FERMO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO QUANDO IL DEBITO E' GIA' GARANTITO DA IPOTECA.
CTP di Bari n.177 del 11.11.2011
Con la sentenza n. 177 dell' 11 novembre 2011 al Commissione Tributaria di Bari, ha sancito come sia illegittima l'iscrizione di un fermo amministrativo sull'autovettura del debitore se su di un immobile di proprietà di questi è già stata iscritta ipoteca a garanzia dello stesso debito.
La Commissione adita rileva come sia un " eccesso di cautela" l'adozione di entrambe le misure dell'ipoteca e del fermo amministrativo, atteso inoltre che " Considerato pertanto che con l'ipoteca già iscritta su beni immobili l'Ente è garantito per un importo pari al doppio del debito, appare illogico privare il ricorrente dell'uso del mezzo con cui svolgere la propria attività non sottacendo che, in tal caso, la conseguente mancata produzione di reddito porterebbe oltre tutto all'insolvenza anche nei confronti dell'Ente stesso".
Di seguito il testo della Sentenza della CTP di Bari n. 177 del 11.11.2011:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI
SECONDA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
CAPORIZZI ALFREDO - Presidente/Relatore
BARLETTA ALFREDO - Giudice
LIUZZI VITANTONIO - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2068/11
depositato il 28/03/2011
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n. (...) IRAP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con regolare ricorso il sig. impugnava il preavviso di fermo amm.vo n. (...) emesso da il 22/03/2011 a valere sull'autovettura tg. (...) conseguente al mancato pagamento
di cartelle esattoriali per l'importo globale di Euro ….
Lamentava il contribuente la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 nonché dell'art.86/4 del D.P.R. 602/73.
Lamentava anche la violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e 60 del DPR 600/73.
Lamentava inoltre l'illegittimità dell'atto poiché preceduto da iscrizione di ipoteca su beni immobili posseduti in proprietà, per un importo superiore al dovuto e tale comunque da garantire il debito erariale. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva … contestando in toto gli assunti difensivi di controparte.
Sosteneva di aver legittimamente emesso l'atto contestato, lamentando inoltre il difetto parziale di giurisdizione della commissione adita.
Concludeva per il rigetto del ricorso di parte, con vittoria di spese.
All'udienza del ___ fu accolta l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato. All'odierna udienza di trattazione e precisazione delle conclusioni, la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, a parere dell'odierno giudice, vanno affrontate e risolte le sollevate eccezioni riguardanti i due provvedimenti adottati da …:
Quello, oggi in discussione, con cui il ricorrente veniva preavvisato della emissione dell'atto di fermo amministrativo dell'autovettura in proprietà in caso di mancato pagamento entro venti giorni dell'importo di Euro … come portato in cartella esattoriale già notificata ma non pagata, nonché il precedente atto con cui era stata iscritta ipoteca su beni immobili posseduti in proprietà a garanzia dello stesso debito. Premesso che i due provvedimenti congiunti appaiono fortemente penalizzanti proprio perché emessi in eccesso di cautela, va considerato che il ricorrente svolge anche attività di rappresentante di commercio per il quale l'autovettura è strumento indispensabile per lo svolgimento del proprio lavoro. Considerato pertanto che con l'ipoteca già iscritta su beni immobili l'Ente è garantito per un importo pari al doppio del debito, appare illogico privare il ricorrente dell'uso del mezzo con cui svolgere la propria attività non sottacendo che, in tal caso, la conseguente mancata produzione di reddito porterebbe oltre tutto all'insolvenza anche nei confronti dell'Ente stesso.
Il ricorso va pertanto accolto con assorbimento, per quanto fin qui argomentato, di ogni altra eccezione sollevata dalle parti. Sussistono buone ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Bari, il 19 ottobre 2011
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