IPOTECA NULLA SE MANCA O E' CARENTE LA PROVA DELLA NOTIFICA DEI TITOLI SOTTOSTANTI

IPOTECA NULLA
 SE MANCA  LA PROVA DELLA NOTIFICA DEI TITOLI SOTTOSTANTI.


COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI
SEZ.VI SENTENZA N.3 DEL 05/1/2012

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del __________impugnava la comunicazione Equitalia E.TR. S.P.A, effettuata con racc. ar.  __________  di avvenuta iscrizione di ipoteca ed invocava declaratoria di nullità di tale iscrizione eccependo il difetto di prova della notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato; la mancata preventiva intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 D.P.R. 602/73; la mancata indicazione del responsabile del procedimento e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
Con memoria dell' __________  sì costituiva in giudizio l'E.TR. S.P.A. deducendo la correttezza del proprio operato.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso per i motivi esposti sulla sentenza appellata.
Equitalia E.TR. S.P.A ha impugnato la sentenza  __________  della C.T.P. di Bari per i motivi esposti in ricorso.
Resiste la contribuente chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del  __________  la Commissione, sentite le parti decide come da dispositivo.

L'appello è infondato e la decisione di primo grado va confermata sia pure con la diversa motivazione che segue.
L'iscrizione ipotecaria de qua è illegittima, e conseguentemente illegittima è la comunicazione della stessa, per effetto e come conseguenza della insufficiente prova fornita dall'Equitalia E.TR. S.p.A. dell'avvenuta notifica alla contribuente delle cartelle sottostanti alla iscrizione ipotecaria comunicata con la raccomandata dell' __________ .
Il tenore dell'art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/73 è il seguente: "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione ".
Tale disposizione comporta per l'esattore l'obbligo di conservazione delle cartelle per un quinquennio almeno: trattasi di un termine minimo non certo massimo di conservazione delle stesse; la norma in parola dispone altresì che l'esattore ha l'obbligo di esibire, su richiesta del contribuente o dell'amministrazione, la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, invece, l'Equitalia E.TR. S.p.A. si è limitata ad esibire soltanto degli avvisi di ricevimento senza la matrice ovvero la copia delle cartelle alle quali essi si riferiscono.
Né tale mancanza può legittimamente trovare supplenza nell'esibizione degli estratti dei ruoli esattoriali poiché gli stessi sono documenti elaborati dallo stesso esattore ai quali nessuna norma attribuisce valenza di prova inoppugnabile.
Non ha pregio la giustificazione addotta dall'appellante Equitalia della non obbligatoria conservazione della cartella oltre cinque anni dalla sua emissione al fine di giustificare la mancata esibizione in giudizio.
Tale disposizione, infatti, come già evidenziato, comporta per l'esattore l'obbligo minimo di conservazione delle cartelle per un quinquennio, non certo un termine massimo di conservazione delle stesse, onde se Equitalia distrugge le matrici e le cartelle allo scadere del quinquennio, lo fa a proprio rischio e pericolo, se non ha ancora incassato gli importi esposti nelle cartelle medesime.
Quindi, in caso di mancata riscossione nel quinquennio, è precipuo interesse del Concessionario conservare, unitamente alle ricevute postali, anche la matrice o la copia della cartella oltre i cinque anni, quanto meno fino al momento in cui non avrà riscosso il credito in essa contenuto, al fine di farne esibizione, su richiesta del contribuente, dell'amministrazione, o del giudice, nella fase contenziosa.
La mancata esibizione delle cartelle o di una loro copia o matrice comporta, ad avviso del Collegio, l'insufficienza della prova dell' avvenuta notifica dei titoli sottostanti all' iscrizione ipotecaria. con conseguente illegittimità dell' iscrizione medesima e del susseguente atto di comunicazione.
L'accoglimento dell'assorbente eccezione di cui innanzi, sollevata dell'appellata sia in primo che in secondo grado, comporta il rigetto di ogni altra eccezione e motivo di appello articolati dal Concessionario.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale Sez. VI, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata con la motivazione che precede; condanna l'Equitalia E.TR S.p.A. al pagamento in favore dell'appellata contribuente delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori, IVA come per legge.
Bari, 02 dicembre 2011

Commenti