NOTIFICA DELL'ATTO TRAMITE AGENZIA PRIVATA? PER LA CASSAZIONE LA NOTIFICA NON SI PERFEZIONA (Corte di Cassazione Ordinanza n. 3932 del 17/02/2011)
NOTIFICA DELL'ATTO TRAMITE AGENZIA PRIVATA?
PER LA CASSAZIONE LA NOTIFICA NON SI PERFEZIONA.
(Corte di Cassazione Ordinanza n. 3932 del 17/02/2011)
Con l’ordinanza n. 3932 del 17/2/2011, la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito il principio per il quale " in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale delle Poste Italiane, conseguentemente qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio".
Nel caso in specie, è stato accolto il ricorso presentato da un contribuente il quale, ha eccepito l’illegittimità del procedimento di notificazione dell’avviso di accertamento eseguito ex art. 140 c.p.c. tramite agenzia
privata e non già a mezzo del servizio postale.
Corte di Cassazione Ordinanza n. 3932 del 17/02/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere
Dott. GRECO Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BO. SA. residente a (OMESSO), rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti DELLA VALLE Giorgio ed Eugenio, elettivamente domiciliata nello studio del primo, in Roma, Piazza Mazzini n. 8;
- ricorrente -
contro
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici e' domiciliata, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;- intimata -
avverso la sentenza n. 88/38/2008 della Commissione Tributaria Regionale di Roma Sezione n. 38, in data 26.05.2008, depositata il 23.06.2008. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;Presente il Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:Considerato che nel ricorso iscritto al n. 28939/2008 R.G. e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione: "1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 88/38/2008, pronunziata dallaCTR di Roma Sezione n. 38 il 26.05.2008 e DEPOSITATA il 23 giugno 2008.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, ai fini Irpef per l'anno 1992, censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'articolo 140 c.p.c., del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articolo 4, commi 1 e 5 e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62, nonche', sotto altro profilo, articolo 140 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62.
2 - L'intimata, non ha svolto difese in questa sede.
3 - La decisione impugnata, ha rigettato l'appello della contribuente, nella sostanziale considerazione che il procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento, eseguito ex articolo 140 c.p.c., dovesse ritenersi legittimo.
4 - La questione posta dal ricorso, sembra possa decidersi in base al principio secondo cui in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non puo' che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall' En. Po. su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non e' conforme alla formalita' prescritta dall'articolo 140 cod. proc. civ., e, pertanto, non e' idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. n. 11095/2008, n. 20440/2006, n. 12533/2003).
Tanto nel presupposto, affermato dalla ricorrente, non contestato in questa sede e desumibile dagli atti, che il procedimento notificatorio di che trattasi, e segnatamente l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, non sia stato curato dall' En. Po. , bensi' da Ag. Pr. .
5 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione con l'accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi".
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Ritenuto che in base alle considerazioni svolte in relazione, e condivise dal Collegio, il ricorso va accolto e, per l'effetto, cassata l'impugnata decisione;
Ritenuto, altresi', che non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, in base al richiamato principio, la causa va decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso di primo grado e declaratoria di nullita' della notifica dell'avviso di accertamento;
Considerato che, avuto riguardo all'esito del giudizio nei diversi gradi, vanno compensate le spese delle fasi di merito e poste a carico dell'intimata Agenzia quelle del giudizio di legittimita', le quali ultime si liquidano in complessivi euro quattromilaseicento, di cui euro quattromilacinquecento per onorario ed
euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
Ritenuto, altresi', che non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, in base al richiamato principio, la causa va decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso di primo grado e declaratoria di nullita' della notifica dell'avviso di accertamento;
Considerato che, avuto riguardo all'esito del giudizio nei diversi gradi, vanno compensate le spese delle fasi di merito e poste a carico dell'intimata Agenzia quelle del giudizio di legittimita', le quali ultime si liquidano in complessivi euro quattromilaseicento, di cui euro quattromilacinquecento per onorario ed
euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso di primo grado e dichiara la nullita' della notifica dell'avviso di accertamento; Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l'intimata Agenzia Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', in ragione di euro quattromilaseicento, oltre spese generali ed accessori di legge
Commenti
Posta un commento