D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 rubricato "Riscossione
spontanea a mezzo ruolo" stabilisce che: "La riscossione spontanea a
mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni
relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si
considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi
previsti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da
inadempimento;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in
più rate su richiesta del debitore".
In tali ipotesi l'aggio di riscossione è posto
a carico dell'ente creditore se il pagamento avviene entro 60 giorni della
notifica, oltre tale termine, viceversa risulta a carico del debitore.
Aggio e accertamenti su imposte d'atto
Nel merito degli accertamenti sulle imposte indirette,
il contribuente deve procedere al versamento delle somme dovute entro 60 gg.
dalla notifica dell'atto, con la possibilità di evitare la successiva cartella
di pagamento, e, di conseguenza, gli aggi di riscossione.
Aggio e liquidazioni automatiche/ controlli formali
Qualora la cartella di pagamento sia dovuta in seguito
a liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, al
contribuente, come visto, saranno addebitati gli aggi di riscossione.
Aggio e annullamento atto dell'ufficio
In linea generale, come visto gli aggi sono dovuti in
tutti i casi in cui Equitalia venga chiamata in causa.
Qualora l'annullamento o lo sgravio delle somme siano
avvenuti solo in via parziale, l'aggio deve venire riconteggiato,
riproporzionandolo agli importi dovuti.
L'aggio poi, non dovrebbe essere a carico del
contribuente nel caso di cartelle emanate a seguito di somme
erroneamente/indebitamente rimborsate ai sensi dell'art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ove
l'errore sia imputabile all'ente impositore.
Problematica, infine, si profila la situazione in cui
l'obbligazione tributaria sia definita mediante conciliazione giudiziale, in un
momento in cui i termini per il versamento delle somme a seguito di cartella
siano spirati.
ACCERTAMENTO
ESECUTIVO e costi della riscossione
La
recente unificazione tra determinazione amministrativa della ricchezza e
procedure di riscossione delle relative imposte consente all’agente per la
riscossione di procedere ad esecuzione forzata «senza la preventiva notifica
della cartella di pagamento»; su questo aspetto, si innesta anche la questione
del «costo della riscossione», cioè degli aggi esattoriali. In prima battuta,
per il contribuente, l’effetto è addirittura favorevole, in quanto l’estromissione
dell’esattore dalla riscossione coattiva, almeno se il contribuente paga in
tempo, solleva quest’ultimo dall’aggio esattoriale. Sul costo della riscossione
è intervenuto anche il «decreto Monti» del dicembre 2011, con disposizioni
programmatiche tendenti a trovare un equilibrio tra i vari possibili criteri
per ripartire questo costo.
Infatti
il nuovo sistema di riscossione elimina l’anomalia presente nel sistema
attuale, consistente nel fatto che il contribuente, a seguito di accertamento,
dovendo attendere la cartella di pagamento per il versamento delle somme, deve
necessariamente corrispondere gli aggi di riscossione nella misura del 4,65%. In base alla disciplina attuale, il contribuente,
vedendosi costretto ad attendere la cartella per versare le somme contestate, è
costretto a versare gli aggi all’Agente della Riscossione. Gli aggi di
riscossione, come prevede l’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112,
corrispondono al 9% delle somme iscritte a ruolo, e gravano sul contribuente:
nella misura del 4,65%, se egli provvede a versare gli importi entro 60 gg
dalla cartella di pagamento; per l’intero in caso contrario. Con le modifiche
apportate dal D.L. n. 78/2010, invece, se il contribuente ha intenzione di
pagare entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, non sarà più costretto
a corrispondere gli aggi.
Per
contro, ove il versamento non avvenga, alle somme richieste mediante
l’accertamento devono aggiungersi:
•
gli interessi di mora (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973), da computarsi a partire
dal giorno successivo alla notifica dell’atto;
•
gli aggi di riscossione per l’intero, che corrispondono al 9% delle somme
iscritte a ruolo (art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999);
•
il rimborso delle spese esecutive (art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999).
La stessa C.M. 4/E/2011, inoltre, ha precisato anche
che:
·
a partire dal giorno successivo al termine ultimo per
la presentazione del ricorso, le somme dovute sono maggiorate degli interessi
di mora, calcolati dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto;
·
all'agente per la riscossione spetta l'aggio,
interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese di esecuzione.
Tale ultima precisazione è stata utilizzata per
dimostrare che, rispetto al vigente sistema, quello di nuova istituzione avrà
il pregio di evitare, al contribuente che paghi nei termini, di essere inciso,
sia pure pro quota, dell'aggio spettante all'agente della riscossione, come ora
avviene nel caso di emissione della cartella esattoriale.
L'indicazione, tuttavia, appare sterile, se solo si
considera che, già oggi, chi ha interesse a definire un avviso di accertamento
lo può fare senza attendere la cartella esattoriale, beneficiando peraltro
delle riduzioni previste dall'istituto dell'acquiescenza. Il nuovo sistema così
disegnato, pertanto, è stato evidentemente congegnato come ruotante attorno al
principio del solve et repete, vale a dire sulla esistenza di una sorta di
impotenza del contribuente che, una volta raggiunto dall'avviso di accertamento,
non avrebbe altra via che pagare quanto richiesto, salvo poi perseguire le vie
giurisdizionali previste dall'ordinamento per vedersi riconosciute le proprie
ragioni ed, eventualmente, richiedere il rimborso di quanto già anticipato.
Sotto questo profilo, la misura del compenso
all'agente della riscossione al 9%, già di per se particolarmente onerosa,
appare assumere effetti (para)sanzionatori se si considera che d'ora in avanti
l'agente della riscossione non avrà neppure l'onere di notificare la cartella
di pagamento.
MODIFICHE
ALLA MISURA DELL’AGGIO
La misura dell’aggio, nel corso degli
anni, ha subìto rilevanti modifiche,
tanto è vero che il succitato art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 è stato più volte
modificato, come dalla seguente sintetica esposizione.
1)Testo
in vigore sino al 02 ottobre 2006
L’art. 17 cit. prevedeva le seguenti
determinazioni, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 193 del 27
aprile 2001:
-
l’attività
dei concessionari era remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo
riscosse; l’aggio era pari ad una percentuale tra un minimo ed un massimo di tali somme da
determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente
il biennio di riferimento, sulla base di
determinati e specifici criteri tassativamente esposti;
-
l’aggio era a carico del debitore in
misura non superiore al 4,65 per cento
della somma iscritta a ruolo; l’aggio a carico totale del debitore era dovuto soltanto in caso di mancato pagamento
entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura era determinata
con il succitato decreto ministeriale;
-
la restante parte dell’aggio era a
carico dell’ente creditore;
-
il servizio di riscossione connesso alla
gestione degli “avvisi bonari”
poteva essere remunerato con un aggio sulle somme riscosse, determinato, in
misura pari al 60% dell’aggio calcolato come sopra, tenendo conto dei singoli
ambiti territoriali, per i minori costi rispetto alla riscossione tramite
cartella (D.M. 08/06/2001, in G.U. n. 179 del 03/08/2001, in vigore dal 18
agosto 2001).
2)
Testo in vigore dal 03 ottobre 2006 al 31 dicembre 2008
L’art. 17 cit., per il succitato periodo
temporale, a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. n. 262 del 03
ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 286 del 24 novembre
2006, prevedeva le seguenti determinazioni:
-
l’attività
dei concessionari era remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo
riscosse; l’aggio era pari ad una percentuale tra un minimo ed un massimo di tali somme da
determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre
dell’anno precedente il biennio di riferimento, sulla base di determinati e specifici criteri tassativamente esposti;
-
l’aggio era a carico del debitore in una
misura determinata con un decreto ministeriale, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo,
in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella
di pagamento; in tale caso, la restante parte dell’aggio era a carico dell’ente
creditore;
-
integralmente a carico del debitore, in
caso contrario;
-
il servizio di riscossione connesso alla
gestione degli “avvisi bonari”
poteva essere remunerato con un aggio sulle somme riscosse, determinato, in
misura pari al 60% dell’aggio calcolato come sopra, tenendo conto dei singoli
ambiti territoriali, per i minori costi rispetto alla riscossione tramite
cartella (D.M. 08/06/2001, in G.U. n. 179 del 03/08/2001, in vigore dal 18
agosto 2001).
3)
Testo in vigore dall’01 gennaio 2009
L’art. 17 cit., a seguito delle
ulteriori e più rilevanti modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 29/11/2008,
convertito dalla Legge n. 2 del 28/01/2009 (in suppl. ord. n. 14 alla G.U. n.
22 del 28/01/2009), a far data dall’01
gennaio 2009, stabilisce che:
-
l’attività degli agenti della
riscossione è remunerata con un aggio pari al 9% (nove per cento) delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei
relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:
a)
in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; in tal caso, la
restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore;
b)
integralmente
a carico del debitore, in caso contrario, senza tenere conto della sospensione
feriale dei termini;
-
limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo (pagamento di entrate
extratributarie, di imposte relative a redditi soggetti a tassazione separata o
quando la somma che deve pagare il debitore deve essere suddivisa in più rate
su richiesta dello stesso), l’aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale dell’1% (uno per cento), come
stabilito dal decreto del 04 agosto 2000 del Ministro delle Finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201
del 29 agosto 2000;
-
tutte le percentuali di cui sopra
possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, nel
limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle sopracitate,
tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell’andamento delle riscossioni e
dei costi del sistema;
-
l’agente della riscossione trattiene
l’aggio all’atto del riversamento all’ente impositore delle somme riscosse.
Quindi, la percentuale dell’aggio, oggi,
è calcolata su due voci:
-
somme iscritte a ruolo riscosse;
-
relativi interessi di mora
Pertanto,
l’art. 32, commi 1 e 2, del D.L. n. 185/2008, quest’ultimo meglio noto agli
addetti ai lavori come “decreto anticrisi”, ha modificato la misura dell’aggio
percepito dagli agenti della riscossione per il servizio di esazione delle
entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli
altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici,
relativamente ai c.d. ruoli coattivi, comprendenti i carichi dovuti dai
contribuenti a seguito di inadempimenti commessi in sede di dichiarazione o di
versamento dei tributi dovuti, elevandolo al 9%.
In
particolare, la norma in questione ha apportato delle modificazioni all’art. 17
del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, rubricato “Remunerazione del servizio”,
atteso che con la locuzione di aggio si suole intendere la remunerazione
tipica, cioè il compenso, spettante all’agente per il servizio di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.
La
materia aveva già subito di recente alcuni mutamenti per effetto dell’art. 2,
comma 3, lettera a), n. 1), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 che, in sostanza, innovando il
comma 3 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, aveva introdotto l’obbligo a
carico del debitore di sostenere il pagamento dell’aggio, ovvero di versare il
corrispettivo spettante all’agente della riscossione, modulandone l’entità in
relazione al momento dell’adempimento eseguito dal contribuente.
Infatti,
prima dell’entrata in vigore della citata L. n. 286/2006, l’aggio incombeva sul
debitore solo in caso di mancato pagamento del ruolo entro i termini di
scadenza.
Sicché,
a decorrere dal 2006, dopo le cennate modifiche, il discrimine che regola detto
pagamento viene ricondotto alla circostanza che l’estinzione del carico
iscritto a ruolo avvenga entro od oltre i sessanta giorni dalla scadenza
della cartella di pagamento. Nel primo caso, l’aggio viene addebitato
contestualmente sia all’ente creditore che al soggetto debitore, mentre è
imputato integralmente al contribuente, qualora l’assolvimento stesso avvenga
oltre i predetti sessanta giorni.
Le novità
apportate in sede di conversione del D.L. 185/2008 riguardano
anche le domande di inesigibilità
In seguito alle modifiche, le somme anticipate dai
"vecchi" concessionari della riscossione in base all'obbligo del non
riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali, se comprese in domande
di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto "anti-crisi"
(29 gennaio 2009), verranno restituite con una riduzione del 10%.
Quindi, si sposta più avanti il termine fissato dal
decreto "anti-crisi" (29 novembre 2008) per la presentazione delle
domande di rimborso degli esattori, che sconteranno una riduzione del 10%. Le
anticipazioni devono essere restituite in 20 rate annuali. La verifica sui
crediti oggetto di rimborso deve essere eseguita nel momento del controllo a
campione sull'inesigibilità delle quote.
Peraltro, sulle domande d'inesigibilità dei crediti
presentate dagli agenti, l'art. 27 c. 8, D.L. 185/2008, che ha integrato l'art.
19, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, stabilisce che l'agenzia delle Entrate possa
fare ricorso ai poteri d'indagine che la legge gli attribuisce per l'accertamento
delle imposte sui redditi (art. 32, D.P.r. 29 settembre 1973, n. 600) e
dell'Iva (art. 51 D.P.r. 633/1972).
Al riguardo, va precisato che la comunicazione
d'inesigibilità della somma da riscuotere deve essere inviata, anche in via
telematica, all'ente creditore, per il discarico delle quote iscritte a ruolo.
L'art. 19, D.Lgs. 112/199 dispone che la mancata presentazione della
comunicazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo,
costituisce causa di perdita del diritto al discarico della quota.
Inoltre, l'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248,
conv. con modif. con L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha chiarito la questione del
termine ultimo per la presentazione delle domande di inesigibilità.
Con una disposizione di interpretazione autentica
(comma 4 quinquies) ha stabilito che le regole contenute nell'art. 1, c. 426 e
426 bis, L. 30 dicembre 2004, n. 311, e succ. modif. e nell'art. 3, c. 12, D.L.
30 settembre 2005, n. 203, conv. con modif. con L. 2 dicembre 2005, n. 248,
"si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria
prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426 bis, della legge n. 311 del
2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente
acquistata da Equitalia S.p.a. possono presentare, anche ai fini della stessa
sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità
relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007". Entro il
30 settembre 2010, peraltro, possono altresì essere integrate le comunicazioni
già presentate, con riferimento agli stessi ruoli.
Dunque, il decreto "milleproroghe" ha
affrontato la questione delle domande d'inesigibilità che gli agenti della
riscossione sono tenuti a presentare agli enti creditori e consente alle
vecchie società concessionarie il cui capitale sociale è stato acquistato da
Equitalia, anche a quelle che in passato hanno aderito alla sanatoria, di
presentare entro il 30 settembre 2010 sia le comunicazioni che i crediti non
sono più riscuotibili, sia di integrare le vecchie domande già inviate. Questo
termine vale per tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007. Il termine
triennale per i controlli da parte dei creditori decorre, invece, dal 1°
ottobre 2010.
L'art. 36, c. 4 quinquies, D.L. 248/2007, conv. con
modif. con L. 31/2008 è, appunto,
una norma di interpretazione autentica, la cui ratio è proprio quella di
chiarire il significato di altre norme di legge.
In particolare, l'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n.
159, conv. con modif. con L. 29 novembre 2007, n. 222 (cd. "collegato alla
Finanziaria 2008") ha ampliato i termini per i ruoli consegnati fino al 30
settembre 2007, ma avrebbe potuto indurre in errore poiché faceva riferimento
alle società partecipate da Equitalia.
Va rilevato che, in realtà, tutte le concessionarie
sono state acquisite da riscossione S.p.a. (oggi Equitalia S.p.a.) e sono
partecipate dalla società pubblica. Equitalia è subentrata agli esattori per la
gestione dell'attività di riscossione a mezzo ruolo e ha acquistato una quota
maggioritaria del capitale sociale delle società concessionarie, a condizione
che i cedenti acquistassero una partecipazione al capitale.
E' da porre in evidenza che, prima dell'intervento
normativo (art. 39 D.L. 159/2007) che ha disposto la proroga dei termini, la
data di riferimento iniziale per la consegna dei ruoli era il 31 agosto 2005,
mentre il termine per l'informativa sull'inesigibilità era fissata al 31
ottobre 2008. Laddove il riferimento iniziale per la consegna dei ruoli era il
31 agosto 2005, la proroga non poteva che riguardare anche i vecchi
concessionari esattori, atteso che la riforma della riscossione è stata varata
con l'art. 3 D.L. 203/2005 ed è divenuta efficace solo a decorrere dal 1°
ottobre 2006. Quindi, in epoca successiva alla data fissata per la consegna dei
ruoli (31 agosto 2005).
Ne consegue che la disposizione di proroga si applica
a tutti i ruoli affidati ai concessionari della riscossione, anche a quelli che
hanno ceduto il ramo d'azienda in seguito alla riforma. Sia gli ex
concessionari, sia gli attuali agenti della riscossione sono tenuti a
presentare agli enti impositori le comunicazioni di inesigibilità dei crediti.
L'informativa deve essere trasmessa entro il terzo
anno successivo a quello di consegna dei ruoli.
Il termine è perentorio e in caso di mancata
osservanza l'esattore perde il diritto a discaricare le quote. Tuttavia, la
comunicazione è soggetta ad una successiva integrazione se, nel momento in cui
è presentata, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non
imputabile all'esattore. Questi se ha adempiuto all'obbligo di legge è
discaricato automaticamente dopo tre anni dalla comunicazione d'inesigibilità.
Solo dopo il decorso di questo termine, durante il
quale l'ente creditore può operare un controllo sulla correttezza dell'attività
esecutiva, il concessionario può eliminare dalle scritture patrimoniali le
quote discaricate.
Fino al discarico, però, resta salvo il potere
dell'Ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da
sottoporre a esecuzione e di segnalare azioni cautelari e esecutive da attivare
per riscuotere i crediti.
La remunerazione della riscossione
delle entrate patrimoniali non vale per la procedura di ingiunzione fiscale
Con sentenza 12 giugno 2012, n.
3413, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che l’ingiunzione
fiscale costituisce procedimento speciale che gli Enti locali
possono adottare solo per il caso in cui procedano direttamente
all’accertamento ed alla riscossione, ovvero ne dispongano l’affidamento, anche
disgiunto, a soggetti terzi. Tale procedimento non prevede l’iscrizione a
ruolo e la cartella di pagamento quali passaggi necessari ai fini
dell’esecutività della pretesa.
L’ingiunzione fiscale costituisce,
infatti, essa stessa titolo esecutivo e non rientra nell’ambito di applicazione
delle previsioni legislative disciplinanti l’aggio del concessionario
del servizio di riscossione, le quali espressamente fanno riferimento alla sola
iscrizione a ruolo. Con la precisazione che nemmeno la norma che
inibisce maggiori oneri per il contribuenti in caso di affidamento a terzi del
servizio, può fornire argomentazioni sufficienti a sostenere l’equiparazione
dei due strumenti di riscossione.
E’ ragionevole, infatti, attribuire
il riferimento al “divieto di aggravio economico” non già alla concorrente
procedura di riscossione mediante ruoli ed ai suoi costi, ma alla
procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente
dall’amministrazione, in quanto il legislatore ha voluto chiarire che
l’affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve
determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto
deriverebbe dalla diretta gestione delle procedura da parte degli uffici
comunali.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra esposto,
l’art. 17 più volte citato presenta profili di illegittimità costituzionale per irragionevolezza (artt. 3, 23, 53 e
97 della Costituzione) perché:
-
c’è
una sproporzione non giustificata economicamente tra l’aggio dell’1% e del 9%
(8% per i ruoli emessi a partire da
gennaio 2013)
a seconda della spontaneità o meno del pagamento a mezzo ruolo;
-
il
limite di pagamento dei 60 giorni (art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602/73 cit.) non
tiene conto, assurdamente, della sospensione feriale dei termini per proporre
ricorso (art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 ed art. 1 L. n. 742 del 07/10/1969);
-
l’aggio al 9%, senza alcun limite annuo,
a carico integrale del debitore-contribuente, è previsto in caso di mancato
pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, peraltro
senza tenere conto della sospensione feriale dei termini, quando il suddetto
mancato pagamento può dipendere dalla sospensione della riscossione a cura del
giudice tributario (art. 47 D.Lgs. n.
546/1992) o della stessa Amministrazione finanziaria (art. 39 D.P.R. n. 602/73) o per cause di forza maggiore (art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997) o
per obiettive condizioni di incertezza sull’applicazione della norma tributaria
(art. 9 Legge n. 212 del 27 luglio 2000
- Statuto dei diritti del contribuente, spesso ignorato dal legislatore fiscale);
in particolare, poi, non bisogna dimenticare che le vecchie norme fiscali (art.
32 R.D. n. 1608 del 17 settembre 1931, norma purtroppo totalmente abrogata)
ponevano espressamente soltanto a carico
dell’Erario l’onere degli aggi sulla riscossione delle sopratasse (Circolare
ministeriale n. 455190 dell’08 luglio 1960);
-
infine,
nella determinazione dell’aggio nella misura unica e fissa del 9%, il
legislatore non ha tenuto più conto della situazione sociale ed economica di
ciascun ambito territoriale, valutata sulla base di
indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali; infatti, il
precedente comma 1 dell’art. 17 cit , con le ultime modifiche della Legge n.
2/2009 cit., è stato totalmente sostituito, con l’abrogazione delle suddette limitazioni geografiche, e, di
conseguenza, è stato implicitamente e parzialmente abrogato il Decreto
Ministeriale del 04/08/2000 cit., che prevedeva tale differenzazione, che invece è rimasto solo per la determinazione dell’aggio dell’1% limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo (art. 17,
comma 5-bis, cit.).
Il
nuovo testo dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, si
allontana dalla precedente logica del «rimborso di spese», ed elimina così
l'obbligo di modulare il compenso delle società del gruppo Equitalia, in base
ai coefficienti fissati dal decreto del Ministero delle finanze 4 agosto 2000;
questo decreto teneva conto dei costi del sistema di riscossione, della vetustà
del ruolo e dell'indice di sviluppo delle diverse aree territoriali; la
cancellazione di tale ultimo parametro elimina la possibilità, indicata nelle
premesse del citato decreto ministeriale, di modulare la remunerazione degli
agenti in base ai rischi ambientali di esigibilità, in continuità con un
principio di effettività della stessa attività di riscossione.
Peraltro
in relazione all’introduzione dell’accertamento esecutivo, «l’aggio è
integralmente a carico del contribuente». Anche in questo caso, il vecchio
regime, appariva meno gravoso, perché il contribuente, che non prestava
acquiescenza all’accertamento o ad una comunicazione di irregolarità, poteva
pagare entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento
beneficiando di una riduzione dell’ aggio a circa la metà.
È
da chiedersi, però, se la nuova previsione che sancisce l’addebito esclusivo al
contribuente sia ragionevole, o se poteva essere inserita una scriminante, per
individuare situazioni in cui l’aggio sarebbe stato addebitato in misura
ridotta, ricalcando il vecchio regime.
Premesso
che il soggetto deputato alla riscossione deve conseguire introiti in relazione
all’attività che svolge ed ai costi che sostiene, qualora questi non vengono
posti integralmente carico della fiscalità generale, la remunerazione del
servizio di riscossione dei tributi non può che ricadere sull’ente impositore,
sul contribuente moroso o su entrambi.
Col
vecchio regime l’addebito ridotto a titolo di aggio al 4,65%, nel caso di
pagamento spontaneo della cartella di pagamento entro 60 giorni dalla notifica,
si giustificava perché l’agente della riscossione, nella prima fase
dell’attività, si limitava a ricevere il ruolo, compilare e notificare la
cartella di pagamento. Il fatto che la restante parte dell’aggio veniva
corrisposta dall’ente impositore può ricondursi all’esigenza di far fronte ai
costi fissi che sostiene l’agente della riscossione.
Decorso
il predetto termine, l’ aggi veniva corrisposto in misura integrale dal
contribuente, anche in caso di pagamento spontaneo tardivo, in quanto l’agente
della riscossione doveva organizzare quelle attività necessarie per
l’esecuzione forzata, tra cui la ricerca dei beni da aggredire o da sottoporre
a misure cautelari.
Con
il nuovo sistema, trovandosi il contribuente in una situazione di morosità già
nel momento in cui l’avviso di accertamento viene «affidato» all’Agente della
riscossione, si è ritenuto di poter mettere integralmente a suo carico l’ aggio,
in quanto Equitalia, dopo aver preso in carico l’atto impositivo, deve
direttamente organizzare tutte le attività necessarie per porre in essere
l’espropriazione forzata.
Dobbiamo,
però, evidenziare che, a prescindere dalla possibilità di rimodulare l’entità,
esistono dubbi di ragionevolezza della determinazione dell’aggio in misura
percentuale rispetto al debito tributario, svincolato dai costi della procedura
di esazione e senza un tetto massimo. Se si parte dal presupposto che i
costi vivi di esazione sono sempre gli stessi, come si giustifica la previsione
di un aggio in misura percentuale?
L’aggio,
così come congegnato, rappresenta, in buona sostanza, una forma di ripartizione
del costo di Equitalia tra i contribuenti morosi, in proporzione all’entità del
debito, assumendo, quindi, natura tributaria o paratributaria. I costi della
struttura deputata alla riscossione dei tributi (i ccdd. costi fissi), invece
di gravare sulla fiscalità generale o sull’ente impositore e quindi comunque
sulla collettività, finiscono per essere addossati ad alcuni contribuenti in
proporzione alla entità del debito tributario accertato dall’Ufficio
impositore.
Posto
che siamo di fronte ad una spesa collettiva, qual è quella connessa
all’istituzione del servizio di riscossione dei tributi, l’attuale criterio di
ripartizione di tale spesa (svincolato dai «costi marginali» sostenuti
dell’agente della riscossione per la singola procedura esattiva), finisce per
confliggere con il principio di cui all’art. 53 Cost., il quale esige il
coinvolgimento di tutti i consociati che manifestano una capacità contributiva.
Bisogna
considerare, d’altra parte, che, nonostante la previsione di un aggio così
corposo (9%), non è detto che Equitalia riesca a bilanciare i propri conti; in
tal caso le perdite di Equitalia devono essere ripianate dai soci, cioè
dall’Agenzia delle entrate ed INPS, e quindi i costi fissi del servizio di
riscossione possono comunque finire in buona parte a carico della collettività.
In attesa e con la speranza che la Corte Costituzionale possa intervenire
nella presente materia, il legislatore
potrebbe ulteriormente modificare il più volte citato art. 17 D.Lgs. n.
112/1999 (come ha già fatto negli anni precedenti) con le seguenti necessarie correzioni, non dimenticando che, oggi,
non esiste più il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale
della riscossione, in quanto le relative funzioni pubbliche sono direttamente
attribuite all’Agenzia delle entrate, con sensibile risparmio dei costi (art.
97 della Costituzione).
Le
auspicate ed urgenti modifiche legislative, in tema di aggi, dovrebbero:
1)
lasciare
inalterata la misura dell’aggio all’1% limitatamente alla riscossione spontanea
a mezzo ruolo (art. 32 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999);
2)
fissare
la misura dell’aggio da un minimo del 3% ad un massimo del 4% con decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenendo conto del limite annuo e della
situazione sociale ed economica di ciascun ambito territoriale, valutata sulla
base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
3)
l’aggio
essere a carico del debitore nella misura del 2% delle somme iscritte a ruolo,
in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella
esattoriale (o dell’accertamento esecutivo contenente la cartella, tenendo
conto della sospensione feriale dei termini; la suddetta misura del 2% rimanere
anche in caso di pagamento oltre i suddetti 60 giorni in caso di sospensione
della riscossione disposta dal giudice tributario (art. 47 D.Lgs. n. 546/1992)
o dalla stessa Amministrazione finanziaria o locale o previdenziale, oppure in
caso di forza maggiore o in caso di obiettive condizioni di incertezza
sull’applicazione della norma tributaria o previdenziale o dei tributi locali;
4)
nella
ipotesi di cui al precedente n. 3, la restante parte dell’aggio essere a carico
dell’ente creditore;
5)
in caso
contrario alle ipotesi di cui al precedente n. 3, l’aggio essere dovuto
integralmente dal debitore-contribuente, sempre nei limiti del 3% o 4%, come al
precedente n. 2, ma con il limite annuo e non in misura fissa;
La
determinazione degli aggi esattoriali, sembra ancora troppo rigida, troppo
gravosa per chi comunque paga. Elementari considerazioni di efficienza
indurrebbero infatti, in presenza di inadempimento del debitore, a premiare
l'attività esattiva di Equitalia, che dovrebbe diventare un incubo per chi si
nasconde anziché essere l'incubo per chi comunque paga, ed è oltretutto gravato
da aggi pesantissimi. Al limite, ma il punto sarebbe meritevole di ulteriori
approfondimenti, è meglio che l'esattore prenda tutto quello che riesce a
riscuotere da chi altrimenti non avrebbe pagato, a fronte di un minore aggio a
carico di debitori diligenti e solvibili. È un altro modo per contrastare una
situazione che, anche sul versante della riscossione, sembra un paradiso per
chi può nascondersi, e un inferno per chi è invece esposto ad una azione
esecutiva inesorabile (per chi ci casca), ma incapace di individuare i furbi.
Lecce, 24 luglio 2012
Avv. Maurizio Villani
Avv. Iolanda Pansardi
AVV.
MAURIZIO VILLANI
Avvocato
Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione
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