LA RICHIESTA DI RATEAZIONE COMPORTA LA REVOCA DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI GIA' DISPOSTI .
Sentenza Comm. Trib. Reg. per la Puglia n. 73 del 18/10/2011 .
Massima:
"La concessione della rateazione, per la quale non è più richiesta una garanzia fideiussoria o ipotecaria, costituisce un giudizio prognostico di solvibilità del richiedente, che con l’accordato rateizzo, torna in bonis per tutta la durata della dilazione, venendosi a creare una sorta di novazione legale del credito che inibisce l’inizio o la prosecuzione di qualsiasi azione esecutiva.Pertanto, la richiesta di rateazione comporta la revoca dei provvedimenti cautelari già disposti anche nel caso in cui l’atto di iscrizione ipotecaria sia stato disposto in data anteriore all’emanazione del provvedimento di concessione della rateazione, nonché a quella della successiva istanza di rateizzo".
Alfio Gambino
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