La detrazione per figli a carico spetta per intero al genitore affidatario

LA DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO SPETTA PER INTERO AL GENITORE AFFIDATARIO

Secondo il CTP di Bari la detrazione per carichi di famiglia spetta per intero al genitore affidatario dei figli, anche se l'altro ha fruito per il 50% della stessa detrazione
Con la Sentenza n. 128/15/11, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bari ha stabilito che la detrazione per carichi di famiglia spetta per intero al genitore affidatario dei figli, anche se l'altro ha fruito per il 50% della stessa detrazione. Nella fattispecie, l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori era stato disposto dal tribunale dei minori e tale atto legittimava correttamente la detrazione per intero, indipendentemente dal fatto che l'altro genitore avesse fruito del 50% del beneficio. 
La contribuente ha fatto ricorso alla Ctp contro la cartella di pagamento, facendo presente che il tribunale per i minorenni aveva disposto l'affidamento dei due figli in suo esclusivo favore, e pertanto le spettava di il diritto di fruire per intero della detrazione prevista dalla legge per i figli a carico.
La Ctp ha annullato la cartella di pagamento impugnata. Secondo i giudici deve ritenersi la circostanza che l'affidamento dei minori risultava essere stato disposto, dal tribunale per i minorenni, ad esclusivo favore della madre, motivo per il quale quest'ultima legittimamente aveva fruito della detrazione per carichi di famiglia nella misura del 100 per cento. Nessun impedimento a tale riconoscimento, peraltro, poteva derivare dal fatto che l'altro genitore si fosse avvalso di analoga detrazione per i medesimi minori.
Inoltre, la Ctp ha ritenuto di censurare esplicitamente l'operato dell'ufficio impositore il quale, nel caso di specie, aveva il "dovere di recuperare" nei confronti del padre il 50% della detrazione per carichi di famiglia indebitamente indicata nella propria dichiarazione dei redditi.

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