CONTRIBUTO UNIFICATO NEL IL PROCESSO TRIBUTARIO, UNA NOVITA’ DELLA MANOVRA CORRETTIVA 2011 (D.L. N. 98/2011)
CONTRIBUTO UNIFICATO NEL IL PROCESSO TRIBUTARIO, UNA NOVITA’ DELLA MANOVRA CORRETTIVA 2011 (D.L. N. 98/2011)
Anche se ormai noto agli addetti ai lavori, appare doveroso dedicare questo spazio alle modifiche introdotte dal D.L. n. 98/2011 (c.d. “Manovra correttiva 2011) al processo tributario, con particolare attenzione alla introduzione, in luogo dell’imposta di bollo, del contributo unificato per i ricorsi proposti avanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali ( contributo che prima della Manovra correttiva del 2011 si applicava solo per il processo tributario innanzi alla Corte di Cassazione).
Tale regola si applica alle controversie instaurate e ai ricorsi notificati dopo il 6 luglio 2011.
Il contributo unificato sui ricorsi tributari è dovuto in maniera scaglionata, a seconda della fascia di valore in cui si colloca la controversia. L’importo del contributo, inoltre, è aumentato della metà se il difensore dimentica di indicare la propria casella Pec o il proprio numero di fax, o nel caso in cui il contribuente non inserisca il proprio codice fiscale.
Infine si ricorda che il valore della lite è l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
La manovra correttiva 2011 ha precisato che il valore della controversia deve risultare da un’apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nel caso di prenotazione a debito.
Ricorsi di valore fino ad euro 2.582,28: euro 30,00.
Ricorsi di valore superiore ad euro 2.582,28 e fino ad euro 5.000: euro 60,00.
Ricorsi di valore superiore ad euro 5.000 e fino ad euro 25.000: euro 120,00.
Ricorsi di valore superiore ad euro 25.000 e fino ad euro 75.000: euro 250,00.
Ricorsi di valore superiore ad euro 75.000 e fino ad euro 200.000: euro 500,00.
Ricorsi di valore superiore ad euro 200.000: euro 1.500,00.
Alfio Gambino
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