ACCERTAMENTO INDUTTIVO VALIDO ANCHE SE LA CONTABILITA’ E’ REGOLARE

ACCERTAMENTO INDUTTIVO VALIDO ANCHE SE LA CONTABILITA’ E’ REGOLARE

L’Agenzia delle entrate può procedere a  ricalcolare i redditi del contribuente in maniera induttiva, prescindendo quindi dall’esame della sua contabilità, anche nel caso in cui la documentazione dovesse risultare formalmente regolare.

A tali conclusioni è giunta nei giorni scorsi la Suprema Corte (ordinanza n.11.119 del 3 luglio 2012), la quale ha ritenuto legittimo un accertamento induttivo IVA basato sui prezzi esposti al pubblico anche se la contabilità aziendale risultava formalmente corretta (si veda art. 54, D.P.R. n. 633/1972). 
I giudici, infatti, hanno chiarito che
 “La  censura  è  fondata alla  luce  dei  principi  affermati   da   questa Corte  (Sez. 5, Sentenza n. 7184 del 25/03/2009; Sez. 5, Sentenza  n.  21697 del 22/10/2010) secondo cui, in tema di accertamento dell'IVA, il   ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in  presenza   di   una  contabilità formalmente regolare, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre  1972,  n.   633,  art.54,  il  quale  autorizza  l'accertamento   anche   in   base   al    "altri documenti" o ad "altri dati e notizie",  potendo  le  omissioni  o  false  o inesatte  indicazioni  essere  indirettamente  desunte  da  tali  risultanze ovvero anche  in  esito  a  presunzioni  semplici, purchè gravi,  precise  e concordanti”.

Viene così definitivamente sancita la legittimità di tale tipologia di accertamento pure in caso di contabilità formalmente corretta anche se si è comunque chiarito che le presunzioni prese a riferimento – come i sopra citati “altri documenti” o “altri dati e notizie” – dovranno necessariamente essere gravi, precise e concordanti per giustificare l’azione dell’Agenzia delle entrate.
  
Avv. Matteo Sances

Commenti