SOCIETA’ ESTINTA AVVISO NULLO (CTP REGGIO EMILIA N. 88/01/10)
E’ da ritenersi nullo l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone estinta e già cancellata anche dal registro delle imprese.
Ne consegue, per derivazione, anche la nullità degli avvisi emessi nei confronti dei soci. Per la CTP emiliana tale nullità è poi rilevabile d’ufficio in ogni grado del contenzioso e non è soggetta né a termine di decadenza né a termine di prescrizione. Il riferimento della CTP è alla sentenza della Cassazione n. 4062 del 22 febbraio scorso in cui si afferma che la cancellazione dal predetto registro delle imprese determina già automaticamente l’estinzione sia della società di capitale sia della società di persone. ovvero che dette società non esistono più come soggetti giuridici. Solo nelle società di persone, inoltre, i soci rimangono illimitatamente responsabili nei confronti dei creditori ancora da soddisfare. Da ultimo, i giudici emiliani fanno riferimento all’art. 21-septies della Legge n. 241/90 che prevede la nullità per tutti quei provvedimenti amministrativi privi degli elementi essenziali come, nella fattispecie, l’emissione degli stessi nei confronti si soggetti inesistenti.
FONTE: WWW.FISCOEDIRITTO.IT
Commenti
Posta un commento