BOLLO AUTO - SI ALLA PRESCRIZIONE TRIENNALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA
Sezione 4
Riunita con l'intervento dei Signori:MUSCARà MARIO -Presidente-
LUPO FRANCESCO -Relatore-
DISTEFANO NATALE -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.9468/07
depositato il 11/06/2007
- avverso Cartella di pagamento n.293_____ tas.automobili 1993
contro Agenzia Enrate Ufficio Catania 1
proposto dal ricorrente:
D.B.A. difeso da Avv. Esposito Orazio
Motivazione
D.B.A. ricorre avverso cartella di pagamento notificata il 05/04/2007 per il pagamento di complessivi euro 454,89, cifra dovuta per omesso pagamento di Tasse Auto, e relativi interessi e sanzioni, per l'anno 1993.
Il ricorrente eccepisce l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dall'azione per il recupero della sopradetta tassa, azione che, ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/82 (conv. in L. n.53/83), si prescrive appunto con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nel caso in specie, essendo l'oggetto della cartella la presunzione di mancato pagamento della tassa automobilistica relativa al 1993, il ricorrente rileva la prescrizione.
Inoltre eccepisce la mancata notifica del processo verbale di accertamento ex art. 2 L. 27/1978 (che deve avvenire entro 90 giorni dalla data dell'accertamento); nell'atto impugnato, sostiene il ricorrente, è riportato solo il numero del processo verbale ma non la data della sua notifica, circostanza che incide altresì sul diritto dell'amministrazione di ottenere il pagamento di sopratasse ed accessori.
Per tali ragioni, previa istanza di sospensione nei confronti dell'atto impugnato, il ricorrente chiede che la Commissione dichiari illegittima la cartella e ne disponga l'annullamento e/o la revoca, dichiari la decadenza come sopra ed infine ordini la cancellazione del ruolo.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari.
In data 21.07.2009 l'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio opponendo la speciosità e l'infondatezza delle doglianze di parte e rilevando che l'atto emesso dall'Ufficio è legittimo ed immune da censure, poichè fondato su puntuale applicazione della normativa e su circostanziata disamina dei fatti.
Respinte quindi tutte le eccezioni di parte l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, nonchè la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In data 9.11.2008 la Commissione rigetta l'istanza di sospensione.
All'udienza del 4.4.2012 è presente il Dott. C. in rappresentanza dell'Ufficio mentre risulta assente parte ricorrente.
Il Relatore su invito del Presidente illustra i motivi della controversia.
Il Dott. C. insiste come in atti.
Il Collegio, esaminata la documentazione esistente nel fascicolo, pone in decisione il ricorso.
Osserva il Collegio che quanto sostenuto dal ricorrente è da ritenere fondato in quanto, allo stato degli atti, il termine prescrizionale è già ampiamente trascorso, con conseguente decadenza dell'A.F. dal diritto alla riscossione del tributo.
Inoltre, come sostenuto dal ricorrente, l'Agenzia delle Entrate non ha dato prova dell'avvenuta notifica del verbale di accertamento.
PQM
La commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in CT il 4.4.2012
Alfio Gambino
Consulenza Civile e Tributaria
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