ELUSIONE FISCALE: NOVITA’ DALLA CASSAZIONE

ELUSIONE FISCALE: NOVITA’ DALLA CASSAZIONE

Un’operazione economica realizzata dall’impresa può essere definita “elusiva” della norma tributaria allorquando l’unica finalità dell’imprenditore è il conseguimento di un vantaggio fiscale.
Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza della Corte di Cassazione n.25537 del 30 novembre 2011), la quale, dopo aver citato la normativa di riferimento – ossia l’articolo 36 bis del DPR n.600/73 – chiarisce che per la configurazione dell’abuso di diritto “è  necessario  che   gli  atti diretti  ad  ottenere  vantaggi fiscali  …  siano   privi  di    valide ragioni economiche, questo ultimo requisito, … può ritenersi implicitamente  verificato,  ove  si  assuma, …  che   l'unico   motivo dell'aggiramento   della  norma tributaria sia il  conseguimento   di   un  vantaggio  fiscale”.
In giudici, infatti, ritengono corretta l’interpretazione del precedente giudice d’appello – ossia la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna – laddove sostiene che la differenza tra un’attività lecita ed un’altra illecita si configura allorquando quest’ultima è compiuta “unicamente per il conseguimento di un vantaggio economico (sul piano fiscale) e  ciò esclude, univocamente, la presenza  di  una  valida ragione economica di fondo”.
La Suprema Corte, inoltre, ribadisce come sia onere del contribuente provare l’esistenza di ulteriori ragioni economiche rispetto al mero risparmio fiscale, onde evitare contestazioni dell’erario in merito alla correttezza dell’operazione (si richiama, in merito, anche una precedente sentenza della Cassazione n.8772 del 4 aprile 2008).
Si ritiene, dunque, che la presente sentenza fornisca delle importanti precisazioni relativamente ad una materia ancora non del tutto chiara anche per gli stessi addetti ai lavori. 

Avv. Matteo Sances

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