Nulle (definitivamente) le ipoteche di Equitalia sotto gli 8.000 euro.
Un nuovo e, forse, definitivo colpo alla vessatoria pratica
di Equitalia di iscrivere ipoteche per importi bagatellari è arrivato dalla
Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 5771/2012.
Come noto, l’art. 77, D.P.R. 602/1973, quello che autorizza
esplicitamente Equitalia a iscrivere ipoteche sui beni immobili dei
contribuenti per crediti “pubblici” (fiscali e non solo), è stato per lungo
tempo oggetto di molte contese, in quanto il precedente art. 76 autorizza
l’espropriazione e, quindi, la vendita forzosa dei medesimi beni immobili
soltanto se il credito azionato è superiore a € 8.000,00. Ci si chiedeva,
infatti, se fosse possibile iscrivere ipoteca nei casi in cui concretamente non
si sarebbe potuto procedere esecutivamente sullo stesso immobile.
Il contrasto pareva risolto nel 2010, quando la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4077 aveva esplicitamente
affermato che “rappresentando un atto preordinato
e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite
per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del
contribuente non supera gli 8.000,00 Euro”.
Tuttavia, il co. 2 ter
dell’art. 3, D.L. 40/2010 ha creato qualche confusione, in quanto, ponendo
esplicitamente il divieto di iscrizione ipotecaria per debiti inferiori al
limite degli 8.000,00 ma tacendo sulla sorte delle iscrizioni precedenti la sua
entrata in vigore, è stato letto come un riconoscimento implicito della
legittimità di queste ultime. Del resto, un simile procedimento interpretativo
era già stato efficacemente proposto con riferimento all’indicazione del
responsabile del procedimento sulle cartelle relative a ruoli emessi prima del
1/06/2008.
Per tale ragione, la stessa Equitalia ha continuato a
resistere nei contenziosi aperti da numerosi contribuenti difendendo
strenuamente il proprio operato.
Al contrario, come anticipato, la recentissima sentenza n.
5771/2012 si è opposta con forza alla condotta del concessionario della
riscossione ribadendo il suo fermo “no” alle ipoteche iscritte per crediti
inferiori al menzionato limite. Ciò che è importante sottolineare, però, è che
il diniego è arrivato considerando proprio la predetta modifica normativa e dichiarando
infondata l’interpretazione di essa che ne aveva dato Equitalia.
La Suprema Corte, infatti, senza alcun tentennamento ha
affermato che, per accettarsi la linea dell’agente erariale, “il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, co. 2 ter,
avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento della emanazione
della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per
crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare; che il D.L.
succitato non ha, però, detto nulla di simile, in quanto non ha fatto cenno al
predetto collegamento, ma si è limitato a fissare in modo autonomo il presupposto
per le future iscrizioni dell’ipoteca, indicandolo in un importo che seppure coincidente
con quello minimo all’epoca previsto per l’espropriazione, non può essere per ciò
solo apprezzato come indiretta dimostrazione della inesistenza di limiti per il
passato”.
Per concludere, quindi, pare proprio potersi affermare che
la perentorietà e la decisione con cui il Giudice di legittimità ha dichiarato
l’illegittimità del comportamento esecutivo di Equitalia siano tali da aver definitivamente chiuso la questione.
Avv.
Diego Conte – diego.conte@sltc.it
SLTC
– Studio Legale Tributario
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