IPOTECA NULLA SE MANCA LA NOTIFICA AL CONTRIBUENTE

IPOTECA NULLA SE MANCA LA NOTIFICA AL CONTRIBUENTE.

Il Legislatore con l'art. 2 lettera u-bis) della Legge n.106 del 12 luglio 2011, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70  c.d. “Decreto Sviluppo, ha  previsto l’obbligatorietà della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, da notificare al contribuente, ai fini della validità della stessa misura cautelare.
Invero, all'art.2 lettera u-bis), la Legge n.106 del 12 luglio 2011, ha espressamente previsto che :
“all’articolo 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1»"

Pertanto, con  l'introduzione obbligatoria di tale preventiva comunicazione, il legislatore ha voluto evitare che il contribuente, edotto dell'iscrizione ipotecaria solo dopo la sua iscrizione, subisse una pesante limitazione della sua tutela e del suo diritto di difesa.
In ogni caso, bisogna rilevare che l’obbligo della preventiva comunicazione, ormai prevista legislativamente, codifica l’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di merito in tema di iscrizione ipotecaria, secondo sui l’iscrizione ipotecaria, rientrando negli atti impugnabili annoverati nell’art.19 co.1 del dlgs. 546/92 deve essere notificata nei termini e nelle forme di legge per consentire al contribuente di esercitare il suo diritto a ricorrere contro tale atto.
A tal fine pare doveroso riportare quanto statuito sul tema dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana con la sentenza n. 386 del 18/10/2011 dove si ribadisce :
" E' illegittima l'iscrizione ipotecaria senza la preventiva comunicazione al debitore. Infatti  l'iscrizione ipotecaria effettuata in forza dell’art. 77, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, costituisce un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare e dunque costituisce un atto dell’esecuzione stessa "

Di uguale avviso, la Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, che già nel mese di Marzo  2011 rilevava con la sentenza n.22/03/2011come l'iscrizione ipotecaria  sia un 
“provvedimento restrittivo della sfera giuridica dell’interessato, derivante da un credito di 
natura fiscale, ed è altrettanto evidente che tale attività non può non rientrare nell’ambito 
dell’applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, recate dalla Legge n. 241 del 7/8/1990 e ss. Mm., con particolare riferimento agli articoli 8 e 21 bis, e delle norme in materia di diritti del contribuente recate dalla Legge 27/7/2000 n. 212, con 
particolare riferimento agli articoli 6, comma 1, 7, comma 2, e 17. La stessa Agenzia delle 
Entrate, con nota n. 63936 del 17/4/2003, ha previsto l’onere di informare il contribuente 
dell’avvenuta iscrizione di ipoteca. Consegue la nullità del provvedimento di iscrizione di ipoteca per inosservanza delle norme richiamate“.



Alfio Gambino



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