Proroga alla definizione delle liti fiscali pendenti. Spostati in avanti i termini per il versamento, ed ampliato il periodo di applicazione.
La Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al decreto legge milleproroghe grazie al quale sarà possibile definire le liti pendenti al 31 dicembre 2011 nonchè effettuare i versamenti di quanto dovuto per la definizione fino al 31 marzo 2012.
Se le modifiche apportate saranno confermate, il testo dell'art. 39 comma 12 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 sarà il seguente:
"Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2012 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
Speriamoche per fare cassa lo stato proroghi questo condono
RispondiEliminase una lite fiscale rientrava nei termini della legge 2011 (pendente al 30 maggio 2011) ma nel frattempo e' diventata definitiva prima del 31 dic 2011 puo' essere ancora condonabile?
RispondiEliminaEssendo una proroga credo che dovrebbe ancora essere applicabile ma vorrei una conferma