OPPOSIZIONE ALLE IPOTECHE FISCALI: TERMINI PERENTORI
L’iscrizione ipotecaria è uno degli atti di tutela delle
pretese erariali più odiosi, soprattutto perché spesso si tratta di un’azione
compiuta da Equitalia di nascosto e della quale il contribuente viene a
conoscenza soltanto molto tempo dopo, quando, ad esempio, intende vendere
l’immobile o chiedere un finanziamento.
Contro di essa è possibile senza dubbio proporre
opposizione.
Essa, tuttavia, deve rispettare le rigorose e complicate
regole procedurali poste dalle diverse disposizioni e, soprattutto, i termini
in esse previsti.
Su tale argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione
con la recentissima sentenza n. 7051/2012 nella quale, oltre a ribadirsi
l’impugnabilità delle iscrizioni ipotecarie illegittime, è stata anche
sottolineata la perentorietà dei termini entro i quali l’impugnazione medesima
deve essere proposta.
Tale tipo di azione, infatti, è da qualificarsi come
impugnazione contro gli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., disposizione
che prevede due diverse modalità: l’atto di citazione, se l’esecuzione non è
ancora iniziata, ovvero il ricorso, se l’esecuzione è già iniziata. Punto in
comune è la necessità che essa sia proposta entro il termine di 20 giorni dal
compimento dell’atto impugnato o dalla sua acquisita notizia.
La Corte di Cassazione nel risolvere il caso sottopostole ha
affermato che è onere del ricorrente provare la tempestività del ricorso,
chiarendo e poi provando sia il giorno di avvenuto compimento/conoscenza dell’atto.
Infatti, il termine di 20 giorni sopra menzionato è da
considerarsi perentorio e la rilevazione della sua violazione prescinde dalla
presenza di una formale eccezione del creditore procedente, ben potendo lo
stesso giudice rilevare d’ufficio la tardività e, quindi, l’inammissibilità
dell’opposizione: “una volta che il
soggetto interessato, proponendo l’opposizione ex art. 617 c.p.c., mostri
necessariamente - proprio perché propone l’opposizione - di avere avuto
conoscenza dell’atto impugnato, ancorché non gliene sia stata fatta rituale
comunicazione o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento
successivo, idoneo a fargli acquisire necessariamente la conoscenza (o il
dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato (o
non ritualmente comunicato), rientra, tra gli oneri di allegazione connessi
alla soggezione dell’opposizione agli atti ad un termine decadenziale
decorrente dal compimento dell’atto nullo e dall’individuazione del dies a quo
nella conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento, indicare nell’atto di
opposizione quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita detta
conoscenza, nonché darne dimostrazione (sempreché la relativa prova non sia
evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al
processo), essendone l’opponente onerato sulla base del principio per cui
incombe a chi deve agire nell’osservanza di un termine di decadenza, dare
dimostrazione di averlo osservato”.
Ciò detto e omettendo ogni considerazione circa la correttezza
della qualificazione dell’iscrizione ipotecaria quale atto esecutivo (infatti, si tratta di atto cautelare più che
esecutivo in senso stretto), occorre, comunque, ricordare che in materia di
iscrizione ipotecaria per debiti di natura strettamente tributaria, la
disciplina dell’impugnazione sconta le differenze da ciò discendenti.
Infatti, in tali circostanze cambia non soltanto il giudice
competente a decidere (la Commissione Tributaria anziché il giudice ordinario -
art. 19, co. 1, lett. e bis), D.Lgs.
546/1992) ma anche i termini per la proposizione dell’azione, che da 20 giorni
passano a 60 in virtù dell’art. 21 del medesimo decreto.
In ogni caso, tuttavia, il rispetto dei termini perentori
appena ricordati è assolutamente fondamentale, poiché la loro violazione rende
la citazione/ricorso inammissibile e comporta la sanatoria di tutti i vizi che
il creditore può aver compiuto.
Avv. Diego Conte
SLTC – Studio Legale Tributario (www.sltc.it).
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