LE VERIFICHE DELLA DIREZIONE REGIONALE SONO NULLE.
La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ha competenza per le verifiche fiscali relative ai cosiddetti “grandi contribuenti”, negli altri casi la competenza è esclusiva degli uffici locali.
Tale principio emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza della CTP di Milano n.80/26/11 liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale sancisce la nullità dell’accertamento derivante da verifiche effettuate dagli uffici Regionali dell’Agenzia delle Entrate poiché incompetenti.
Infatti, con l’avvento del Decreto legislativo n.300/1999 e delle altre norme successive e ancora grazie all’interpretazione delle stesse ad opera dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che “a decorrere dall’1 gennaio 2009, il trasferimento alla struttura di nuova costituzione delle Direzioni Regionali delle attività di accertamento nei confronti dei grandi contribuenti ….(volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro) … rappresenta una delle principali novità” (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13E del 9/04/2009).
Alla luce di ciò, la Commissione Tributaria, pur tenendo presente la posizione dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale “malgrado la citata abrogazione, il potere delle Direzioni Regionali d’eseguire verifiche fiscali sarebbe comunque sussistito in forza di altre norme di carattere eminentemente amministrativo e regolamentare”, sottolinea che “La citata imprescindibilità che il potere di effettuare verifiche fiscali si fondi su di una normativa statale speciale rende evidente l’impossibilità che tale potere possa trovare la sua fonte in normative di rango inferiore quali sono quelle citate dall’Ufficio”.
In pratica, viene chiarito che se la legge ha previsto una modifica sostanziale delle competenze è irrilevante la posizione degli uffici accertatori che si rifanno a vecchi regolamenti (ossia a normativa di rango inferiore).
Ne deriva, pertanto, l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente poiché basato su verifiche fiscali (nello specifico da un processo verbale di constatazione, cd. “PVC”) compiute da un organo incompetente.
Sempre in tema di accertamenti redatti da uffici non competenti, infine, è bene evidenziare che si è avuto modo di commentare in passato anche la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.149/46/09 (anche questa sentenza è liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).
Esiste tuttavia in questi due casi una differenza sostanziale, in virtù del fatto che quella più recente fa riferimento all’organo dell’Agenzia delle Entrate competente (l’Ufficio locale piuttosto che la Direzione Regionale) mentre l’altra riguarda l’ambito territoriale entro il quale ogni ufficio locale è tenuto necessariamente operare.
È bene, dunque, che il contribuente e il suo consulente identifichino con attenzione l’ufficio competente alle attività di accertamento.
Avv. Matteo Sances
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