DECADENZA AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA, IRAP E IRPEF- art.43 D.P.R. 600/73
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZ. STACCATA DI CATANIA, SEZIONE 34
riunita con l'intervento dei Signori:
Arezzo Domenico - Presidente -
Bonfiglio Matteo - Relatore -
Russo Giuseppe - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n.3849/10
depositato il 29/06/2010
- avverso la sentenza n.394/09/2009
emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Catania
proposto dall'ufficio: Ag. Entrate Dir. Prov. Uff. Controlli Catania
controparti:
_________________
Svolgimento del processo

Col ricorso introduttivo la Società eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato, del quale chiedeva preliminarmente l'annullamento per intervenuta decadenza dal potere di accertamento, atteso che il medesimo era stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 43 del D.P.R. n.600/73, quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine quindi scaduto il 31.12.2006.
Nel merito perchè infondato, in quanto nella determinazione della percentuale del ricarico medio applicato al costo del venduto dell'anno di che trattasi l'Ufficio aveva immotivatamente stabilito un valore notevolmente superiore anche a quanto calcolato dagli stessi verificatori.
Contestava inoltre i recuperi analitici effettuati sulla base dei suddetti processi verbali di constatazione, lamentando altresi l'infondatezza della ricostruzione dei movimenti bancari transitati sui conti dell'amministratore della società.
L'Ufficio si costituiva in giudizio per ribadire la legittimità del proprio operato e chiedere il rigetto del gravame con vittoria di spese, sottolineando la tempestività della notifica dell'anzidetto avviso di accertamento avvenuta nel rispetto della proroga di due anni dei termini previsti per tale adempimento come disposto dall'art. 10 della L. n. 289/2002 nei confronti dei contribuenti che non si erano avvalsi di nessuna delle forme di condono disciplinate agli artt. dal 7 al 9 della stessa legge.
La C.T.P. di Catania, con la summenzionata sentenza accoglieva il ricorso riconoscendo fondati i motivi addotti dalla Società riguardo all'illegittima applicazione al caso di specie della proroga disposta dall'art. 10 della L. n. 289/2002, giacchè la società non era nelle condizioni di chiedere l'applicazione di alcuna delle ipotesi di definizione automatica delle pendenze tributarie previste agli artt. 7, 8 e 9 in quanto negli stessi è espressamente prevista, quale causa ostativa, l'avvenuta notifica, alla data di entrata in vigore della L. n. 289/2002 (1° gennaio 2003), di processi verbali con esito positivo, quali quelli notificati alla S.n.c. il 05.11.2001 e il 12.12.2002. Giudicava inoltre infondato l'accertamento.
Con l'appello in esame l'Ufficio contesta le conclusioni a cui sono giunti i primi giudici e, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata insiste affinchè l'avviso di accertamento sia ritenuto legittimo, in quanto la notifica dello stesso è stata tempestiva considerato che la proroga dell'accertamento di cui all'art. 10 della L. n. 289/2002 trova applicazione anche nel caso di specie, non costituendo i pp.vv.cc. notificati alla Società causa ostativa di accesso al condono consentendo gli stessi la possibilita di definizione delle liti potenziali di cui all'art. 15 della L. n. 289/2002.
Insiste anche sulla legittimità dell'azione accertativa.
La Società appellata si è costituita in giudizio per chiedere iI rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'odierna pubblica udienza ascoltate le parti in causa intervenute nel dibattito dopo la relazione introduttiva per riproporre le rispettive posizioni processuali, l'appello viene posto in decisione.
Motivazione
Ritiene il Collegio che debba essere prioritariamente esaminata l'eccezione pregiudiziale di decadenza dell'Ufficio dal potere di procedere ad accertamento.
Al riguardo osserva che l'art. 10 della L. n.289/2002, nel testo modificato dall'art. 5 bis del D.L. n.282/2002 convertito in L. n.27/2003, così recita:"Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 3 comma 3 della L. 27.07.2000 n.212, i termini di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/73 e successive modificazione, e all'art. 57 del D.P.R. n.633/72 e successive modificazioni sono prorogati di due anni".
I richiamati articoli, che prevedono la possibilità di definizione agevolata delle pendenze fiscali, escludono, però, espressamente, in particolare l'art. 7 comma 3 lett. c), l'art. 8 comma 10 lett. a) e l'art. 9 comma 14 lett. a), l'applicabilità delle loro disposizioni qualora alla data di entrata in vigore della legge sia stato notificato al contribuente un p.v.c.
Appare, quindi evidente che la Società appellata, avendo a quella data ricevuto i due menzionati pp.vv.cc., ma non ancora l'avviso di acceramento, non poteva accedere alle forme di "condono", consentite dai tre articoli richiamati dal citato art. 10. (in senso conforme, cfr. ex multis, C.T.R. Lazio sent. n.176/2010, C.T.R. Sicilia sent. n.ri 327/31/2011, 50/17/2012).
Assume al riguardo l'Ufficio, che ai sensi dell'art. 15 della medesima legge era possibile addivenire alla definizione agevolata della controversia anche dopo la notifica dei soli processi verbali di constatazione, per cui anche in tal caso opererebbe la proroga biennale per procedere ad accertamento.
Tale tesi non può essere condivisa perchè l'art. 15, anche nel test modificato dall'art. 1 del D.L. n.143/2003, convertito in L.n.212/2003, non prevede alcuna proroga dei termini, limitandosi a stabilire al comma 8 che "dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18.04.2003 restano "sospsei" i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonchè quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato D. Lgs. n.218/1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1".
In definitiva, quindi, l'art. 10 non ha inteso estendere la proroga dei termini alle pendeze definibili ai sensi del successivo art. 15, che, con carattere autonomo, ha semplicemente previsto una sospensione dei termini unicamente per la proposizione dei ricorsi.
Avendo nella specie la Società ricevuto prima dell'entrata in vigore della L. n.289/2002 soltanto i pp.vv.cc. la stessa avrebbe potuto ottenere la definizione agevolata della pendenza esclusivamente in virtù del richiamato art. 15, che, con carattere autonomo, ha semplicemente previsto una sospensione dei termini unicamente per la proposizione dei ricorsi.
Avendo nella specie la Società ricevuto prima dell'entrata in vigore della L. n. 289/202 soltanto i pp.vv.cc. la stessa avrebbe potuto ottenere la definizione agevolata della pendenza esclusivamente in virtù del richiamato art. 15, e, pertanto, nei suoi confronti, non operando per le ragioni anzi esposte la proroga di due anni, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla notifica dell'accertamento negli ordinari termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/73, termini sicuramente superati, per cui l'eccezione va accolta.
L'accoglimento del pregiudiziale motivo di illegittimità esonera questo decidente dall'esaminare ogni altro motivo di gravame.
Non resta pertanto che confermare la sentenza appellata.
In relazione alla particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Al riguardo osserva che l'art. 10 della L. n.289/2002, nel testo modificato dall'art. 5 bis del D.L. n.282/2002 convertito in L. n.27/2003, così recita:"Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 3 comma 3 della L. 27.07.2000 n.212, i termini di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/73 e successive modificazione, e all'art. 57 del D.P.R. n.633/72 e successive modificazioni sono prorogati di due anni".
I richiamati articoli, che prevedono la possibilità di definizione agevolata delle pendenze fiscali, escludono, però, espressamente, in particolare l'art. 7 comma 3 lett. c), l'art. 8 comma 10 lett. a) e l'art. 9 comma 14 lett. a), l'applicabilità delle loro disposizioni qualora alla data di entrata in vigore della legge sia stato notificato al contribuente un p.v.c.
Appare, quindi evidente che la Società appellata, avendo a quella data ricevuto i due menzionati pp.vv.cc., ma non ancora l'avviso di acceramento, non poteva accedere alle forme di "condono", consentite dai tre articoli richiamati dal citato art. 10. (in senso conforme, cfr. ex multis, C.T.R. Lazio sent. n.176/2010, C.T.R. Sicilia sent. n.ri 327/31/2011, 50/17/2012).
Assume al riguardo l'Ufficio, che ai sensi dell'art. 15 della medesima legge era possibile addivenire alla definizione agevolata della controversia anche dopo la notifica dei soli processi verbali di constatazione, per cui anche in tal caso opererebbe la proroga biennale per procedere ad accertamento.
Tale tesi non può essere condivisa perchè l'art. 15, anche nel test modificato dall'art. 1 del D.L. n.143/2003, convertito in L.n.212/2003, non prevede alcuna proroga dei termini, limitandosi a stabilire al comma 8 che "dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18.04.2003 restano "sospsei" i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonchè quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato D. Lgs. n.218/1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1".
In definitiva, quindi, l'art. 10 non ha inteso estendere la proroga dei termini alle pendeze definibili ai sensi del successivo art. 15, che, con carattere autonomo, ha semplicemente previsto una sospensione dei termini unicamente per la proposizione dei ricorsi.
Avendo nella specie la Società ricevuto prima dell'entrata in vigore della L. n.289/2002 soltanto i pp.vv.cc. la stessa avrebbe potuto ottenere la definizione agevolata della pendenza esclusivamente in virtù del richiamato art. 15, che, con carattere autonomo, ha semplicemente previsto una sospensione dei termini unicamente per la proposizione dei ricorsi.
Avendo nella specie la Società ricevuto prima dell'entrata in vigore della L. n. 289/202 soltanto i pp.vv.cc. la stessa avrebbe potuto ottenere la definizione agevolata della pendenza esclusivamente in virtù del richiamato art. 15, e, pertanto, nei suoi confronti, non operando per le ragioni anzi esposte la proroga di due anni, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla notifica dell'accertamento negli ordinari termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/73, termini sicuramente superati, per cui l'eccezione va accolta.
L'accoglimento del pregiudiziale motivo di illegittimità esonera questo decidente dall'esaminare ogni altro motivo di gravame.
Non resta pertanto che confermare la sentenza appellata.
In relazione alla particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
PQM
La Commissione rigetta l'apello dell'Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate
Catania 15 marzo 2012
Catania 15 marzo 2012
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