Legge n. 106/2011: Le novità in materia di riscossione coattiva.
Tale provvedimento legislativo è intervenuto a modificare diverse norme nell'ambito della riscossione coattiva, novellando alcune disposizioni sull'ipoteca esattoriale e limitandone l’ambito di operatività nonchè prevedendo l'obbligo di comunicazione preventiva .
Inoltre la legge n.106/2011 ha inciso sulla :
1) sospensione dell'esecuzione;
2) spese di cancellazione del fermo amministrativo del veicolo
3) riscossione delle entrate comunali.
E' stato introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria, grazie al quale si mira ad eliminare i casi in cui il contribuente venga reso edotto dell'iscrizione ipotecaria solo dopo la sua iscrizione, con conseguente limitazione della sua tutela e del suo diritto di difesa; situazione per la quale si giungeva al paradosso di venire a conoscenza del predetto gravame solo nelle more delle trattative per un’eventuale cessione dell’immobile.
Infatti all'art.2 lettera u-bis), la Legge n.106 del 12 luglio 2011, ha espressamente previsto che:
“all’articolo 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1»"
«2-bis. L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1»"
Sono stati inoltre introdotti con la Legge n. 106/2011 le soglie di debito al di sotto delle quali l'ipoteca non può essere iscritta.
La Legge, all'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies, della Legge n. 106/2011 ha previsto che:
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:
- ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- ottomila euro, negli altri casi".( pertanto l'iscrizione ipotecaria può avvenire solo per importi superiori ad € 8.000,00
La sospensione dell'esecuzione
La Legge n. 106/2011 ha previsto la sospensione dell'esecuzione forzata per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti.
Tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Tale sospensione, inoltre, non opera la sospensione nell'ipotesi in cui gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.
L'istanza di sospensione formulata dal contribuente in sede di giudizio dinanzi alle commissioni tributarie deve comunque essere decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione.
La riscossione delle entrate comunali.
Per quanto attiene alle entrate, siano esse tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, non sarà più competenza delle società Equitalia procedere alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva.
Tale adempimento sarà obbligatorio a decorrere dall' 1 gennaio 2012.
Tale adempimento sarà obbligatorio a decorrere dall' 1 gennaio 2012.
La riscossione sarà pertanto affidata ai direttamente ai Comuni che potranno procedere mediante:
riscossione spontanea;
riscossione coattiva, secondo le seguenti modalità:
sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni.
Fermo del veicolo: spese di cancellazione.
Altra novità riguarda l'esonero del contribuente dalle spese di cancellazione del fermo.
L'articolo 7, comma 2, lettera gg-octies della Legge n. 106/2011, infatti, prevede che "in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all’agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri".
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