REDDITO IRRILEVANTE PER L’IRAP DEL PICCOLO PROFESSIONISTA (CASSAZIONE N. 4929 DEL 27 MARZO 2012)
Piccolo professionista senza IRAP quando l’accertamento si basa esclusivamente sul fatturato e su modeste spese sostenute per collaboratori e beni strumentali. In particolare, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza che ha respinto il ricorso del Fisco già soccombente di fronte la CTR, “l’ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza di una autonoma organizzazione, e le spese pei ammortamento beni strumentali e compensi a terzi, modeste in sé, costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo ovvero ad attività occasionalmente delegate a terzi, fatto che confermerebbe la assenza di autonoma organizzazione”.
fonte: http://www.fiscoediritto.it/
TESTO CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 27 MARZO 2012, N. 4929
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione;
«La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, n. 79/17/08, in data 1-12-08, depositata in pari data, confermativa della sentenza di primo grado della CTP di Lucca che aveva accolto il ricorso di (..) ingegnere libero professionista, avverso il silenzio-rifiuto della Amministrazione al rimborso dell’IRAP versato negli anni dal 2001 ai 2003.
II contribuente resiste con controricorso.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 2 e 3 1 comma lett, c) dlgs n. 446 del 1997, osservando che la CTR aveva ritenuto determinante, ai fini della esenzione dall’IRAP, la insostituibilità del professionista nell’esercizio della attività, laddove doveva ritenersi, per giurisprudenza ornai consolidata, che detto profilo è irrilevante, dovendosi avere riguardo alla sussistenza o meno di una organizzazione di supporto che aggiunga valore alla attività del professionista, eccedente quindi il minimo necessario per l’esercizio della stessa.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto la CTR non aveva preso in considerazione i dati emergenti calle dichiarazioni dei redditi del contribuente per gli anni considerati, da cui si evincevano quote di ammortamento beni strumentali e compensi versati a terzi, nonché un reddito complessivo elevato, fatti che deponevano per la esistenza di una autonoma organizzazione e che costituivano punti decisivi per la decisione della controversia.
Il primo motivo è teoricamente fondato, ma inconferente, in quanto la CTR, come si evince dalla sentenza, ha adottato una doppia ” ratio decidendi” di cui quella di cui al motivo è la seconda, intesa quale rafforzativa de]la prima, su cui si innesta, in quanto la CTR ha affermato come dato preliminare e certo che il contribuente svolge la sua attività da solo e richiama espressamente a supporto la sentenza di questa Corte n. 3618 del 2007 che esprime i concetti che lo stesso Ufficio ricorrente assume come validi.
Il secondo motivo è infondato, in quanto gli elementi esposti in ricorso che dovrebbero costituire punto decisivo della controversia non considerati dalla CTR non hanno tale natura, in quanto l’ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza di una autonoma organizzazione, e le spese pei ammortamento beni strumentali e compensi a terzi, modeste in sé, costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo ovvero ad attività occasionalmente delegate a terzi, fatto che confermerebbe la assenza di autonoma organizzazione.
Il ricorso sembra pertanto palesemente infondato e si propone la trattazione in camera di consiglio»;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli, avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte né memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettate-che le spese di lite seguono la soccombenza e sì liquidano come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000, ivi compresi euro 100 per esborsi.
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