NULLA LA CARTELLA NOTIFICATA A SOCIETA’ ESTINTA
(CTP TORINO N. 111/11/11 DEL 14 GIUGNO 2011)
Nullo il ruolo formato in capo alla società estinta in quanto la pretesa fiscale deve essere rivolta nei confronti di soci o liquidatori, ovvero di soggetti fiscalmente responsabili. Per i giudici torinesi, infatti, “E’ giurisprudenza della Suprema Corte che lo scioglimento della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese comportino l’estinzione della società stessa, sia essa di persone o di capitali. Verificatasi tale ipotesi le pretese dei creditori non soddisfatti possono essere fatte valere contro i soci, nei limiti del percepito a seguito della liquidazione per le società di capitali e della solidarietà con la società (nei limiti di legge, si pensi all’accomandante della S.a.s.) per quelle di persone. Ciò posto è evidente che le domande nei con
fronti di questi debitori devono essere loro rivolte nella loro specifica ed indicata qualità oltre che, ovviamente, nei limiti di decadenza/prescrizione del diritto fatto valere dai creditori”.
FONTE : FISCOEDIRITTO.IT
Sul punto si veda l'approfondimento: Effetti dell'accertamento su società estinta. Atto nullo e cessata materia del contendere.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO – SENTENZA DEL 14 GIUGNO 2011, N. 111/11/11
Fatto e svolgimento del giudizio
1) Con ricorso in data 4/6/2010 (..) impugnava la cartella di pagamento n. ……., emessa da Eq. No. s.p.a. ed il relativo ruolo n. 2005/……. formato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1, relativa a IVA per l’anno d’imposta 2001, per il complessivo importo di € 10.051,26.
2) A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduceva che:
- la cartella impugnata si riferiva alla (X) s.n.c., società di cui il ricorrente era stato socio, la quale era stata sciolta senza messa in liquidazione in data 28/12/2001;
- la cartella relativa al ruolo 2005/……. non è mai stata notificata alla società, ma soltanto al socio coobbligato, ma oltre il termine di cui all’art. 25 del DPR 602/73.
3) Si costituiva l’Agenzia delle Entrate assumendo la correttezza del proprio operato individuato e di quello del concessionario per la riscossione per aver formulato nei confronti del socio coobbligato solidalmente ed illimitatamente la richiesta di pagamento di somme dovute dalla s.n. c. ormai da tempo estinta e deducendo la propria carenza di legittimazione passiva per le eccezioni relative alla notificazione della cartella.
4) Si costituiva la Eq. No. s.p.a. assumendo di aver provveduto ad annullare la notifica della cartella e al contestuale blocco dell’operatività della medesima.
5) Parte ricorrente depositava memoria di replica insistendo nelle proprie pretese.
6) Il procedimento veniva chiamato alla pubblica udienza, chiesta dal ricorrente con l’atto introduttivo, del 28/4/2011 e discussa dalle parti presenti.
Motivi della decisione
E’ giurisprudenza della Suprema Corte che lo scioglimento della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese comportino l’estinzione della società stessa, sia essa di persone o di capitali.
Verificatasi tale ipotesi le pretese dei creditori non soddisfatti possono essere fatte valere contro i soci, nei limiti del percepito a seguito della liquidazione per le società di capitali e della solidarietà con la società (nei limiti di legge, si pensi all’accomandante della S.a.s.) per quelle di persone.
Ciò posto è evidente che le domande nei confronti di questi debitori devono essere loro rivolte nella loro specifica ed indicata qualità oltre che, ovviamente, nei limiti di decadenza/prescrizione del diritto fatto valere dai creditori.
Trattasi, per altro, di concetti di non difficile comprensione e/o pratica applicazione.
Nella fattispecie, quindi, il credito dell’Erario avrebbe dovuto essere azionato nei confronti degli ex soci della s.n.c. debitrice nella loro specifica tale qualità, con titoli così formati e notificati (e non già con ruoli/cartelle emesse a nome della società sciolta e cancellata, cioè di un soggetto ormai inesistente al momento della formazione del titolo), notifica che, ovviamente, avrebbe dovuto rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge per la notifica della cartella.
Sui presupposti di cui sopra la Eq. No. s.p.a. ha ritenuto di annullare essa stessa la notifica della cartella impugnata, ma ciò solo dopo l’impugnazione della stessa da parte del contribuente.
Condanna Eq. No. s.p.a. a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate in € 1.000,00.
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino – sez. ne 11 -
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere. L’annullamento della notifica della cartella determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di annullamento dell’atto, ma determina, stante l’evidenza dell’illegittimità dell’operato dell’agente per la riscossione, la sua condanna alle spese di soccombenza, liquidate come in dispositivo.
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