OCCULTAMENTO DELLE SCRITTURE CONTABILI: NOVITA’ DALLA CASSAZIONE.

OCCULTAMENTO DELLE SCRITTURE CONTABILI: NOVITA’ DALLA CASSAZIONE.

Il reato di occultamento di scritture contabili – previsto dall’art. 10 del Dlgs. n.74/2000 – si configura non solo in caso di distruzione o mancata conservazione della documentazione meramente contabile ma anche di quella ritenuta necessaria a seconda della NATURA e DIMENSIONI dell’impresa.
Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n.1377 del 17 gennaio 2012, liberamente visibile sul gruppo di Facebook “SOS FISCO”), emessa nei confronti di un agente immobiliare, il quale, nel corso di una verifica fiscale, aveva occultato alcuni preliminari di vendita.
Nonostante la contestazione del reato da parte della Procura della Repubblica di Pistoia, il Giudice dell’udienza preliminare, con sentenza del 5 novembre 2010, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato. La Procura, quindi, ricorreva in Cassazione.
In merito a tale problematica, i giudici della Cassazione chiariscono che “il riferimento alle scritture richieste dalla natura dell'impresa per quel che  qui   interessa,   non   può  ritenersi limitato al contenuto degli artt. 2421, 2478  e  2519  c.c.  ma  anche  alla tipologia dell'attività svolta. Per  quanto  attiene alla figura dell'agente immobiliare è   pacifico  che la  conclusione  dell'affare  ed  il  conseguente  diritto  alla provvigione per   il   mediatore   coincide   con   la   conclusione     del contratto preliminare … con  la  conseguenza,  per quanto attiene agli aspetti fiscali, che quanto corrisposto da coloro che  hanno concluso  l'affare  ha  natura  di  costo  deducibile  e,   per   l'agente immobiliare, di ricavo imponibile”.
La Suprema Corte, pertanto, conclude specificando che “il contratto preliminare ben poteva ritenersi  ricompreso,  per  quanto  riguarda la responsabilità penale in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili …”.
Alla luce di tale chiarimento, è importante comprendere che per evitare problematiche del genere sarà onere dell’imprenditore e dei suoi consulenti valutare con attenzione tutta la documentazione aziendale da tenere a disposizione degli organi accertatori.
Avv. Matteo Sances

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