ATO SIMETO AMBIENTE CATANIA. LE ESCLUSIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO TIA.

ATO SIMETO AMBIENTE CATANIA.



DA UNA LETTURA ATTENTA DEL FATTURA TIA , E' POSSIBILE INDIVIDUARE  SE LA SUPERFICIE UTILE TASSATA E' STATA CORRETTAMENTE INDIVIDUATA AL NETTO DELLE AREE DA ESCLUDERE.

Per informazioni invia una mail a: alfiogambino@gmail.com




ELENCO DEI PAESI CHE FANNO PARTE DELL'ATO SIMETO AMBIENTE .

Provincia Regionale di Catania   Provincia Regionale di Catania
Comune di Adrano   Comune di Adrano
Comune di Belpasso   Comune di Belpasso
Comune di Biancavilla   Comune di Biancavilla
Comune di Camporotondo Etneo   Comune di Camporotondo Etneo
Comune di Gravina di Catania   Comune di Gravina di Catania
Comune di Mascalucia   Comune di Mascalucia
Comune di Misterbianco   Comune di Misterbianco
Comune di Motta Sant'Anastasia   Comune di Motta Sant'Anastasia
Comune di Nicolosi   Comune di Nicolosi
Comune di Paternò   Comune di Paternò
Comune di Pedara   Comune di Pedara
Comune di Ragalna   Comune di Ragalna
Comune di San Giovanni La Punta   Comune di San Giovanni La Punta
Comune di San Gregorio di Catania   Comune di San Gregorio di Catania
Comune di San Pietro Clarenza   Comune di San Pietro Clarenza
Comune di Sant'Agata Li Battiati   Comune di Sant'Agata Li Battiati
Comune di Santa Maria di Licodia   Comune di Santa Maria di Licodia
Comune di Tremestieri Etneo   Comune di Tremestieri Etneo

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LE ESCLUSIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO TIA.

"Regolamento 
per l’applicazione della Tariffa per la  
gestione dei gestione dei rifiuti urbani  
e assimilati agli urbani"


Si riporta in questo post, l'art. 11 del Regolamento Tia della Simeto Ambiente Catania, nel quale vengono elencate le ipotesi di "esclusione" dalla tariffa.
Per avanzare la richiesta di esclusione, sia essa parziale e/o totale, bisogna far valere le ragioni legittimanti la richiesta, presentando debita istanza ed allegando i documenti comprovanti i motivi di esclusione, come indicato al comma 5 del medesimo articolo. 


Art. 11. Esclusioni 
1. Non sono soggetti a Tariffa  i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le seguenti ragioni:
a. per loro natura;
b. per il particolare uso cui sono destinati;
c. perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità
d. per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti
speciali non  assimilati agli urbani;
2. Tali caratteristiche devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere
riscontrabili mediante verifiche dirette.
3. Non sono, inoltre, soggette al pagamento della Tariffa:
a)  Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, limitatamente
alle porzioni di esse nelle quali vengono prodotti  rifiuti speciali smaltiti a spese del
produttore;
b)  Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali e di servizio, limitatamente alle porzioni
di esse nelle quali vengono stoccati o prodotti imballaggi terziari;
c)  Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative
pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali,
dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché
risultino ubicate sul fondo agricolo;
d)  Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:
1. sale operatorie;
2. stanze di medicazione e ambulatori medici;
3. laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i
reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano
pazienti affetti da malattie infettive.
      Sono , invece, soggetti alla Tariffa nell’abito delle sopra citate strutture sanitarie:
      - gli uffici;
      - i magazzini e i locali ad uso di deposito;
      - le cucine ed i locali di ristorazione;
      - le sale di degenza che ospitano pazienti non  affetti da malattie infettive;
      - le eventuali abitazioni;
      - i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile
        l’ esclusione dalla Tariffa;
e)  I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei
rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari,
di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di  protezione civile ovvero di accordi
internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. Qualora non fosse possibile identificare con precisione le aree di esclusione di cui ai commi precedenti,
potrà essere riconosciuto un abbattimento forfetario della Tariffa dovuta nella misura del 30%. Oppure il
Soggetto gestore potrà definire una percentuale di  abbattimento della Tariffa dovuta applicando la
seguente formula:
 R=               QimbT (oppure Qrs)       X 100
                  _____________________
                         Kd (S, ap) x S
         QimbT : Quantitativi Imballaggi terziari
         Qrs : Quantitativi rifiuti speciali
         Kd:  coefficiente di produttività specifica, scelto, per metro quadrato (Kd (S,ap)
         S:  superficie a ruolo
5. Gli Utenti aventi diritto, per beneficiare dell'esclusione della Tariffa devono farne espressa richiesta al Soggetto gestore dichiarando che nell’insediamento  produttivo si formano rifiuti speciali, imballaggi terziari e rifiuti pericolosi identificati attraverso il codice CER. La richiesta deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l’avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.




6. Sono, inoltre, escluse dal calcolo delle superfici, e quindi non assoggettate all’intera Tariffa, i
seguenti locali ed aree:
a) locali:
(i) stabilmente muniti di attrezzature quali centrale termica,locali riservati ad impianti
tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione
o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi similari purché non vi sia la presenza
umana,  ponti per elevazione di macchine o mezzi;
(ii) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente
per l’attività sportiva in senso stretto. Sono, invece, soggetti a Tariffazione, tutti i locali
ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
(iii) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle
superfici;
(iv) locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
(v) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
(vi) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
(vii)solai e sottotetti, qualora l’altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la
superfici, sia inferiore a cm. 150, che per la  per la destinazione data, sono improduttivi
di rifiuti.
b) aree:
(i) impraticabili o intercluse da recinzione;
(ii) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
(iii) non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
(iv) adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
(v) utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
(vi) in cui si svolge l’attività agonistica degli impianti sportivi.
(vii) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente
prevista l’esclusione. Le circostanze che potrebbero dare origine all’ esclusione di cui al
presente punto debbono essere comunicate al Soggetto gestore e saranno oggetto di
valutazione sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
(viii) le aree scoperte adibite a  verde;
7. L’interruzione temporanea del servizio di gestione del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali
o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.


Alfio Gambino

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