Corte di Cassazione
Sentenza del 24/06/2011 n. 13952 -
BOLLO AUTO:
RESPONSABILE D'IMPOSTA CHI RISULTA INTESTATARIO AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.
Svolgimento
del processo – T.E., intestataria dell’autovettura tg. _________,
impugnava dinanzi alla CTP di Napoli l’avviso d’accertamento e d’irrogazione di
sanzioni per l’omesso versamento della “tassa
automobilistica” relativa all’anno 1999.
I primi giudici rigettavano
l’impugnazione, affermando che la ricorrente non aveva provato di non essere
più proprietaria della citata autovettura, in quanto non valeva la procura
notarile a venderla rilasciata alla ditta __________ in data 29 dicembre 1998.
Tale sentenza, appellata dalla contribuente, è stata confermata dalla CTR della
Campania, che ha motivato la propria decisione rinviando alle considerazioni
dei giudici di prime cure e ribadendo l’irrilevanza fiscale della “procura a
vendere, la citata macchina, ad altri”.
Ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi e memoria, la contribuente; la Regione Campania si è
costituita con controricorso.
Motivi della decisione.
01. Con il primo motivo, la ricorrente
infondatamente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360
c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione degli artt. 2697 e
2702 c.c.. Assume che, a fronte della procura irrevocabile a vendere
l’autovettura e alla conforme dichiarazione scritta rilasciata dall’autosalone
consegnatario del veicolo, i giudici d’appello avevano eluso il materiale
probatorio offerto e il thema decidendum della vertenza essendosi limitati alla
semplice condivisione della motivazione di prime cure e alla affermazione “che,
comunque, una procura non esime il proprietario dalla macchina dal pagamento
della tassa automobilistica”.
02.
Osserva la Corte che il motivo è manifestamente infondato in quanto, secondo
consolidata giurisprudenza di legittimità, la motivazione “per relationem”
della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima quando il giudice di
appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima in
estrema sintesi le ragioni della conferma della pronunzia, in modo che il
percorso argomentativo sia desumibile attraverso la parte motiva delle due
sentenze. Nella specie, entrambe s’incentrano sulla pacifica irrilevanza
giuridica, ai fini fiscali che qui interessano, della procura irrevocabile a
vendere l’autovettura rilasciata dalla contribuente intestataria rilasciata
all’autosalone consegnatario del veicolo. E ciò basta per le ragioni che si
diranno in ordine al secondo motivo.
03. Con
esso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360
c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1362,
1322, 1350, 1392 e 1369 c.c.. Assume che la procura notarile irrevocabile a
vendere l’autovettura e la contestuale dichiarazione del beneficiario di aver
ottenuto la disponibilità materiale del veicolo costituivano “un negozio
giuridico attuato in modo atipico”, il quale rispecchiava “le modalità
necessarie alla vendita di un’auto”. Sicchè, spogliatasi del veicolo la sua
intestataria, residuava il solo obbligo di annotazione della vettura in
apposito registro tenuto per legge a cura del titolare dell’autosalone. Sul
punto, con apposita memoria, ribadisce che, in base al D.L. n. 953 del
1982 e sotto le comminatoria della L. n. 27 del 1978, per
i veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese abilitate al commercio dei
medesimi, l’obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche e dei
tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente
successivo a quello della scadenza di validità delle tasse corrisposte e
fino al mese in cui avviene la rivendita.
04. Anche
il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di tassa del possesso
degli autoveicoli, nel caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita a
un’impresa abilitata al suo commercio, la mancata tempestiva comunicazione
all’Aci, da parte di quest’ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo
per il quale è stata eseguita la consegna, impedisce al proprietario di godere
dell’esenzione temporanea dal tributo ai sensi del D.L. 30 dicembre
1982, n. 953, art. 5, commi 43 - 48, conv. con modif. nella L. 28
febbraio 1983, n. 53; ne consegue che resta fermo in capo al proprietario
del veicolo l’obbligo di pagamento del tributo, mentre l’omissione dell’impresa
consegnataria del veicolo può costituire fonte di responsabilità - contrattuale
o extracontrattuale, a seconda dei casi - nei confronti del proprietario stesso
(Cassazione civile sez. 1^, 22 aprile 1998, n. 4098 - Foro it. 1999, 1^, 3499).
05. A
tale orientamento va data ulteriore continuità, atteso che, con riferimento
alla tassa prevista dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, commi da 31
a 60, il soggetto obbligato verso il fisco è, ai
sensi del comma 32, colui che risulta proprietario dal Pra; conseguentemente,
si è ritenuto che in caso di vendita di autoveicolo non seguita da immediata
comunicazione al Pra, il compratore ha l’obbligo di fornire al venditore i
mezzi necessari per il pagamento e il venditore, se provveda al pagamento con
mezzi propri, ha diritto di ottenere dall’acquirente la restituzione di quanto
pagato, senza che assuma rilievo l’eventuale successivo trasferimento del
veicolo ad un terzo, nei cui confronti il primo compratore può agire in rivalsa
(Cassazione civile sez. 3^, 22 marzo 2005, n.6167 - Giust. civ. Mass. 2005, 4;
sez. 1^, 21 settembre 1999, n.10177 - Foro it. 1999, 1^, 3498; cfr. anche sez.
2^, n.19875 del 2009).
06. Ne
consegue che, ai fini solo fiscali che qui rilevano, non interessa neppure
indagare su quale sia la portata negoziale, eventualmente indiretta, della
invocata procura irrevocabile, in quanto da un lato, mancando gli adempimenti
di legge da parte dell’autosalone consegnatario, la intestataria del veicolo
non può fruire dell’esenzione speciale dal tributo (commi 43 - 48), dall’altro,
essendo responsabile d’imposta chi risulta intestatario dal PRA (comma 32),
l’invocata circolazione atipica e indiretta della titolarità del veicolo non è
opponibile al fisco (cfr. D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 94, commi 1
e 7).
07. Il
ricorso va dunque rigettato; le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
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