INDICARE IN FATTURA UN IMPORTO SUPERIORE E’ REATO

INDICARE IN FATTURA UN IMPORTO SUPERIORE E’ REATO

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti non sussiste solamente nel caso in cui sia stata fatturata una cessione di beni mai avvenuta o una prestazione di servizi mai effettuata.
La Suprema Corte, infatti, ha stabilito che tale reato si configura anche nel caso in cui siano stati indicati in fattura importi maggiori rispetto a quelli reali (sent. Cass. 30250 del 29 luglio 2011).
Pertanto, anche nella predetta ipotesi si può ravvisare il reato penale di dichiarazione fraudolenta tramite utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
I giudici, infatti, chiariscono che “Questa Corte in proposito … ha affermato che  il reato di dichiarazione fraudolenta mediante  utilizzazione  di  fatture  per operazioni inesistenti (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.  2)  sussiste  sia nell’ipotesi di inesistenza  oggettiva  dell’operazione  (ovvero  quando  la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell’ipotesi  di inesistenza  relativa  (ovvero  quando  l’operazione  vi  è  stata,  ma  per quantitativi  inferiori  a  quelli  indicati  in   fattura)   sia,   infine, nell’ipotesi di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero  quando  la  fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di  quelli forniti), in  quanto  oggetto  della  repressione  penale  è  ogni  tipo  di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale”.
Alla luce di quanto illustrato, dunque, è bene ricapitolare che tale reato può configurarsi nei seguenti casi:
  • inesistenza oggettiva, quando l'operazione (cessione di beni e/o prestazione di servizi) non è mai avvenuta;
  • inesistenza relativa, quando l'operazione è avvenuta, ma in realtà per quantitativi inferiori rispetto a quanto dichiarato in fattura;
  • sovrafatturazione qualitativa, quando l'operazione è avvenuta, ma si è provveduto a fatturarla ad un prezzo superiore rispetto a quello reale.
Avv. Matteo Sances

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