TARSU – TIA/1 – TIA/2 - TARES - QUADRO SINOTTICO


QUADRO SINOTTICO

TARSU – TIA/1 – TIA/2 - TARES
  

   AVV. MAURIZIO VILLANI

 Avvocato Tributarista in Lecce                                                                                          Patrocinante in Cassazione

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Lecce, 16 giugno 2012

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









ISTITUZIONE DELLA TASSA
Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni i Comuni devono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri previsti dalla presente normativa.

(art. 58)


I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura di provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte, a qualunque uso adibiti.
(Art. 49)
La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’art. 15 D.Lgs.. n. 36 del 16/01/2003.

(Art. 238, co. 1)
Dall’ 01/01/2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
La TARSU è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.
(Art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997)

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ARGOMENTO
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TIA/1
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NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)








ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Nel regolamento del servizio di nettezza urbana sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi. Si possono determinare i perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è ridotta al 40%.

(Art. 59)
In via sperimentale, i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui all’art. 49, comma 1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

(Art. 49, co. 16 e 17)
Le Autorità d’ambito approvano e presentano all’Autorità di cui all’art. 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l’integrale copertura dei costi.

(Art. 238, co. 5)
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
(Art. 14, co. 2 e 19)
E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.
Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
(Art. 14, co. 28, L. n. 214/2011 cit.)

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NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 (in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









PRESUPPOSTO
La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle arre scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

(Art. 62)
La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.

(Art. 49, comma 3)
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.

(Art. 238, co. 1)
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

(Art. 14, co. 3)
A partire dal 2013, nei Comuni sarà applicato un nuovo tributo, destinato a prendere il posto di tutti gli attuali prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA/1 E TIA/2). Si tratta di un tributo che accorpa in realtà una tassa, a fronte del servizio di gestione di rifiuti, ed un’imposta sui servizi indivisibili.
La tassa conserva l’impianto dell’attuale TARSU, con alcuni innesti di TIA/1.

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NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









ESCLUSIONI
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte dove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere le parti.

(Art. 62, c. 2 e 3)
La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

(Art. 49, comma 8)
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

(Art. 238, co. 10)
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva. Resta ferma la disciplina del tributo dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle scuole, il cui costo è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tares.

(Art. 14, co. 4 e 14)
La Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’onere della prova, circa l’esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all’esenzione, e non  sull’amministrazione del Comune .

(Cassazione, sentenze n. 15083/2004; n. 4766/2004; n. 3756/2012)

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NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









SOGGETTI PASSIVI
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62 cit. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio.

(Art. 63)

La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.

(Art. 49, comma 3)
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.

(Art. 238, co. 1)
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali a vario titolo (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superificie).

(Art. 14, co. 5 e 6)
La Corte Costituzionale per stabilire la natura tributaria di una entrata ha previsto i seguenti criteri:
a) doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
b) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
(Sent. n. 246, n. 238 e n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005; n. 280/2011).

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NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









SOGGETTI RESPONSABILI
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

(Art. 63, c. 3)



La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.

(Art. 49, comma 3)
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.

(Art. 238, co. 1)
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

(Art. 14, co. 7)
La Corte Costituzionale, con la sentenza n . 442 del 17-19 dicembre 2008, ha dichiarato viziate di illegittimità costituzionale le disposizioni contenute nell’art. 6, comma 2, della Legge Regionale della Sicilia del 03/05/2001 n. 6 che stabilivano l’onere relativo alla tassa ed accessori della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani a carico dei Comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali.

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NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
 (in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 (in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)








INIZIO OCCUPAZIONE O DETENZIONE
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità.
(Art. 64, c. 1 e 2)
La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall’applicazione del presente decreto.
(Art. 49, co. 6 e 7)
La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con regolamento, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

(Art. 238, co. 2)
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

(Art. 14, co. 26)
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte sulla corretta applicazione dell’art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 507/93, tanto che ormai costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di TARSU, l’art. 62 cit., stabilendo che l’imposizione è dovuta per l’occupazione o la detenzione delle aree scoperte, pone una presunzione iuris tantum di produttività, salvo prova contraria .
(sent. n. 20359/2007)

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NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 (in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)








CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE
La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
In caso di mancata presentazione della denuncia, il tributo non è dovuto per gli anni successivi se l’utente dimostra la mancata occupazione o detenzione.
(Art. 64, c. 3 e 4)
La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall’applicazione del presente decreto.
(Art. 49, co. 6 e 7)
La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con regolamento, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

(Art. 238, co. 2)
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

(Art. 14, co. 26)
Dopo una lunga serie di rinvii, il D.L. n. 8 del 26/01/1999, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 25/03/1999, ha disposto, definitivamente, la tassabilità integrale delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e l’esclusione di quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni (diverse dalle aree a verde).

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NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









COMMISURAZIONE
La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i Comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta ed al costo dello smaltimento.
(Art. 65, c. 1)
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale di tutti i costi.

(Art. 49, co. 4)
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

(Art. 238, co. 4)
La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le  unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del DPR n. 138/98. (Art. 14, co. 9)
Gli arenili degli stabilimenti balneari sono soggetti a tassazione in quanto costituiscono aree scoperte ad uso privato idonee alla produzione di rifiuti urbani. Infatti, secondo le risoluzioni ministeriali n. 8/474 del 04/07/1989 e n. 147/E del 15/09/1998, il rapporto di concessione demaniale ne determina l’uso privato, discriminandole dalle aree pubbliche di uso pubblico.

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NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









TARIFFE
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
(Art. 65, c. 2)
Per tariffe ridotte (Art. 66)

La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
(Art. 49, co. 6, 8 e 9)
La Corte di Cassazione ha stabilito che la determinazione della tariffa è di competenza dell’ente locale e non del concessionario.
(Sent. n.8313/2010)
La tariffa è determinata dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi siano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
(Art. 238, co. 3)
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ed a una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

(Art. 14, co. 11, 13, 18, 20 e 32)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3294/2012, ha precisato che la TIA ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l’IVA come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un’imposta, sia pure “mirata” o “di scopo” cioè destinata a finanziare un servizio per il soggetto stesso.

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D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









DELIBERAZIONI
Entro il 31 ottobre (salvo proroghe) i Comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell’anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso.

(Art. 69)

I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla L. n. 142/1990 e dell’art. 23. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, deve rispettare le condizioni di cui all’art. 21.
(Art. 21)
La tariffa è determinata dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi siano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
(Art. 238, co. 3)
Con regolamento da emanarsi entro il 31/10/2012, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per gli individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine per l’approvazione del bilancio. (Co.12,19 e 23)
Il decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 (in S.O. n. 252 della G.U. n. 298 del 23/12/1997) all’art. 52 disciplina la potestà regolamentare generale delle Provincie e dei Comuni, a far data dal primo gennaio 2008.
Infatti le Provincie ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote.

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
 (in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









AGEVOLAZIONI
Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all’art. 62 cit. ed alle tariffe ridotte di cui all’art. 66 cit., i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni. Il regolamento può prevedere riduzioni per lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico o per i conferimenti a detto servizio.

(Art. 67, c. 1 e 2)
Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E’ assicurata la gradualità degli adeguamenti.

(Art. 49, co. 10)
Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite a uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

(Art. 238, co. 7)
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Il Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30% nei casi tassativi di cui al comma 15. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. (Co. 10,15,16,17 e20)
La Cassazione, nel dettare i criteri ai quali i Comuni devono attenersi per l’applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe, in relazione alle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera gli stabilimenti balneari in modo distinto ed autonomo rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o esercizi al dettaglio di beni alimentari o deperibili, per cui è legittima  una tariffa differenziata. (Cass. n. 4754/2010)

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
 (in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









REGOLAMENTI
Per l’applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere le indicazioni tassative di cui all’art. 68. L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei gruppi di attività o di utilizzazione di cui all’art. 68. I regolamenti devono essere trasmessi al Ministero dell’Economia.
(Art. 68)
I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento. Regolamento approvato con DPR n. 158 del 27/04/1999, ai sensi dell’art. 49, comma 5.

(Artt. 21, co. 2 e 49, co. 5)
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, sentiti la conferenza Stato-Regioni e le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel CESPA ed i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento, i criteri generali. Il regolamento tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività.
(Art. 238, co. 6e 8)
Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto al comma 12. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo. Alla tariffa si possono applicare le maggiorazioni tassativamente previste dal comma 13.

(Art. 14, co. 13,22 e 30)
(Artt. 45 e 52 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997)
Sino alla emanazione del regolamento per la TIA/2 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
(Art. 238, co.11, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006)
La conoscenza dei regolamenti comunali non rientra tra i doveri del giudice, il quale solo con poteri istruttori può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti.
(Cass. n. 25116/2007)

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 (in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









DENUNCE
I soggetti di cui all’art. 63 cit. presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed arre tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
(Art. 70)
Ai fini dell’attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

(Art. 49, co. 14)
I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità ed incoerenza con i piani d’ambito adottati, stabiliscono in particolare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, ferme restando le definizioni di cui all’art. 184, co.2, lett. c) e d).
(Art. 198)
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal Comune. (Art. 14, Co .26, 33 e 34)
La risoluzione ministeriale n. 8/474 del 04/07/1989 richiama l’attenzione sul fatto che “per la particolare natura dell’attività di balneazione che richiede ampi spazi nei quali la potenzialità di produzione di rifiuti per unità di superficie è molto ridotta, va prospettata l’esigenza di fissare una moderna misura unitaria di tariffa, che tenga in considerazione la diversa potenzialità media unitaria della superficie costituente l’arenile rispetto agli altri comparti”.

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









ACCERTAMENTI
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
(Art. 71 e succ. mod.)
La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

(Art. 49, co. 9)
La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR n. 602 del 29/09/1973, e successive modifiche ed integrazioni, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate.

(Art. 238, co. 12)
La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In caso di mancata collaborazione del contribuente o da altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c.. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296 del 27/12/2006 e art. 52 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.
(Art. 14,co.31,38 e 45)
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
La firma autografa sugli avvisi di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del funzionario designato, nel caso in cui gli avvisi stessi sono prodotti da sistemi informativi automatizzati.

(Art. 1, co. 87, L. n. 549 del 28/12/1995)

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









RISCOSSIONE
L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.
(Art. 72)
La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l’obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del DPR n. 602/73 e DPR n. 43/1988.

(Art. 49, co. 13 e 15)
La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR n. 602 del 29/09/1973, e successive modifiche ed integrazioni, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate.

(Art. 238, co. 12)
Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato, in  mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di c/c postale ovvero modello di pagamento unificato. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l’art. 13 D.Lgs. 471/97.
La TIA è un tributo vero e proprio ed il relativo credito deve essere ammesso tra quelli privilegiati. Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2320 della prima sezione civile depositata il 17/02/2012.

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









POTERI DEI COMUNI
Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l’ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie, ed a rispondere a questionari. (Art. 73)
Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. L’eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai Comuni che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio.
(Art. 49, co. 11 e 12)
I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità ed in coerenza con i piani d’ambito adottati, stabiliscono in particolare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, ferme restando le definizioni di cui all’art. 184, co.2, lett. c) e d).
(Art. 198)
Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il Comune, con regolamento, può deliberare circostanze attenuanti od esimenti nel rispetto dei principi della normativa statale.
Gli stabilimenti balneari (ma lo stesso discorso vale anche per i campeggi) hanno spesso una composizione complessa, in quanto, accanto ai locali coperti, vi sono normalmente anche altre superfici (come aiuole, giardini, areee di sosta, parchi giochi, vie di collegamento ecc.) a bassissima potenzialità di produzione di rifiuti, per cui si impone da parte dei Comuni estrema cautela nella determinazione delle tariffe al fine di evitare possibili sperequazioni.

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









FUNZIONARIO RESPONSABILE
Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla TARSU; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune deve comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo.

(Art. 74)
Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla TIA/1; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune deve comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo.


Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla TIA/2; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune deve comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo.


Il Comune o il soggetto affidatario del tributo designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il funzionario responsabile può inviare questionari, richiedere dati e notizie.

(Art. 14, co. 36 e 37)
L’art. 74 D.Lgs. n. 507/93, in attuazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da una parte e di gestione amministrativa dall’altra, con attribuzione di specifiche responsabilità a dirigenti e, in mancanza, a funzionari, prevede la formale designazione di un funzionario per l’attribuzione di ogni potere amministrativo riguardante la gestione della tassa. Si tratta di una competenza propria, non delegabile.

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
 (in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 (in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









RIMBORSI
Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza del giudice tributario o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, l’ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
(Art. 75-Art. abrogato dall’Art. 1, co.172, lett.b), L.n.296/06)
La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l’obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizoni del DPR n. 602 del 29/09/1973 e del DPR n. 43 del 28/01/1988.
In base alle suddette disposizioni, inoltre, si dovrà procedere agli eventuali rimborsi.

(Art. 49, co. 15)
La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR n. 602 del 29/09/1973, e successive modifiche ed integrazioni, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate.

(Art. 238, co. 12)
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296 del 27/12/2006. Resta ferma l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.

(Art. 14, co. 45)
La TIA/1 non deve essere assoggettata ad IVA, in quanto trattasi di un’entrata di natura patrimoniale che non può in alcun caso rappresentare il corrispettivo per un servizio reso. La Corte di Cassazione segue un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, aprendo quindi le porte alle istanze di rimborso iva applicata sulla TIA.
(Cassazione, sent. n. 3756 del 09/03/2012)

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 (in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









SANZIONI
Per l’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo L. 100.000.
Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se interviene adesione del contribuente.
(Art. 76)
La lacunosità delle statuizioni contenute nell’art. 49, comma 9, può essere colmata con l’esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate “anche tributarie” dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 o in via di interpretazione sistematica.
Analogamente, nulla osta a che, per le sanzioni ed interessi relativi all’omesso o ritardato pagamento della TIA, possano applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie.
La lacunosità delle statuizioni contenute nell’art. 238, comma 6, può essere colmata con l’esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate “anche tributarie” dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 o in via di interpretazione sistematica.
Analogamente, nulla osta a che, per le sanzioni ed interessi relativi all’omesso o ritardato pagamento della TIA, possano applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un  minimo di € 50.
In caso di mancata, o incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da € 100 ad € 500.
Riduzioni ad un terzo (Co. 43).
(Art. 14, co. 40,41,42,43 e 44).
La contestazione della violazione non collegata all’ammontare della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione e non più entro il secondo anno. Infine, sulle specifiche sanzioni della TARSU si rinvia alla risoluzione n. 36 del 03/03/1999 del Ministero delle Finanze che ha risposto ai vari quesiti.

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









INTERESSI
Per la misura degli interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applica l’art. 1, co. 165, L. n. 296 del 27/12/2006. Per la misura degli interessi in data anteriore al 1° gennaio 2007, si applica l’art. 3, co. 141 e 142, della L. n. 662/1996, l’art. 17 della L. n. 146/98, l’art. 13 della L. n. 133 del 13/05/1999.

(Art. 76)

La lacunosità delle statuizioni contenute nell’art. 49, comma 9, può essere colmata con l’esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate “anche tributarie” dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 o in via di interpretazione sistematica.
Analogamente, nulla osta a che, per le sanzioni ed interessi relativi all’omesso o ritardato pagamento della TIA, possano applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie.
La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR n. 602 del 29/09/1973, e successive modifiche ed integrazioni, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate.

(Art. 238, co. 12)
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296 del 27/12/2006. Resta ferma l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.

(Art. 14, co. 45)
A carico dei produttori di rifiuti speciali che hanno presentato regolare denuncia ma non sono stati assoggettati a tassazione, qualora non risulti un’infedeltà in sede di accertamento, non possono essere irrogate sanzioni o richiesti interessi per ritardata iscrizione a ruolo, dovendosi ritenere che tali contribuenti hanno ottemperato agli obblighi loro imposti dalla legge.
(Risoluzione n. 36 del 03/03/1999 del Ministero delle Finanze)

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
 (in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









TASSA GIORNALIERA
Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazioni, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i Comuni devono istituire con proprio regolamento la tassa da applicare in base a tariffa giornaliera.

(Art. 77)
A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità servite dal Comune.
Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

(Art. 238, co. 7)
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

(Art. 14, co. 6,24 e 25)
La tassa giornaliera rappresenta una novità in senso assoluto, in quanto il vecchio testo unico n. 1175/1931 non la prevedeva.
La tassa giornaliera ha regole proprie. Questo non vuol dire, però, che si è in presenza di un nuovo tributo. Bisogna parlare di una forma particolare di tassa di smaltimento rifiuti. L’istituzione della tassa giornaliera è obbligatoria.

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 (in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali notificate dai Comuni, anche tramite concessionari è possibile proporre ricorso entro 60 giorni, oltre la sospensione feriale dei termini, alla competente Commissione Tributaria Provinciale, rispettando le procedure di cui al D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

Avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali notificate dai Comuni, anche tramite concessionari è possibile proporre ricorso entro 60 giorni, oltre la sospensione feriale dei termini, alla competente Commissione Tributaria Provinciale, rispettando le procedure di cui al D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

Avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali notificate dai Comuni, anche tramite concessionari è possibile proporre ricorso entro 60 giorni, oltre la sospensione feriale dei termini, alla competente Commissione Tributaria Provinciale, rispettando le procedure di cui al D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

Avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali notificate dai Comuni, anche tramite concessionari è possibile proporre ricorso entro 60 giorni, oltre la sospensione feriale dei termini, alla competente Commissione Tributaria Provinciale, rispettando le procedure di cui al D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

L’attuale art. 182-ter della legge fallimentare espressamente statuisce che è possibile transigere solo i tributi, ed i relativi accessori, “amministrati dall’agenzie fiscali”.
Tale assunto sembra mostrare l’intento di escludere dall’ambito di applicazione della norma tutti i tributi locali.

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
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TARES
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NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 (in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)








DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30/06/1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall’attuazione dei criteri previsti dall’art. 65.
(Art. 79)
Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.

(Art. 57)
Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

(Art. 238, co. 11)
A decorrere dall’01/01/2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. L’art. 14, co. 7, D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al co. 46 del presente articolo.

(Art. 14, co. 46 e 47)
La natura tributaria della tariffa di igiene ambientale, come in precedenza della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani, è stata affermata dalla Corte Costituzionale con le pronunce n. 238 del 24/07/2009 e n. 64 del 24/02/2010, sulla base di argomentazioni più volte condivise e confermate dalla Corte di Cassazione.
(Corte di Cassazione – Sez. Unite sent. n. 25929 del 05/12/2011)

QUADRO SINOTTICO

ARGOMENTO
TARSU
TIA/1
TIA/2
TARES
NOTE


NORMATIVA
D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997
 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 (in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)









NATURA GIURIDICA

(Problematica IVA)









La Tarsu ha natura tributaria.
Non si applica l’IVA.

(Corte Costituzionale – Sent. n. 238/2009, Ordinanze nn. 300/2009 e 64/2010)

La TIA/1 ha natura tributaria.
Non si applica l’IVA.

(Corte Costituzionale – Sent. n. 238/2009, Ordinanze nn. 300/2009 e 64/2010)

(Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sent. nn. 14903/2010 e 25929/2011)

(Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – Sent. n. 3756/12 e n. 3294/12)
La TIA/2 non ha natura tributaria.
Si applica l’IVA.

(Art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e Art. 14, co. 33, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010)

(Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – Sent. n. 3756 del 15/02/2012, depositata in cancelleria il 09/03/2012)
La Tares ha natura tributaria.
Non si applica l’IVA.

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
Come corrispettivo, si applica l’IVA.
(Cassazione-Sez. Trib.-Sent. n.3294/12).

(Art. 14, co. 29)
Solo ove sussista un “corrispettivo” sarà applicabile il numero 127-sexiesdecies della Tabella A parte terza allegata al DPR n. 633/72 e dovrà essere applicata l’Iva sulle “prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonché sulle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”.

(Corte di Cassazione-Sez. Tributaria – n. 3294/12)

INDICE
NORMATIVA
Istituzione della tassa                                                                            Pag.            2
Attivazione del servizio                                                                          Pag.            3
Presupposto                                                                                            Pag.            4
Esclusioni                                                                                                Pag.            5
Soggetti passivi                                                                                      Pag.            6
Soggetti responsabili                                                                             Pag.            7
Inizio occupazione o detenzione                                                           Pag.            8
Cessazione dell’occupazione o detenzione                                          Pag.            9
Commisurazione                                                                                    Pag.            10
Tariffe                                                                                                      Pag.            11
Deliberazioni                                                                                           Pag.            12
Agevolazioni                                                                                           Pag.            13
Regolamenti                                                                                           Pag.            14
Denunce                                                                                                  Pag.            15
Accertamenti                                                                                          Pag.            16
Riscossione                                                                                             Pag.            17
Poteri dei Comuni                                                                                  Pag.            18
Funzionario responsabile                                                                      Pag.            19
Rimborsi                                                                                                  Pag.            20
Sanzioni                                                                                                   Pag.            21
Interessi                                                                                                   Pag.            22
Tassa Giornaliera                                                                                    Pag.            23
Contenzioso tributario                                                                           Pag.            24
Disposizioni transitorie                                                                          Pag.            25
Natura giuridica                                                                                     Pag.            26
Lecce, 16 giugno 2012

AVV. MAURIZIO VILLANI
     Avvocato Tributarista in Lecce
                                                                            Patrocinante in Cassazione
                      www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

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