DIRITTO CAMERALE ANNUALE.
Si avvicina una scadenza importante (18 giugno 2012; la scadenza
slitta di 2 giorni perché il 16 giugno è sabato) per tutte le imprese iscritte
nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio: il pagamento del Diritto Camerale Annuale.
Cosa è.
Il Diritto
Camerale Annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di commercio da
ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro
delle imprese, e da ogni soggetto iscritto
nel (REA) Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (a norma
dell'articolo 18, comma 4, della “legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo
1, comma 19, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23) per le finalità previste
dall'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.
Chi deve pagare.
Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno
solare d’iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA; pertanto, i soggetti
che si cancellano dal Registro
delle imprese e dal REA nel corso dell’anno sono, comunque, tenuti a
versare l’intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in
relazione ai mesi di effettiva iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA.
Sono tenute al pagamento del diritto annuale le
imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e,
a partire dal 1° gennaio 2011, anche i soggetti iscritti nel Repertorio delle
notizie Economiche e Amministrative (REA) .
Per le imprese che al 1° gennaio successivo
alla scadenza annuale del diritto, non
hanno versato il diritto annuale dovuto, è prevista l'inibizione al rilascio della certificazione da parte
dell’ufficio Registro delle Imprese.
Tabella n. 1
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO.
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO
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le imprese individuali;
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le società di persone e di capitali;
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le società fra professionisti (di cui al comma 2,
dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96);
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i consorzi;
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gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti;
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le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede
principale all'estero;
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i soggetti iscritti nel
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
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Tabella n. 2
SOGGETTI NON OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ai
sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale
11 maggio 2001, n. 359.
SOGGETTI NON OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL
DIRITTO
|
le
imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o
liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre 2011, tranne i casi
in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
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le
imprese individuali cessate entro il 31 dicembre 2011, a condizione che la
relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2012;
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le
società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di
liquidazione entro il 31 dicembre 2011, a condizione che la relativa domanda
di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2012;
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le
società di persone con atto di scioglimento senza messa in liquidazione
effettuato entro il 31 dicembre 2011, a condizione che la relativa domanda di
cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2012, anche nel caso
in cui si tratti di cancellazione operata d’ufficio ai sensi del D.P.R. n.
247/2004;
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le
società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio
(articolo 2544 c.c., articolo 2545-septiesdecies c.c. dall'1-1-2004) entro il
31dicembre 2011
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Quando pagare.
Tutte le imprese (e unità locali) iscritte al 31 dicembre
2011 devono versare il diritto annuale in unica soluzione entro il termine
previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.
Detto termine, fissato al 16 giugno 2012 (con slittamento al
18 giugno) per la maggior parte dei soggetti, giusto quanto stabilito dall’art.
17 del D.P.R. n. 435/2001 viene ulteriormente dettagliato per le varie
tipologie di soggetti secondo la tabella sotto riportata.
E’ possibile procedere al versamento del diritto annuale nei
trenta giorni successivi al termine ordinario maggiorando l’importo del diritto
dovuto – che si ricorda è sempre espresso in unità di euro - dello 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo (con arrotondamento matematico al centesimo di euro in base al
terzo decimale). L’importo così determinato deve essere indicato sullo stesso
codice tributo 3850 e deve sempre essere versato – pena l’impossibilità di
beneficiare del differimento del termine – anche in presenza di pagamento
eseguito integralmente in compensazione.
Tabella n. 3
TERMINI DI
VERSAMENTO.
Il diritto scade il 16
giugno per le imprese individuali e le società di persone;
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il
diritto scade entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di
chiusura del periodo di imposta per le persone
giuridiche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il cui
termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio, e per i medesimi soggetti con periodo d’imposta
non coincidente con l’anno solare (c.d. esercizi a cavallo) che analogamente
siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine;
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il
diritto scade entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
approvazione del bilancio per i soggetti che, in base a
disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi
dalla chiusura dell’esercizio.
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Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il
versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di scadenza del termine stesso ( circolare MAP n. 3587 del
20/06/2005, circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 04/08/2006, circolare Agenzia
delle Entrate n. 51/E del 14/06/2002).
N.B. Le
scadenze suddette possono subire variazioni qualora siano disposti slittamenti
dei termini con Decreto dal Ministero competente o dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri per alcune categorie di soggetti.
Quanto pagare.
L’articolo 18, commi 4 e 5, della Legge 29 dicembre 1993, n.
580, come modificato dal comma 19 dell’articolo 1 del D. Lgs. 15 febbraio 2010,
n. 23, stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, determina e, in caso di variazioni
significative del fabbisogno, aggiorna, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del
diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni
impresa iscritta o annotata nei registri di cui all’articolo 8 della stessa
legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa
e quelli applicabili alle unità locali.
Il comma 4 del citato articolo 18 stabilisce che il diritto
annuale è determinato sulla base della procedura sotto indicata:
a) individuazione
del fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle
Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, nonché
a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione
del fabbisogno, indicato in precedenza, di una quota calcolata in relazione ad
un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio
nell’espletamento delle funzioni amministrative, sentita l’Unioncamere;
c) copertura
del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o
annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione
di diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente, per gli altri
soggetti.
Per l’anno 2012 il
Ministero dello Sviluppo Economico con nota
n. 255658 del 27/12/2011 ha
confermato anche per il 2012 gli importi già stabiliti con D.M. del 21/04/2011.
Nessuna variazione, dunque, alle misure del diritto annuale 2011.
L’ammontare del diritto camerale dovuto da ciascuna impresa varia
a seconda che si tratti di:
-
imprese iscritte nella sezione speciale
del Registro delle Imprese;
-
imprese iscritte nella sezione ordinaria
del Registro delle Imprese.
Le imprese iscritte
nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, sono tenute a pagare
il diritto annuale 2012 per un importo commisurato al fatturato dell’esercizio
precedente, ad eccezione delle imprese individuali che versano un diritto
fisso.
Hanno l'obbligo di
iscrizione alla sezione ordinaria i seguenti soggetti:
- Imprenditore
individuale che esercita una attività commerciale, (art. 2195 del Codice Civile)
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società cooperativa
- società consortile
- consorzio
- gruppo europeo di interesse economico (
GEIE )
- aziende speciali di enti locali e
consorzi tra enti locali - previsti dalla Legge 142 del 1990
- enti pubblici economici
- società di capitali ( srl/spa/sapa)
Hanno l'obbligo di
iscrizione alla sezione speciale i seguenti soggetti:
- imprenditore
individuale che esercita una attività agricola, (art. 2135 del Codice Civile)
- piccolo
imprenditore individuale (art. 2083 del Codice Civile - artigiano, piccolo
commerciante)
- Società semplice
- società semplice agricola
- Società tra avvocati – D. Lgs.
n. 196/01.
Come pagare.
Il versamento del Diritto annuale va eseguito, in un’unica soluzione,
tramite il modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte
sui redditi. Non può essere oggetto di rateazione.
Il modello F24 è reperibile presso gli sportelli bancari, postali ed
esattoriali.
Le nuove imprese che si iscrivono o si annotano nel Registro delle
Imprese e i soggetti che si iscrivono nel REA nel corso dell’anno 2012 possono
versare oltre che con il modello F24 telematico, anche direttamente presso lo
sportello camerale l’importo dovuto entro i 30 giorni dalla presentazione della
domanda di iscrizione o di annotazione.
Per compilare correttamente il modello
F24 occorre indicare, nella sezione "Contribuente":
§
il codice fiscale ( non la partita Iva);
§
i dati anagrafici;
§
il domicilio fiscale
dell'impresa.
e nella sezione "ICI e altri tributi
locali":
§
il codice ente = sigla provincia della Camera
cui il versamento è destinato;
§
il codice tributo =
3850;
§
l'anno di riferimento
= 2012
Lecce, 10 maggio
2012 Avv.
Maurizio Villani
Avv.
Idalisa Lamorgese
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