QUADRO SINOTTICO
TARSU – TIA/1 – TIA/2 - TARES
AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce Patrocinante in Cassazione
www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it
Lecce, 16 giugno 2012
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
ISTITUZIONE DELLA TASSA
|
Per il servizio
relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni i Comuni devono
istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed
applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri
previsti dalla presente normativa.
(art.
58)
|
I costi per i servizi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura di provenienza, giacenti
sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai
Comuni mediante l’istituzione di una tariffa. La tariffa deve essere
applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte,
a qualunque uso adibiti.
(Art. 49)
|
La tariffa costituisce il corrispettivo per lo
svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’art. 15 D.Lgs.. n. 36
del 16/01/2003.
(Art. 238, co. 1)
|
Dall’ 01/01/2013 è istituito in tutti i Comuni il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei Comuni. Il tributo è corrisposto in base a tariffa
commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione
tributaria.
|
La TARSU è
soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio,
disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i Comuni devono
provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.
(Art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997)
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
|
Nel regolamento
del servizio di nettezza urbana sono stabiliti i limiti della zona di
raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione del servizio a zone con
insediamenti sparsi. Si possono determinare i perimetri entro i quali è
obbligatoriamente istituito il servizio. Nelle zone in cui non è effettuata
la raccolta, la tassa è ridotta al 40%.
(Art.
59)
|
In via sperimentale, i Comuni possono attivare il
sistema tariffario anche prima del termine di cui all’art. 49, comma 1. E’
fatta salva l’applicazione del tributo ambientale di cui all’art. 19 del
D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.
(Art. 49, co. 16 e 17)
|
Le Autorità d’ambito approvano e presentano
all’Autorità di cui all’art. 207 il piano finanziario e la relativa relazione
redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro
quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
6, dovrà essere gradualmente assicurata l’integrale copertura dei costi.
(Art.
238, co. 5)
|
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il
Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la
superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Il Consiglio Comunale
può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono
iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
(Art. 14, co. 2 e 19)
|
E’ fatta salva l’applicazione del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.
Il tributo provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella
misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo,
esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
(Art. 14, co. 28, L. n. 214/2011 cit.)
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
PRESUPPOSTO
|
La tassa è dovuta per l’occupazione o la
detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione
delle arre scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse
dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il
servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.
(Art. 62)
|
La tariffa deve essere applicata nei confronti di
chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non
costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso
adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.
(Art. 49, comma 3)
|
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo
locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio
o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle
zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al
pagamento di una tariffa.
(Art. 238, co. 1)
|
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi
o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.
(Art. 14, co. 3)
|
A partire dal 2013, nei Comuni sarà applicato un
nuovo tributo, destinato a prendere il posto di tutti gli attuali prelievi
sui rifiuti (TARSU, TIA/1 E TIA/2). Si tratta di un tributo che accorpa in
realtà una tassa, a fronte del servizio di gestione di rifiuti, ed un’imposta
sui servizi indivisibili.
La tassa conserva l’impianto dell’attuale TARSU,
con alcuni innesti di TIA/1.
|
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
ESCLUSIONI
|
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree
che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare
uso cui sono stabilmente destinati. Nella determinazione della superficie
tassabile non si tiene conto di quella parte dove si formano rifiuti
speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a
provvedere le parti.
(Art. 62, c. 2 e 3)
|
La tariffa è determinata dagli enti locali, anche
in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
(Art. 49, comma 8)
|
Alla tariffa è applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
(Art. 238, co. 10)
|
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali
di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via
esclusiva. Resta ferma la disciplina del tributo dovuta per il servizio di
gestione dei rifiuti delle scuole, il cui costo è sottratto dal costo che
deve essere coperto con la Tares.
(Art. 14, co. 4 e 14)
|
La Corte di Cassazione ha più volte precisato che
l’onere della prova, circa l’esistenza e la delimitazione delle superfici per
le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto
all’esenzione, e non
sull’amministrazione del Comune .
(Cassazione,
sentenze n. 15083/2004; n. 4766/2004; n. 3756/2012)
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
SOGGETTI PASSIVI
|
La tassa è dovuta da coloro che occupano o
detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62 cit. con vincolo di
solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree
comuni del condominio.
(Art. 63)
|
La tariffa deve essere applicata nei confronti di
chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non
costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso
adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.
(Art. 49, comma 3)
|
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo
locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio
o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle
zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al
pagamento di una tariffa.
(Art. 238, co. 1)
|
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o
detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di
solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata
non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei
locali a vario titolo (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superificie).
(Art. 14, co. 5 e 6)
|
La Corte Costituzionale per stabilire la natura
tributaria di una entrata ha previsto i seguenti criteri:
a) doverosità della prestazione, in mancanza di
un rapporto sinallagmatico tra le parti;
b) collegamento di detta prestazione alla
pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
(Sent. n. 246, n. 238 e n. 141 del
2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005; n. 280/2011).
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
SOGGETTI RESPONSABILI
|
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte
di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
occupanti o detentori.
(Art. 63, c. 3)
|
La tariffa deve essere applicata nei confronti di
chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non
costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso
adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.
(Art. 49, comma 3)
|
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo
locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio
o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle
zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al
pagamento di una tariffa.
(Art. 238, co. 1)
|
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune
e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o
diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in
uso esclusivo.
(Art. 14, co. 7)
|
La Corte Costituzionale, con la sentenza n . 442
del 17-19 dicembre 2008, ha dichiarato viziate di illegittimità
costituzionale le disposizioni contenute nell’art. 6, comma 2, della Legge
Regionale della Sicilia del 03/05/2001 n. 6 che stabilivano l’onere relativo
alla tassa ed accessori della tassa per la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti solidi urbani a carico dei Comuni per quanto attiene alle scuole
materne, elementari e medie statali.
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
INIZIO OCCUPAZIONE O DETENZIONE
|
La tassa è corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione
tributaria. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. Nel caso di
multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di
occupazione o di disponibilità.
(Art. 64, c. 1 e 2)
|
La tariffa di riferimento è articolata per fasce
di utenza e territoriali. La tariffa di riferimento costituisce la base per
la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli
adeguamenti tariffari derivanti dall’applicazione del presente decreto.
(Art. 49, co. 6 e 7)
|
La tariffa per la gestione dei rifiuti è
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte, sulla base di parametri, determinati con regolamento, che tengano
anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e
territoriali.
(Art. 238, co. 2)
|
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è
assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei
termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree
pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11
D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della
stessa.
(Art. 14, co. 26)
|
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte
sulla corretta applicazione dell’art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 507/93, tanto
che ormai costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di
TARSU, l’art. 62 cit., stabilendo che l’imposizione è dovuta per
l’occupazione o la detenzione delle aree scoperte, pone una presunzione iuris
tantum di produttività, salvo prova contraria .
(sent. n. 20359/2007)
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE
|
La cessazione, nel corso dell’anno,
dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del
tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello
in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
In caso di mancata presentazione della denuncia,
il tributo non è dovuto per gli anni successivi se l’utente dimostra la
mancata occupazione o detenzione.
(Art. 64, c. 3 e 4)
|
La tariffa di riferimento è articolata per fasce
di utenza e territoriali. La tariffa di riferimento costituisce la base per
la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli
adeguamenti tariffari derivanti dall’applicazione del presente decreto.
(Art. 49, co. 6 e 7)
|
La tariffa per la gestione dei rifiuti è
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte, sulla base di parametri, determinati con regolamento, che tengano
anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e
territoriali.
(Art. 238, co. 2)
|
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è
assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei
termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree
pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11
D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della
stessa.
(Art. 14, co. 26)
|
Dopo una lunga serie di rinvii, il D.L. n. 8 del
26/01/1999, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 25/03/1999,
ha disposto, definitivamente, la tassabilità integrale delle aree scoperte a
qualsiasi uso adibite e l’esclusione di quelle accessorie e pertinenziali di
civili abitazioni (diverse dalle aree a verde).
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
COMMISURAZIONE
|
La tassa può essere commisurata o in base alla
quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei
rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree
per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento
oppure, per i Comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base
alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta ed al costo dello
smaltimento.
(Art. 65, c. 1)
|
La tariffa è composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da
una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale di tutti i costi.
(Art. 49, co. 4)
|
La tariffa è composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,
nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
(Art. 238, co. 4)
|
La tassa è commisurata alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie
assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale
determinata secondo i criteri del DPR n. 138/98. (Art. 14, co. 9)
|
Gli arenili degli stabilimenti balneari sono
soggetti a tassazione in quanto costituiscono aree scoperte ad uso privato
idonee alla produzione di rifiuti urbani. Infatti, secondo le risoluzioni
ministeriali n. 8/474 del 04/07/1989 e n. 147/E del 15/09/1998, il rapporto
di concessione demaniale ne determina l’uso privato, discriminandole dalle
aree pubbliche di uso pubblico.
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
TARIFFE
|
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del
costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di
smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l’anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti.
(Art. 65, c. 2)
Per tariffe ridotte (Art. 66)
|
La tariffa di riferimento è articolata per fasce
di utenza e territoriali. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche
in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel
rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
(Art. 49, co. 6, 8 e 9)
La Corte di Cassazione ha stabilito che la
determinazione della tariffa è di competenza dell’ente locale e non del
concessionario.
(Sent. n.8313/2010)
|
La tariffa è determinata dalle Autorità d’ambito
ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione
integrata. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche
di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad
esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi siano
coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei
bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
(Art. 238, co. 3)
|
La tariffa è composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, ed a una quota rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.
(Art. 14, co. 11, 13, 18, 20 e 32)
|
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
3294/2012, ha precisato che la TIA ha natura tributaria e quindi non è
soggetta ad IVA, dal momento che l’IVA come qualsiasi altra imposta deve
colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si
manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un
corrispettivo, non quando paga un’imposta, sia pure “mirata” o “di scopo”
cioè destinata a finanziare un servizio per il soggetto stesso.
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
DELIBERAZIONI
|
Entro il 31 ottobre (salvo proroghe) i Comuni
deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione
contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed
aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare
nell’anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto
si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso.
(Art. 69)
|
I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di
privativa nelle forme di cui alla L. n. 142/1990 e dell’art. 23. I Comuni
disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento che, nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, deve
rispettare le condizioni di cui all’art. 21.
(Art. 21)
|
La tariffa è determinata dalle Autorità d’ambito
ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione
integrata. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche
di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad
esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi siano
coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei
bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
(Art. 238, co. 3)
|
Con regolamento da emanarsi entro il 31/10/2012,
su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la conferenza
stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per gli
individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la
determinazione della tariffa. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe
del tributo entro il termine per l’approvazione del bilancio. (Co.12,19 e 23)
|
Il decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 (in
S.O. n. 252 della G.U. n. 298 del 23/12/1997) all’art. 52 disciplina la
potestà regolamentare generale delle Provincie e dei Comuni, a far data dal
primo gennaio 2008.
Infatti le Provincie ed i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote.
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
AGEVOLAZIONI
|
Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all’art.
62 cit. ed alle tariffe ridotte di cui all’art. 66 cit., i Comuni possono
prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni,
sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni. Il regolamento
può prevedere riduzioni per lo smaltimento od il recupero da parte del
gestore del servizio pubblico o per i conferimenti a detto servizio.
(Art. 67, c. 1 e 2)
|
Nella modulazione della tariffa sono assicurate
agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle
frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e
degli utilizzatori. E’ assicurata la gradualità degli adeguamenti.
(Art. 49, co. 10)
|
Nella determinazione della tariffa possono essere
previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite a uso
stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che
tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e
territoriali.
(Art. 238, co. 7)
|
Nella determinazione della superficie
assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si
formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne
dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Il
Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura
massima del 30% nei casi tassativi di cui al comma 15. Sono assicurate
riduzioni per la raccolta differenziata. (Co. 10,15,16,17 e20)
|
La Cassazione, nel dettare i criteri ai quali i
Comuni devono attenersi per l’applicazione della tassa e la determinazione
delle tariffe, in relazione alle categorie di locali ed aree con omogenea
potenzialità di rifiuti, considera gli stabilimenti balneari in modo distinto
ed autonomo rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o esercizi al
dettaglio di beni alimentari o deperibili, per cui è legittima una tariffa differenziata. (Cass. n.
4754/2010)
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
REGOLAMENTI
|
Per l’applicazione della tassa i Comuni sono
tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere le indicazioni
tassative di cui all’art. 68. L’articolazione delle categorie e delle
eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione
comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei gruppi di
attività o di utilizzazione di cui all’art. 68. I regolamenti devono essere
trasmessi al Ministero dell’Economia.
(Art. 68)
|
I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti
urbani con apposito regolamento. Regolamento approvato con DPR n. 158 del
27/04/1999, ai sensi dell’art. 49, comma 5.
(Artt. 21, co. 2 e 49, co. 5)
|
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, sentiti la
conferenza Stato-Regioni e le rappresentanze qualificate degli interessi
economici e sociali presenti nel CESPA ed i soggetti interessati, disciplina,
con apposito regolamento, i criteri generali. Il regolamento tiene conto
anche degli obiettivi di miglioramento della produttività.
(Art. 238, co. 6e 8)
|
Il costo del servizio è determinato sulla base
dei criteri stabiliti nel regolamento previsto al comma 12. Con regolamento
da adottarsi ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il consiglio
comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo. Alla tariffa
si possono applicare le maggiorazioni tassativamente previste dal comma 13.
(Art. 14, co. 13,22 e 30)
(Artt. 45 e 52 D.Lgs. n. 446 del
15/12/1997)
|
Sino alla emanazione del regolamento per la TIA/2
e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa
continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
(Art. 238, co.11, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006)
La conoscenza dei regolamenti comunali non
rientra tra i doveri del giudice, il quale solo con poteri istruttori può
acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle
parti.
(Cass. n. 25116/2007)
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
DENUNCE
|
I soggetti di cui all’art. 63 cit. presentano al
Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o
detenzione, denuncia unica dei locali ed arre tassabili siti nel territorio
del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal
Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. La denuncia ha
effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità
siano rimaste invariate.
(Art. 70)
|
Ai fini dell’attuazione del presente decreto i
rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero.
(Art. 49, co. 14)
|
I Comuni concorrono a disciplinare la gestione
dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità ed incoerenza con i piani
d’ambito adottati, stabiliscono in particolare l’assimilazione, per qualità e
quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i
criteri di cui all’art. 195, ferme restando le definizioni di cui all’art.
184, co.2, lett. c) e d).
(Art. 198)
|
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è
assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei
termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11
D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della
stessa. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il
termine stabilito dal Comune. (Art. 14, Co .26, 33 e 34)
|
La risoluzione ministeriale n. 8/474 del
04/07/1989 richiama l’attenzione sul fatto che “per la particolare natura
dell’attività di balneazione che richiede ampi spazi nei quali la
potenzialità di produzione di rifiuti per unità di superficie è molto
ridotta, va prospettata l’esigenza di fissare una moderna misura unitaria di
tariffa, che tenga in considerazione la diversa potenzialità media unitaria
della superficie costituente l’arenile rispetto agli altri comparti”.
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
ACCERTAMENTI
|
Gli enti locali, relativamente ai tributi di
propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o
infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando
al contribuente un apposito avviso motivato. Gli accertamenti devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo.
(Art. 71 e succ. mod.)
|
La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel
rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
(Art. 49, co. 9)
|
La riscossione volontaria e coattiva della
tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR n. 602 del
29/09/1973, e successive modifiche ed integrazioni, mediante convenzione con
l’Agenzia delle entrate.
(Art. 238, co. 12)
|
La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In caso di mancata
collaborazione del contribuente o da altro impedimento alla diretta
rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni
semplici di cui all’art. 2729 c.c.. Per quanto non previsto, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296 del
27/12/2006 e art. 52 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.
(Art. 14,co.31,38 e 45)
|
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal
funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
La firma autografa sugli avvisi di accertamento è
sostituita dall’indicazione a stampa del funzionario designato, nel caso in
cui gli avvisi stessi sono prodotti da sistemi informativi automatizzati.
(Art. 1, co. 87, L. n. 549 del 28/12/1995)
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
RISCOSSIONE
|
L’importo del tributo ed addizionali, degli
accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente,
delle denunce presentate e degli accertamenti notificati è iscritto a cura
del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze
successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario
della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per
il quale è dovuto il tributo.
(Art. 72)
|
La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce
il servizio.
La riscossione volontaria e coattiva della
tariffa può essere effettuata con l’obbligo del non riscosso per riscosso,
tramite ruolo secondo le disposizioni del DPR n. 602/73 e DPR n. 43/1988.
(Art. 49, co. 13 e 15)
|
La riscossione volontaria e coattiva della
tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR n. 602 del
29/09/1973, e successive modifiche ed integrazioni, mediante convenzione con
l’Agenzia delle entrate.
(Art. 238, co. 12)
|
Il versamento del tributo comunale per l’anno di
riferimento è effettuato, in mancanza
di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di c/c postale
ovvero modello di pagamento unificato. E’ consentito il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. In caso di omesso o
insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si
applica l’art. 13 D.Lgs. 471/97.
|
La TIA è un tributo vero e proprio ed il relativo
credito deve essere ammesso tra quelli privilegiati. Lo precisa la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 2320 della prima sezione civile depositata il
17/02/2012.
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
POTERI DEI COMUNI
|
Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle
denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione
della misura e destinazione delle superfici imponibili, l’ufficio comunale
può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e
documenti, comprese le planimetrie, ed a rispondere a questionari. (Art. 73)
|
Per le successive determinazioni della tariffa si
tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della
qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
L’eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti
effettuati dai Comuni che risultino utili ai fini dell’organizzazione del
servizio.
(Art. 49, co. 11 e 12)
|
I Comuni concorrono a disciplinare la gestione
dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità ed in coerenza con i piani
d’ambito adottati, stabiliscono in particolare l’assimilazione, per qualità e
quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i
criteri di cui all’art. 195, ferme restando le definizioni di cui all’art.
184, co.2, lett. c) e d).
(Art. 198)
|
Nella modulazione della tariffa sono assicurate
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni. Il Comune, con regolamento, può deliberare circostanze attenuanti
od esimenti nel rispetto dei principi della normativa statale.
|
Gli stabilimenti balneari (ma lo stesso discorso
vale anche per i campeggi) hanno spesso una composizione complessa, in
quanto, accanto ai locali coperti, vi sono normalmente anche altre superfici
(come aiuole, giardini, areee di sosta, parchi giochi, vie di collegamento
ecc.) a bassissima potenzialità di produzione di rifiuti, per cui si impone
da parte dei Comuni estrema cautela nella determinazione delle tariffe al
fine di evitare possibili sperequazioni.
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
FUNZIONARIO RESPONSABILE
|
Il Comune designa un funzionario cui sono
attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale relativa alla TARSU; il predetto funzionario sottoscrive le
richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il
Comune deve comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del
Ministero delle Finanze il nominativo.
(Art. 74)
|
Il Comune designa un funzionario cui sono
attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale relativa alla TIA/1; il predetto funzionario
sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i
rimborsi. Il Comune deve comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità
locale del Ministero delle Finanze il nominativo.
|
Il Comune designa un funzionario cui sono
attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale relativa alla TIA/2; il predetto funzionario
sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i
rimborsi. Il Comune deve comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità
locale del Ministero delle Finanze il nominativo.
|
Il Comune o il soggetto affidatario del tributo
designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il
funzionario responsabile può inviare questionari, richiedere dati e notizie.
(Art. 14, co. 36 e 37)
|
L’art. 74 D.Lgs. n. 507/93, in attuazione del
principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da una parte
e di gestione amministrativa dall’altra, con attribuzione di specifiche
responsabilità a dirigenti e, in mancanza, a funzionari, prevede la formale
designazione di un funzionario per l’attribuzione di ogni potere
amministrativo riguardante la gestione della tassa. Si tratta di una
competenza propria, non delegabile.
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
RIMBORSI
|
Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di
eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla
sentenza del giudice tributario o dal provvedimento di annullamento o di
riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, l’ufficio comunale
dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
(Art. 75-Art. abrogato dall’Art. 1, co.172, lett.b), L.n.296/06)
|
La riscossione volontaria e coattiva della
tariffa può essere effettuata con l’obbligo del non riscosso per riscosso,
tramite ruolo secondo le disposizoni del DPR n. 602 del 29/09/1973 e del DPR
n. 43 del 28/01/1988.
In base alle suddette disposizioni, inoltre, si
dovrà procedere agli eventuali rimborsi.
(Art. 49, co. 15)
|
La riscossione volontaria e coattiva della
tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR n. 602 del
29/09/1973, e successive modifiche ed integrazioni, mediante convenzione con
l’Agenzia delle entrate.
(Art. 238, co. 12)
|
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della L. n.
296 del 27/12/2006. Resta ferma l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446
del 15/12/1997.
(Art. 14, co. 45)
|
La TIA/1 non deve essere assoggettata ad IVA, in
quanto trattasi di un’entrata di natura patrimoniale che non può in alcun
caso rappresentare il corrispettivo per un servizio reso. La Corte di
Cassazione segue un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità,
aprendo quindi le porte alle istanze di rimborso iva applicata sulla TIA.
(Cassazione, sent. n. 3756 del
09/03/2012)
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
SANZIONI
|
Per l’omessa presentazione della denuncia, anche
di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della
tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo L. 100.000.
Se la denuncia è infedele si applica la sanzione
dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Le sanzioni sono ridotte ad un
quarto se interviene adesione del contribuente.
(Art. 76)
|
La lacunosità delle statuizioni contenute
nell’art. 49, comma 9, può essere colmata con l’esercizio del potere regolamentare
comunale previsto per le entrate “anche tributarie” dall’art. 52 del D.Lgs.
n. 446/1997 o in via di interpretazione sistematica.
Analogamente, nulla osta a che, per le sanzioni
ed interessi relativi all’omesso o ritardato pagamento della TIA, possano
applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie.
|
La lacunosità delle statuizioni contenute
nell’art. 238, comma 6, può essere colmata con l’esercizio del potere
regolamentare comunale previsto per le entrate “anche tributarie” dall’art.
52 del D.Lgs. n. 446/1997 o in via di interpretazione sistematica.
Analogamente, nulla osta a che, per le sanzioni
ed interessi relativi all’omesso o ritardato pagamento della TIA, possano
applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie.
|
In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non
versato, con un minimo di € 50.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la
sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50.
In caso di mancata, o incompleta o infedele
risposta al questionario, si applica la sanzione da € 100 ad € 500.
Riduzioni ad un terzo (Co. 43).
(Art. 14, co. 40,41,42,43 e 44).
|
La contestazione della violazione non collegata
all’ammontare della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31/12
del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione e
non più entro il secondo anno. Infine, sulle specifiche sanzioni della TARSU
si rinvia alla risoluzione n. 36 del 03/03/1999 del Ministero delle Finanze
che ha risposto ai vari quesiti.
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
INTERESSI
|
Per la misura degli interessi, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, si applica l’art. 1, co. 165, L. n. 296 del 27/12/2006. Per la
misura degli interessi in data anteriore al 1° gennaio 2007, si applica
l’art. 3, co. 141 e 142, della L. n. 662/1996, l’art. 17 della L. n. 146/98,
l’art. 13 della L. n. 133 del 13/05/1999.
(Art. 76)
|
La lacunosità delle statuizioni contenute
nell’art. 49, comma 9, può essere colmata con l’esercizio del potere regolamentare
comunale previsto per le entrate “anche tributarie” dall’art. 52 del D.Lgs.
n. 446/1997 o in via di interpretazione sistematica.
Analogamente, nulla osta a che, per le sanzioni
ed interessi relativi all’omesso o ritardato pagamento della TIA, possano
applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie.
|
La riscossione volontaria e coattiva della tariffa
può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR n. 602 del 29/09/1973,
e successive modifiche ed integrazioni, mediante convenzione con l’Agenzia
delle entrate.
(Art. 238, co. 12)
|
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della L. n.
296 del 27/12/2006. Resta ferma l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446
del 15/12/1997.
(Art. 14, co. 45)
|
A carico dei produttori di rifiuti speciali che
hanno presentato regolare denuncia ma non sono stati assoggettati a tassazione,
qualora non risulti un’infedeltà in sede di accertamento, non possono essere
irrogate sanzioni o richiesti interessi per ritardata iscrizione a ruolo,
dovendosi ritenere che tali contribuenti hanno ottemperato agli obblighi loro
imposti dalla legge.
(Risoluzione n. 36 del 03/03/1999 del
Ministero delle Finanze)
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U.
n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
TASSA GIORNALIERA
|
Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazioni, locali od aree pubbliche, di uso
pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i Comuni devono
istituire con proprio regolamento la tassa da applicare in base a tariffa
giornaliera.
(Art. 77)
|
A livello territoriale la tariffa è articolata
con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio
comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di
pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla
frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità servite dal
Comune.
|
Nella determinazione della tariffa possono essere
previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso
stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che
tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e
territoriali.
(Art. 238, co. 7)
|
In caso di utilizzi temporanei di durata non
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione, superficie. L’occupazione o detenzione è
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso
dello stesso anno solare.
(Art. 14, co. 6,24 e 25)
|
La tassa giornaliera rappresenta una novità in
senso assoluto, in quanto il vecchio testo unico n. 1175/1931 non la
prevedeva.
La tassa giornaliera ha regole proprie. Questo
non vuol dire, però, che si è in presenza di un nuovo tributo. Bisogna
parlare di una forma particolare di tassa di smaltimento rifiuti.
L’istituzione della tassa giornaliera è obbligatoria.
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U.
n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
|
Avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle
esattoriali notificate dai Comuni, anche tramite concessionari è possibile
proporre ricorso entro 60 giorni, oltre la sospensione feriale dei termini,
alla competente Commissione Tributaria Provinciale, rispettando le procedure
di cui al D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.
|
Avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle
esattoriali notificate dai Comuni, anche tramite concessionari è possibile
proporre ricorso entro 60 giorni, oltre la sospensione feriale dei termini,
alla competente Commissione Tributaria Provinciale, rispettando le procedure
di cui al D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.
|
Avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle
esattoriali notificate dai Comuni, anche tramite concessionari è possibile
proporre ricorso entro 60 giorni, oltre la sospensione feriale dei termini,
alla competente Commissione Tributaria Provinciale, rispettando le procedure
di cui al D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.
|
Avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle
esattoriali notificate dai Comuni, anche tramite concessionari è possibile
proporre ricorso entro 60 giorni, oltre la sospensione feriale dei termini,
alla competente Commissione Tributaria Provinciale, rispettando le procedure
di cui al D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.
|
L’attuale art. 182-ter della legge fallimentare
espressamente statuisce che è possibile transigere solo i tributi, ed i
relativi accessori, “amministrati dall’agenzie fiscali”.
Tale assunto sembra mostrare l’intento di
escludere dall’ambito di applicazione della norma tutti i tributi locali.
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
|
In prima applicazione della nuova normativa, sono
apportate entro il 30/06/1994 le modificazioni al regolamento del servizio di
nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle
modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe
derivanti dall’attuazione dei criteri previsti dall’art. 65.
(Art. 79)
|
Le norme regolamentari e tecniche che
disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano
in vigore sino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del
presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si
deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
(Art. 57)
|
Sino alla emanazione del regolamento di cui al
comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della
tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
(Art.
238, co. 11)
|
A decorrere dall’01/01/2013 sono soppressi tutti
i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. L’art. 14, co.
7, D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 è abrogato, con efficacia a decorrere dalla
data di cui al co. 46 del presente articolo.
(Art. 14, co. 46 e 47)
|
La natura tributaria della tariffa di igiene
ambientale, come in precedenza della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, è stata affermata dalla
Corte Costituzionale con le pronunce n. 238 del 24/07/2009 e n. 64 del
24/02/2010, sulla base di argomentazioni più volte condivise e confermate
dalla Corte di Cassazione.
(Corte di Cassazione – Sez. Unite sent.
n. 25929 del 05/12/2011)
|
QUADRO SINOTTICO
ARGOMENTO
|
TARSU
|
TIA/1
|
TIA/2
|
TARES
|
NOTE
|
NORMATIVA
|
D.Lgs.
n. 507 del 15/11/1993
(in G.U.
n. 108 del 09/12/1993)
|
D.Lgs.
n. 22 del 05/02/1997
(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)
|
D.Lgs.
n. 152 del 03/04/2006
(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)
|
Art. 14
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in
G.U. n. 300 del 27/12/2011)
|
|
NATURA GIURIDICA
(Problematica IVA)
|
La Tarsu
ha natura tributaria.
Non si
applica l’IVA.
(Corte
Costituzionale – Sent. n. 238/2009, Ordinanze nn. 300/2009 e 64/2010)
|
La TIA/1
ha natura tributaria.
Non si
applica l’IVA.
(Corte
Costituzionale – Sent. n. 238/2009, Ordinanze nn. 300/2009 e 64/2010)
(Corte
di Cassazione – Sezioni Unite – Sent. nn. 14903/2010 e 25929/2011)
(Corte
di Cassazione – Sez. Tributaria – Sent. n. 3756/12 e n. 3294/12)
|
La TIA/2
non ha natura tributaria.
Si applica
l’IVA.
(Art.
238 D.Lgs. n. 152/2006 e Art. 14, co. 33, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010)
(Corte
di Cassazione – Sez. Tributaria – Sent. n. 3756 del 15/02/2012, depositata in
cancelleria il 09/03/2012)
|
La Tares
ha natura tributaria.
Non si
applica l’IVA.
I Comuni
che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del
tributo.
Come
corrispettivo, si applica l’IVA.
(Cassazione-Sez.
Trib.-Sent. n.3294/12).
(Art. 14, co. 29)
|
Solo ove
sussista un “corrispettivo” sarà applicabile il numero 127-sexiesdecies della
Tabella A parte terza allegata al DPR n. 633/72 e dovrà essere applicata
l’Iva sulle “prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di
rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonché sulle prestazioni di gestione di
impianti di fognatura e depurazione”.
(Corte
di Cassazione-Sez. Tributaria – n. 3294/12)
|
INDICE
NORMATIVA
Istituzione della tassa Pag.
2
Attivazione del servizio Pag. 3
Presupposto Pag. 4
Esclusioni Pag. 5
Soggetti passivi Pag. 6
Soggetti responsabili Pag. 7
Inizio occupazione o
detenzione Pag. 8
Cessazione
dell’occupazione o detenzione Pag.
9
Commisurazione Pag. 10
Tariffe Pag. 11
Deliberazioni Pag. 12
Agevolazioni Pag. 13
Regolamenti Pag. 14
Denunce Pag. 15
Accertamenti Pag. 16
Riscossione Pag. 17
Poteri dei Comuni Pag. 18
Funzionario responsabile Pag. 19
Rimborsi Pag. 20
Sanzioni Pag. 21
Interessi Pag. 22
Tassa Giornaliera Pag. 23
Contenzioso tributario Pag. 24
Disposizioni transitorie Pag.
25
Natura giuridica Pag. 26
Lecce, 16 giugno 2012
AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato
Tributarista in Lecce
Patrocinante
in Cassazione
Commenti
Posta un commento