PER I GIUDICI DI BARI LA CARTELLA PER POSTA E’ ANCORA INESISTENTE
Il problema della notificazione delle cartelle esattoriali per posta pare sia ancora lontano dalla soluzione.
Molti addetti ai lavori e lo stesso concessionario della riscossione, infatti, credevano che l’Ordinanza della Cassazione n.15.948 del 26/05/2010 avesse sostanzialmente risolto la situazione “sanando” quelle cartelle inviate ai contribuenti semplicemente a mezzo posta per il solo tramite dell’agente postale e senza l’intermediazione di un soggetto adeguatamente abilitato (come ad esempio i messi notificatori o gli agenti di polizia, si veda art. 26, comma 1, del DPR n.602/73) ma pare proprio che non sia così.
Una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (Sent. CTP di Bari n.51/02/12 prossimamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti) ha dichiarato che la predetta ordinanza della Suprema Corte “riguarda esclusivamente le conseguenze giuridiche della omessa redazione della relata di notifica finalizzata all’identificazione del soggetto ricevente, la cui non identificabilità è semplicemente causa di nullità e, in quanto tale, sanabile ai sensi dell’art. 156 cpc. Diversa cosa è la notifica eseguita … da soggetto a ciò non abilitato dalla legge che porta alla sua inesistenza, atteso che la stessa è stata eseguita al di fuori del quadro normativo e pertanto non sanabile”.
Alla luce di tale pronuncia, quindi, pare proprio che il problema della notifica delle cartelle per posta sia tutt’altro che risolto.
Avv. Matteo Sances
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