DOPO LA RATEAZIONE NO ALL'ISCRIZIONE IPOTECARIA

 DOPO LA RATEAZIONE NO ALL'ISCRIZIONE IPOTECARIA

 

Sent. n. 6 del 10 gennaio 2011 del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro

Riscossione - Iscrizione di ipoteca - Concessione della rateazione dei ruoli La dilazione dei ruoli inibisce l’ipoteca esattoriale - Art. 19, D.P.R. n 602/73

  (La presenza di un'iscrizione ipotecaria non è giustificata nel momento in cui Equitalia ha concesso la dilazione delle somme iscritte a ruolo, posto che dal suddetto momento il debitore non può ritenersi inadempiente.)

Inoltre: - il Legislatore, con il D.L. 112/2008, ha espunto la necessità di rilascio della garanzia nella dilazione dei ruoli, quale che sia l'importo da dilazionare; - la stessa Equitalia, con la direttiva 12/2008, ha affermato che, una volta che la dilazione viene concessa, o meglio, una volta che è stata onorata la prima rata, occorre rinunciare alle procedure esecutive in corso e revocare il fermo in precedenza disposto.

Svolgimento del processo -

Con il ricorso introduttivo la società indicata in epigrafe ha impugnato la iscrizione ipotecaria n. [Omissis] effettuata in data 5 novembre 2009 da Equitalia Esatri S.p.A. su beni immobili intestati alla società stessa, come descritti nell'atto impugnato comunicato con raccomandata dell'11 novembre 2009. La parte attrice ha evidenziato la riconducibilità dell'iscrizione ipotecaria di cui sopra a precedenti cartelle esattoriali, ovvero una notificata il 21.4.2009 per € 248.887,47 (per credito Iva e Irap) una seconda per € 115.908,87 (per crediti Inps) e una terza notificata il 31 agosto 2009 per € 53.961,55 (per crediti Inps) in relazione ai quali era stata comunque fatta a istanza di rateazione già in data 13 agosto 2009 (integrata poi in data 1 ottobre 2009), istanza accolta con comunicazione di concessione del 13 novembre 2009 successiva di appena due giorni rispetto alla comunicazione dell'iscrizione ipotecaria impugnata per l'importo complessivo di € 903,707, 96 (somma doppia rispetto al credito di cui sopra).

La parte opponente ha quindi evidenziato da un lato l'avvenuto sgravio in data 25 agosto 2009 del debito di cui alla cartella esattoriale notificata il 21 aprile 2009 per € 134.326,30, con il conseguente venir meno, almeno parzialmente, del credito stesso assunto a fondamento della iscrizione ipotecaria impugnata; d'altro canto ha sostenuto l'illegittimità stessa dell'iscrizione ipotecaria avvenuta prima della conclusione del procedimento di concessione della rateazione ed in contrasto con la avvenuta concessione di rateazione, peraltro rigorosamente rispettata per quanto riguarda le varie rate di pagamento.

Equitalia Esatri S.p.A. ha contestato la fondatezza della suddetta impugnazione eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed in ogni caso la persistenza del titolo assunto a fondamento della richiesta d'iscrizione ipotecaria anche una volta riconosciuta la concessione della rateazione in virtù dell'articolo 19 del DPR 602/73, non sancendo tale norma alcun divieto in tal senso, evidenziando comunque l'intervenuto sgravio parziale solo successivamente rispetto alla richiesta iscrizione ipotecaria.

Ritiene il giudicante (che già con ordinanza del 12 febbraio 2010 in relazione alla contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., aveva disposto la provvisoria cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di cui è causa) che il ricorso promosso dalla [Omissis] S.p.A. debba essere accolto.

1. In primo luogo, per quanto riguarda la giurisdizione, ribadisce il giudicante quanto già affermato nella citata ordinanza ovvero la sussistenza di giurisdizione del giudice adito almeno limitatamente alla iscrizione ipotecaria inerente alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti di carattere previdenziale contributivo e ricollegabili ai rapporti di cui all'art. 442 c.p.c.; va invece riconosciuta la giurisdizione della Commissione tributaria territorialmente competente in ordine al iscrizione ipotecaria effettuata per la cartella avente ad oggetto crediti IVA e Irap (Commissione che peraltro si è già espressa sul punto con ordinanza del 21.5.10).

2. Per quanto riguarda il merito della vicenda si deve ritenere che l'iscrizione ipotecaria impugnata sia effettivamente illegittima perché in sostanziale contrasto con la normativa di cui all'articolo 19 D.P.R. 602/73 così come modificato dall'articolo 83, comma 23, lettera a) D.L. 112/2008, normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie. Infatti, mentre originariamente l'articolo 19 sopra citato subordinava la concessione della rateazione alla prestazione di garanzia e fideiussione ipotecaria, la nuova formulazione della norma stessa, dopo l'intervento dell'articolo 83 del decreto legge 112/08, non prevede più alcuna garanzia a favore del concessionario della riscossione.

La norma infatti testualmente prevede: «l'agente della riscossione, su  richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a una massimo di 72 rate mensili».

L'unica condizione necessaria per la concessione della rateazione è quindi soltanto la situazione di obiettiva difficoltà del contribuente e dunque prende in considerazione le sole condizioni soggettive del debitore.

Come già esattamente evidenziato dal precedente della Commissione tributaria di Bari (sentenza n. 56/2010) richiamata in termini dalla parte opponente, la ratio della norma è quella di accrescere la capacità di pagamento del contribuente che sarebbe certamente penalizzato dal dovere di chiedere specifiche garanzie per accedere alla dilazione. La stessa pronuncia mette in luce la direttiva di Equitalia Esatri S.p.A. 12/08 con la quale si afferma che «al pagamento della prima rata consegue che l'agente della riscossione dovrà rinunciare ad eventuali procedure esecutive iniziate in precedenza e revocare il fermo amministrativo eventualmente iscritto». In tale prospettiva la funzione dell'ipoteca è del tutto analoga a quella del fermo amministrativo con l'unica differenza che l'ipoteca riguarda beni immobili mentre il fermo amministrativo riguarda i mobili registrati. D'altro canto esattamente la stessa parte attrice fa rilevare che l'art. 50 comma 1 del DPR 602/73 testualmente prevede: «il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione alla sospensione del pagamento» e il successivo articolo 77, che disciplina appunto l'iscrizione di ipoteca, consente l'iscrizione dell'ipoteca stessa sugli immobili del debitore «decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50 comma 1».

In buona sostanza poiché il termine che consente l'iscrizione dell'ipoteca è lo stesso di cui all'art. 50 comma 1, ovvero 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ma salve le disposizioni relative alla sospensione del pagamento, inevitabilmente anche l'iscrizione dell'ipoteca è condizionata dalla stessa eccezione, ovvero la accordata dilazione di pagamento ancorché l'iscrizione di ipoteca abbia natura sostanzialmente cautelare.

D'altro canto concedere una rateazione di pagamento e contestualmente iscrivere l'ipoteca accomuna in modo del tutto discriminatorio la posizione di colui che non ha pagato affatto a quella di chi ha chiesto e osservato la rateazione; non solo, ma l'iscrizione ipotecaria penalizza ulteriormente colui che chiede e rispetta la rateazione perché, com'è noto, l'iscrizione di ipoteca su beni immobili spesso impedisce o rende assai più difficoltoso all'imprenditore il ricorso al fido bancario.

In ragione di quanto sopra esposto deve riconoscersi la insussistenza del diritto di Equitalia Esatri S.p.A. a procedere all'iscrizione ipotecaria di cui è causa, pur dovendosi limitare la presente decisione al solo ammontare dei crediti previdenziali per i quali può affermarsi la giurisdizione del giudice adito ovvero per complessivi € 339.740, 84 (€ 115.908,87 + € 53.961,55 = 169.870,42 x 2).

Le spese di lite, attesa la novità della questione e la pluralità di indirizzi giurisprudenziali in materia, vengono compensate.

P.Q.M. -

In accoglimento del ricorso riconosce la insussistenza del diritto di Equitalia Esatri S.p.A. a procedere all'iscrizione dell'ipoteca P.I. [Omissis] in relazione all'ammontare dei crediti previdenziali per complessivi € 339.740,84. Compensa le spese di lite. Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

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