NOTIFICA A FAMIGLIARI
NON CONVIVENTI: SI, MA…
Con la recente ordinanza n. 5729/2012 la Suprema Corte di
Cassazione torna sull’annosa questione dei soggetti legittimati a ricevere gli
atti tributari in luogo del legittimo destinatario, confermando una linea
invero già consolidata.
Il caso affrontato era quello di una persona cui erano stati
notificati una serie di avvisi di accertamento, mediante consegna degli atti
non a lei personalmente ma a una parente, non legata al destinatario da un
vincolo di convivenza.
Oggetto dell’esame della Corte è stato, quindi, l’art. 139
c.p.c. che al comma 2 ammette la consegna degli atti anche a “persona di famiglia”, dovendosi
considerare tali soggetti del tutto “idonei
a curar[e] la sollecita consegna al destinatario [dell’atto notificando], in
forza della solidarietà connessa con detti vincoli e del dovere giuridico
conseguente all’accettazione della notifica” (Cass.Civ. SS.UU. n.
250/1999).
Sebbene tale considerazione sia assolutamente ragionevole e
possa facilmente riscontrare sia le esigenze del destinatario all’effettiva
ricezione dell’atto che quelle del mittente alla prosecuzione dell’iter
processione/esecutivo, il vero punto dolente è legato ai famigliari non
conviventi, i quali, proprio per l’occasionalità del contatto con il
destinatario, potrebbero non fornire quelle garanzie di consegna che stanno
alla base della conoscenza legale degli atti.
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza si è più volte
espressa nel senso della non decisiva rilevanza del requisito della convivenza
“- non espressamente menzionato dall’art.
139 c.p.c. -, risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo (di
parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la «persona di
famiglia» consegnerà l’atto al destinatario” (Cass. Civ. sent. 23368/2006;
nello stesso senso, ad esempio, Cass. Civ. ord. 21362/2010 e Cass. Civ. sent.
9590/2010).
Tale indirizzo è stato da ultimo confermato anche dalla
sentenza in commento, la quale si è rifatta esplicitamente proprio al passo
appena citato.
Sebbene tale linea interpretativa sia sicuramente difficile
da scalfire, occorre però evidenziare che la stessa ordinanza n. 5729/2012
lascia aperta la porta alla possibilità che insorgano situazioni tali da
escludere la validità della notifica anche se l’atto è consegnato secondo le
descritte modalità. Infatti, non è in
linea di principio possibile escludere che l’atto consegnato a un famigliare
non convivente non sia poi effettivamente consegnato al legittimo destinatario.
In tali casi, quest’ultimo, per ottenere la declaratoria di
nullità della notifica, il notificatario dovrà provare “il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa
propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del
familiare medesimo”.
Avv. Diego Conte – diego.conte@sltc.it
SLTC – Studio Legale Tributario – www.sltc.it
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