IPOTECA NULLA SE MANCA LA NOTIFICA
AL CONTRIBUENTE.
Il Legislatore con l'art. 2 lettera u-bis) della Legge
n.106 del 12 luglio 2011, di conversione del D.L. 13 maggio 2011,
n. 70 c.d. “Decreto Sviluppo, ha previsto l’obbligatorietà
della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, da notificare al
contribuente, ai fini della validità della stessa misura cautelare.
Invero,
all'art.2 lettera u-bis), la Legge n.106 del 12 luglio 2011, ha
espressamente previsto che :

«2-bis. L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario
dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza
del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà
iscritta l’ipoteca di cui al comma 1»"
Pertanto,
con l'introduzione obbligatoria di tale preventiva comunicazione, il
legislatore ha voluto evitare che il contribuente, edotto dell'iscrizione
ipotecaria solo dopo la sua iscrizione, subisse una pesante limitazione della
sua tutela e del suo diritto di difesa.
In ogni
caso, bisogna rilevare che l’obbligo della preventiva comunicazione, ormai
prevista legislativamente, codifica l’orientamento più volte espresso dalla
giurisprudenza di merito in tema di iscrizione
ipotecaria, secondo sui l’iscrizione ipotecaria, rientrando negli atti
impugnabili annoverati nell’art.19 co.1 del dlgs. 546/92 deve essere notificata
nei termini e nelle forme di legge per consentire al contribuente di esercitare
il suo diritto a ricorrere contro tale atto.
A tal fine
pare doveroso riportare quanto statuito sul tema dalla Commissione Tributaria Regionale per la
Toscana con la sentenza n.
386 del 18/10/2011 dove si ribadisce :
" E' illegittima l'iscrizione ipotecaria senza la preventiva
comunicazione al debitore. Infatti l'iscrizione ipotecaria effettuata in forza dell’art. 77, d.P.R.
29.09.1973, n. 602, costituisce un
atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare e dunque
costituisce un atto dell’esecuzione stessa "
Di uguale avviso, la Commissione Tributaria
Provinciale di Aosta, che già nel mese di Marzo 2011 rilevava con la sentenza n.22/03/2011come
l'iscrizione ipotecaria sia un
“provvedimento restrittivo della
sfera giuridica dell’interessato, derivante da un credito di
natura fiscale, ed è altrettanto
evidente che tale attività non può non rientrare nell’ambito
dell’applicazione delle norme in
materia di procedimento amministrativo, recate dalla Legge n. 241 del
7/8/1990 e ss. Mm., con particolare riferimento agli articoli 8 e 21 bis, e
delle norme in materia di diritti del contribuente recate dalla Legge
27/7/2000 n. 212, con
particolare riferimento agli articoli
6, comma 1, 7, comma 2, e 17. La stessa Agenzia delle
Entrate, con nota n. 63936 del
17/4/2003, ha previsto l’onere di informare il contribuente
dell’avvenuta iscrizione di ipoteca.
Consegue la nullità del provvedimento di
iscrizione di ipoteca per inosservanza delle norme richiamate“.
Alfio Gambino
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