Ordinanza n. 2546 del 21 febbraio 2012 (ud 6 dicembre 2011) - della Cassazione Civile,
Sez. V - Pres. Merone - Est. Di Blasi
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. ... è stata depositata in cancelleria la seguente
relazione:
1 - E’ chiesta la cassazione della sentenza n.90/22/2007, pronunziata dalla CTR di Palermo Sezione n. 22 il 15.12.2007 e DEPOSITATA il 15 dicembre 2007.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di mora e di diniego condono, ai fini ILOR per gli anni 1989 e 1990, censura l’impugnata decisione per violazione ed errata applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, nonché per omessa motivazione su punto controverso e decisivo.
2 - L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
3 - La questione posta dal ricorso si ritiene possa essere decisa in base al principio secondo cui “In tema di condono fiscale, costituisce lite suscettibile di definizione, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, e può quindi giovarsi della sospensione dei termini processuali ivi prevista, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’iscrizione a ruolo con la quale l’amministrazione finanziaria, a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, recuperi a tassazione una
determinata posta ritenendola non deducibile, perché quello impugnato rappresenta il primo atto con cui l’ufficio esercita una pretesa impositiva, non corrispondente alla volontà del contribuente (Cass. n. 9148/2005, n. 2962/2006, n. 4239/2006).
4 - Si propone, quindi, - essendo circostanza incontroversa che la liquidazione e l’iscrizione sono avvenuti applicando la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nel corso della quale non sono state riconosciute delle poste passive portate in deduzione dalla società contribuente - di trattare il ricorso in Camera di Consiglio e di definirlo, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con pronuncia di accoglimento, per
manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte: Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa; Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni ed i principi richiamati in relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, nei sensi ivi esplicitati, per manifesta fondatezza;
Considerato che, per l’effetto, va cassata la decisione di appello e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la decisione di appello e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Commenti
Posta un commento