PRESCRIZIONE QUINQUENNALE SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PALERMO SEZ.STACCATA DI CATANIA
SEZIONE 34
riunita con l'intervento dei Signori:
SAITO VINCENZO
BOCCADIFUOCO ANGELO
FAILLA CARMELO
ha emesso la seguente
SENTENZA
sull' appello no 3770/11 depositato il 16/06/2011 avvrso la sentenza no 11 0/04/2011
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RAGUSA contro: AGENTE DI RISCOSSIONE RAGUSA SERIT SICILIA S.P.A.:
proposto dal ricorrente (Omissis)
Atti impugnati:
PREAVV.-FERMO no 29720100000110926 IRPEF 1989
Svolgimento del processo
Con atto spedito il 3.6.2010 il sig. (Omissis) adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa proponendo ricorso avverso il preavviso di fermo in epigrafe (pervenuto il 24.4.2010) della SERIT Sicilia spa di Ragusa, per il pagamento di € 1.327,63 per irpef 1989 e accessori, eccependo la prescrizione quinquennale del debito attesa la notifica 8.3.2003 della cartella indicata nell'atto.
Il Concessionario si costituiva e resisteva, osservando che la prescrizione era decennale e che la pretesa si era consolidata per effetto della notifica 22.3.2001 della cartella n. 2972 000013983674000.
La ricorrente contestava la ricezione di questo secondo atto.
La Commissione, con sentenza n. 110 datata 25 gennaio- 22 febbraio 2011, rigettava il ricorso " ... in quanto inammissibile ai sensi del combinato disposto degli arti. 19 e 21 co.1 d.to lglv 546/1992. Si tratta di atto già portato a conoscenza e dalla stessa non impugnato a pena di preclusione entro i termini di legge. Infatti, soltanto la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Nel presente caso, la cartella sottesa al/l'impugnato preavviso di fermo risulta essere stata legittimamente notificata. Pertanto la ricorrente deve essere ritenuta decaduta dal potere di sollevare eccezioni che avrebbero dovute essere proposte (con esito sicuramente favorevole per intervenuta prescrizione) a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione della cartella d pagamento ... ".
Con atto notificato il 20.5.2011 la (Omissis) interponeva appello e insisteva.
Si costituiva il Concessionario e resisteva.
Il Concessionario si costituiva e resisteva, osservando che la prescrizione era decennale e che la pretesa si era consolidata per effetto della notifica 22.3.2001 della cartella n. 2972 000013983674000.
La ricorrente contestava la ricezione di questo secondo atto.
La Commissione, con sentenza n. 110 datata 25 gennaio- 22 febbraio 2011, rigettava il ricorso " ... in quanto inammissibile ai sensi del combinato disposto degli arti. 19 e 21 co.1 d.to lglv 546/1992. Si tratta di atto già portato a conoscenza e dalla stessa non impugnato a pena di preclusione entro i termini di legge. Infatti, soltanto la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Nel presente caso, la cartella sottesa al/l'impugnato preavviso di fermo risulta essere stata legittimamente notificata. Pertanto la ricorrente deve essere ritenuta decaduta dal potere di sollevare eccezioni che avrebbero dovute essere proposte (con esito sicuramente favorevole per intervenuta prescrizione) a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione della cartella d pagamento ... ".
Con atto notificato il 20.5.2011 la (Omissis) interponeva appello e insisteva.
Si costituiva il Concessionario e resisteva.
Motivazione
Osserva il Collegio che l'appello è fondato.
Essendo incontestata la notifica 8.3.2003 della cartella, il nodo della controversia è il termine di prescrizione.
Secondo il Concessionario la mancata impugnazione della cartella del 2003 ha consolidato il credito negli stessi termini dell'actio iudicati, e pertanto la prescrizione è decennale.
La tesi è incondivisibile e soprattutto insuffragabile con dati normativi (che infatti non sono stati neanche ipotizzati): da un lato è palese l'eccezionalità della disposizione dell'art. 2953 cc.; dall'altro non si può confondere la definitività della pretesa per la mancata impugnazione della cartella e la durata della prescrizione, che non può essere modificata dalla cartella medesima quale mero atto amministrativo.
Limpida sul punto la Suprema Corte: l'ingiunzione.fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l 'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l 'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cc. ai fini della prescrizione" (Cass. 25. 5.2007 n. 12263, dejure.giuffrè.it; conf., Cass. 26.5.2003 n. 9335, ibid.).
Ciò che accomuna il giudicato e la cartella esattoriale è un effetto ovvio e banale :la ri-decorrenza della prescrizione, la cui durata per il primo è sancita ex novo dal legislatore in deroga alle singole fattispecie.
Ne deriva, in primo luogo che è inconferente il (superficiale) rilievo del Giudice di prime cure sull'inammissibilità del ricorso per avere la Brullo omesso di impugnare la cartella e di eccepire la prescrizione, poiché il nodo riguarda - per economia processuale - non la prescrizione anteriore all'8.3.2003, bensì quella successiva, che si assume di durata quinquennale, con la conseguenza che con il preavviso di fermo notificato il 24.4.2010 il Concessionario ha azionato un credito estinto.
Questa esegesi è condivisibile.
Si premette che nell'ambito tributario manca una disposizione generale analoga a quella dell'art.2946 cc., mentre vi sono previsioni specifiche (imposta di registro, imposta di successione e donazioni, diritti doganali ex art. 84 dpr. 43/1973 ), ma non persuade la tralatizia estensione della disposizione.
Invero, secondo l'autorevole dottrina citata dall'appellante, alla lacuna si deve rimediare mediante l'art. 2948 n. 4 cc. per la periodicità delle obbligazioni tributarie, la cui cd. autonomia annuale non discende da ragioni dogmatiche, ma è mero espediente tecnico-operativo.
Conforme e ineccepibile è l'arresto giurisprudenziale invocato dall'appellante, del quale è opportuno trascrivere il passaggio centrale della motivazione : "... l 'imposta diretta, annualmente addebitata al contribuente, rientra perfettamente nel concetto di "obbligazione periodica" ... : il debito di imposta infatti sorge annualmente, a seguito della dichiarazione che ogni soggetto passivo deve effettuare annualmente (art. l dpr. 29.9.197 3 n. 600) sia pure in presenza dei relativi presupposti ... l'imposta diretta deve essere pagata "periodicamente" a seguito di una generale previsione legislativa, che stabilisce regole valide e efficaci per ogni anno futuro ... il Consiglio
di Stato, in sede di parere in merito a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (avverso la decisione dell'Intendenza di Finanza di Roma 17.8. 71 n. 41354/71, inedita .. .), emesso il 27.11.1984, si è pronunciato sulla questione, rilevando che "per i crediti di imposte iscritti a ruolo è applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 cc. che decorre ... dal momento in cui il debito diviene oltre liquido esigibile. Ritiene dunque il Tribunale che il credito relativo alle imposte dirette, per cui l'esattore ha domandato l'ammissione al passivo, sia soggetto
alla prescrizione breve, quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 cc ... * (Trib. Roma 5.12.
1990, Giur. Mer., 1992, 981).
Il principio è affermato dalla giurisprudenza tributaria sia di merito (C.T.P. Milano 20.11 .2004 n. 207, Giur. Mer., 2005, 466 : il diritto dell'ufficio a riscuotere l'importo iscritto a ruolo a nome del ricorrente, quale socio solidalmente ed illimitatamente responsabile, ai sensi dell 'art. 2267cc .. delle obbligazioni sociali della fallita società in n. c., soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cc., decorrente dalla data di chiusura del fallimento della società, ossia da quando il credito poteva essere fatto valere nei confronti del debitore sussidiario), sia di legittimità (Cass. 5.2.200 l n. t 592, dejure.giuffre, in materia di iva : in motivazione; contra, Cass. 8.9.2004 n. 18110, ibid., sulla prescrizione decennale in materia di iva a seguito di accertamento definitivo).
Coordinando questo significativo triplice orientamento giurisprudenziale - civile, anlministrativo, tributario- con l'art. 23 Cost. e con lo Statuto del contribuente, segnatamente l'art. 8 sull' integrità patrimoniale, se ne deve riconoscere la maggiore persuasività rispetto alla tesi della prescrizione decennale, incentrata - come osservato - su un unico e perciò insufficiente dato ermeneutico: il silenzio del legislatore tributario implicherebbe l'applicazione del principio generale civilistico.
E' agevole però obiettare che il sistema del codice civile è articolato e non unitario, e l'opzione del termine più lungo privilegia immotivatamente l'ente impositore. .
In via sub.ta, è ovvio che la questione deve essere risolta secondo il canone del favor debitoris anche se non soprattutto per l'evidenziato grave conflitto della giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, la pretesa si è estinta per prescrizione alla data dell'8 marzo 2008, essendo incontroversa l'insussistenza di atti interruttivi intermedi.
Sussistono giusti motivi - impliciti nel superiore svolgimento - per la compensazione delle spese.
Essendo incontestata la notifica 8.3.2003 della cartella, il nodo della controversia è il termine di prescrizione.
Secondo il Concessionario la mancata impugnazione della cartella del 2003 ha consolidato il credito negli stessi termini dell'actio iudicati, e pertanto la prescrizione è decennale.
La tesi è incondivisibile e soprattutto insuffragabile con dati normativi (che infatti non sono stati neanche ipotizzati): da un lato è palese l'eccezionalità della disposizione dell'art. 2953 cc.; dall'altro non si può confondere la definitività della pretesa per la mancata impugnazione della cartella e la durata della prescrizione, che non può essere modificata dalla cartella medesima quale mero atto amministrativo.
Limpida sul punto la Suprema Corte: l'ingiunzione.fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l 'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l 'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cc. ai fini della prescrizione" (Cass. 25. 5.2007 n. 12263, dejure.giuffrè.it; conf., Cass. 26.5.2003 n. 9335, ibid.).
Ciò che accomuna il giudicato e la cartella esattoriale è un effetto ovvio e banale :la ri-decorrenza della prescrizione, la cui durata per il primo è sancita ex novo dal legislatore in deroga alle singole fattispecie.
Ne deriva, in primo luogo che è inconferente il (superficiale) rilievo del Giudice di prime cure sull'inammissibilità del ricorso per avere la Brullo omesso di impugnare la cartella e di eccepire la prescrizione, poiché il nodo riguarda - per economia processuale - non la prescrizione anteriore all'8.3.2003, bensì quella successiva, che si assume di durata quinquennale, con la conseguenza che con il preavviso di fermo notificato il 24.4.2010 il Concessionario ha azionato un credito estinto.
Questa esegesi è condivisibile.
Si premette che nell'ambito tributario manca una disposizione generale analoga a quella dell'art.2946 cc., mentre vi sono previsioni specifiche (imposta di registro, imposta di successione e donazioni, diritti doganali ex art. 84 dpr. 43/1973 ), ma non persuade la tralatizia estensione della disposizione.
Invero, secondo l'autorevole dottrina citata dall'appellante, alla lacuna si deve rimediare mediante l'art. 2948 n. 4 cc. per la periodicità delle obbligazioni tributarie, la cui cd. autonomia annuale non discende da ragioni dogmatiche, ma è mero espediente tecnico-operativo.
Conforme e ineccepibile è l'arresto giurisprudenziale invocato dall'appellante, del quale è opportuno trascrivere il passaggio centrale della motivazione : "... l 'imposta diretta, annualmente addebitata al contribuente, rientra perfettamente nel concetto di "obbligazione periodica" ... : il debito di imposta infatti sorge annualmente, a seguito della dichiarazione che ogni soggetto passivo deve effettuare annualmente (art. l dpr. 29.9.197 3 n. 600) sia pure in presenza dei relativi presupposti ... l'imposta diretta deve essere pagata "periodicamente" a seguito di una generale previsione legislativa, che stabilisce regole valide e efficaci per ogni anno futuro ... il Consiglio
di Stato, in sede di parere in merito a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (avverso la decisione dell'Intendenza di Finanza di Roma 17.8. 71 n. 41354/71, inedita .. .), emesso il 27.11.1984, si è pronunciato sulla questione, rilevando che "per i crediti di imposte iscritti a ruolo è applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 cc. che decorre ... dal momento in cui il debito diviene oltre liquido esigibile. Ritiene dunque il Tribunale che il credito relativo alle imposte dirette, per cui l'esattore ha domandato l'ammissione al passivo, sia soggetto
alla prescrizione breve, quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 cc ... * (Trib. Roma 5.12.
1990, Giur. Mer., 1992, 981).
Il principio è affermato dalla giurisprudenza tributaria sia di merito (C.T.P. Milano 20.11 .2004 n. 207, Giur. Mer., 2005, 466 : il diritto dell'ufficio a riscuotere l'importo iscritto a ruolo a nome del ricorrente, quale socio solidalmente ed illimitatamente responsabile, ai sensi dell 'art. 2267cc .. delle obbligazioni sociali della fallita società in n. c., soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cc., decorrente dalla data di chiusura del fallimento della società, ossia da quando il credito poteva essere fatto valere nei confronti del debitore sussidiario), sia di legittimità (Cass. 5.2.200 l n. t 592, dejure.giuffre, in materia di iva : in motivazione; contra, Cass. 8.9.2004 n. 18110, ibid., sulla prescrizione decennale in materia di iva a seguito di accertamento definitivo).
Coordinando questo significativo triplice orientamento giurisprudenziale - civile, anlministrativo, tributario- con l'art. 23 Cost. e con lo Statuto del contribuente, segnatamente l'art. 8 sull' integrità patrimoniale, se ne deve riconoscere la maggiore persuasività rispetto alla tesi della prescrizione decennale, incentrata - come osservato - su un unico e perciò insufficiente dato ermeneutico: il silenzio del legislatore tributario implicherebbe l'applicazione del principio generale civilistico.
E' agevole però obiettare che il sistema del codice civile è articolato e non unitario, e l'opzione del termine più lungo privilegia immotivatamente l'ente impositore. .
In via sub.ta, è ovvio che la questione deve essere risolta secondo il canone del favor debitoris anche se non soprattutto per l'evidenziato grave conflitto della giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, la pretesa si è estinta per prescrizione alla data dell'8 marzo 2008, essendo incontroversa l'insussistenza di atti interruttivi intermedi.
Sussistono giusti motivi - impliciti nel superiore svolgimento - per la compensazione delle spese.
PQM
in totale riforma della sentenza n. 11 0/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa appellata da (Omissis) nei confronti della SERIT Sicilia spa - Agente per la riscossione per la Provincia di Ragusa,
- dichiara prescritto il credito di cui al preavviso in premessa, conseguentemente
- annulla il preavviso di fermo in premessa,
- compensa integralmente le spese processuali.
Catania, 28 novembre 2011
- dichiara prescritto il credito di cui al preavviso in premessa, conseguentemente
- annulla il preavviso di fermo in premessa,
- compensa integralmente le spese processuali.
Catania, 28 novembre 2011
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