PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SERIT SICILIA S.P.A.
COMPETENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PER DEBITI TRIBUTARI PORTATI DA CARTELLE DI PAGAMENTO DI CUI SI CONTESTA LA NOTIFICA.

Ecco il testo della Sentenza della Comm.trib. prov.le Catania sez. VI, 15 febbraio 2011, n. 176
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
SEZIONE 6
FORZESE ALFIO Presidente
RAMPELLO FLAVIO Relatore
VERGA VINCENZO Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. ______
Depositato il 26/07/2010
- avverso pignoramento n... del 29/06/2010 IVA+IRPEF+IRAP
Contro CONCESSIONARIO SERIT SICILIA SPA
Proposto dal ricorrente
c.V.
- avverso pignoramento n... del 29/06/2010 IVA+IRPEF+IRAP
Contro AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CATANIA
Proposto dal ricorrente
c.V.
- avverso pignoramento n... del 29/06/2010 ADDIZ.COMUNALE
Contro
CONCESSIONARIO SERIT SICILIA SPA
Fatto
Con
ricorso RGNR N.... c.V. rappresentato e difeso come in atti, impugnava il
provvedimento di pignoramento presso terzi, disposto dall'agente della
riscossione notificato in data 08.07.2010 Eccepiva in ricorso:
1) la
mancata o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposta al
pignoramento impugnato:
2)
l'assoluta carenza di motivazione dell'atto esecutivo stesso nel quale viene
omesso qualunque riferimento alla causale del credito;
3) la
mancata indicazione del responsabile del procedimento;
4) la
insussistenza del debito riferito alle presupposte cartelle di pagamento n... e
n..., recenti le imposte derivante dalla liquidazione della dichiarazione dei
redditi presentata rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.
Ha,
quindi, chiesto che venga dichiarato nullo il pignoramento impugnato, nonché
dichiarata l'intervenuta decadenza della pretesa di imposta relativa alle
suddette cartelle esattoriale n... e n... quale conseguenza della emessa
notificazione entro il termine di legge delle cartelle stesse.
Si è
costituita l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni presentate il 29/10/10,
la quale ha sostanzialmente chiesto il rigetto del ricorso perché l'atto
opposto non rientra tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice
tributario,elencati nell'art. 19 d.lg. n. 546/1992, nonché per mancanza di
legittimazione processuale a resistere in capo all'agenzia stessa.
Non si è
costituito, quantunque regolarmente citato, l'Agente della riscossione Serit
Sicilia Spa.
All'odierna
udienza la Commissione sentite le parti, dopo aver accolto la richiesta di
sospensione all'udienza del 19/11/2010, poneva in decisione il ricorso.
Diritto
Il
ricorso è accolto.
Va
preliminarmente affermata la giurisdizione e la competenza di questa
Commissione, stante che ai sensi dell'art. 2 del D.lg. n. 546/1992, restano
escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti
dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Nella
fattispecie, poiché il ricorrente lamenta proprio la mancata notifica di detta
cartella, trova applicazione l'art. 19 comma 3 stesso d.lg., secondo cui la
mancata notificazione di atti impugnabili adottati precedentemente all'atto
notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
è noto,
a riguardo, l'insegnamento della Suprema Corte la quale ha statuito che in tema
di contenzioso tributario "l'elencazione degli atti impugnabili contenuta
nell'art. 19 del D.lg. n. 546/1992 va interpretata in senso estensivo sia in
ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon
andamento della p.a. che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione
tributaria operato con la l. n. 448/ del 2001" (Cass. Civ. 25/02/2009 n.
4513).
Il
predetto principio di diritto corrisponde, peraltro, alla ragionevolezza del
sistema normativo, in quanto diversamente opinando si priverebbe il
contribuente della tutela della giurisdizione tributaria nei casi di omissione
o irregolare notificazione della cartella di pagamento.
Ciò, in
quanto l'art. 57 del dp.r. n. 602 del 1973, stabilisce (ma solo per le entrate
aventi carattere tributario) che non sono ammesse dinanzi al giudice ordinario
(dell'esecuzione) le opposizioni relative alla regolarità formale ed alla
notificazione del titolo esecutivo.
Inammissibilità
che non sussiste, invece, per le entrate non aventi carattere tributario giusta
il disposto dell'art. 29 D.lg. n. 46/1999 (dal titolo appunto "Garanzie
giurisdizionali per le entrate non devolute alle Commissioni tributarie"),
secondo cui alle dette entrate "non si applica la disposizione del comma
dell'art. 57 del d.p.r. 29/09/1973 n. 602 (Conforme: Cass. Civ. Sez. Unite
12/06/2009 n. 10849).
Sicché,
inequivocabilmente si deduce che, ove in assenza di omessa o invalida
notificazione della cartella di pagamento (relativa a credito di imposta), il
contribuente venisse privato della possibilità dinanzi al giudice tributario il
successivo atto esecutivo promosso dall'esattore per vizi relativi alla
regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo (costituito dalla
cartella stessa), non potendo per tali vizi adire il giudice ordinario
l'esecutato rimarrebbe privato di ogni garanzia giurisdizionale.
Ciò che
è in costituzionalmente incongruo.
Si
richiamano, a riguardo, le statuizioni della Corte Costituzionale, che
ribadiscono la necessità di interpretazione costituzionalmente adeguata della
disciplina processuale tributaria (sent. N. 255/2010, ord. 217/2010).
Nel
merito, osserva il Collegio che l'atto impugnato è privo di due elementi
essenziali la specifica dei motivi di credito e l'indicazione del tipo di
documento in forza del quale viene promossa l'azione esattoriale.
Ciò, in
violazione dell'art. 7 l. n. 27/7/2000 n. 212, dell'art. 3 l. 7/08/1990 n. 241
e dell'art. 543 c.p.c.
Osserva
altresì il Collegio che, come da estratti ruolo prodotti dal ricorrente,
nell'atto di pignoramento opposto è compresa la pretesa per tributi derivanti
(ex art. 36 bis d.p.r. n. 602/1973 e 54 bis d.p.r. n. 633/1972) della
dichiarazione annuale dei redditi presentata con mod. Unico per gli anni 2002 e
2005, il cui termine decadenziale previsto per la notifica delle relative
cartelle (n.) è scaduto rispettivamente il 31/12/2004 (ai sensi dell'art. 36
lett. a) d. lg. n. 46/1999) e il 31/12/2009 ai sensi dell'art. 25 d.p.r. n.
602/1973.
Tali
risultanze non vengono contrastate nell'atto di costituzione dell'Agenzie delle
Entrate.
Allo
stesso modo nulla viene contro dedotto, sia dall'Agenzia che dalla Serit
Sicilia Spa (che non si è costituita in giudizio), in ordine alla eccezione del
ricorrente circa la omessa notificazione della cartelle di pagamento
prodromiche all'atto impugnate.
Ne
deriva, in conclusione, che la procedura avviata dalla Serit Sicilia è del
tutto illegittima per mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte
all'atto di pignoramento impugnato, ai sensi dell'art. 50 d.p.r. n. 602/1973, è
altresì nullo il pignoramento stesso per mancanza degli elementi essenziali, e
non sussiste il debito recato dalle cartelle di pagamento n... e n... per
maturata decadenza ex art. 36 d.lg. n. 46/1999 e art. 25 d.p.r. n. 602/1973.
P.Q.M.
La
Commissione accoglie il ricorso e annulla l'impugnato pignoramento presso
terzi, nonché i crediti di imposta iscritti a ruolo con le cartelle di
pagamento n... e n... Spese compensate.
Così
deciso in Catania il 31/01/2011
Il
Presidente
Il
Relatore
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