AUMENTO DELL'IVA. DA SABATO 17.09.2011 SI PASSA DAL 20% AL 21%.
Ecco alcuni risvolti operativi:
- per le altre aliquote del 4% e del 10% nessuna variazione; l’unico intervento riguarda le fatture con iva (ormai ex) 20%;
- per le cessioni di beni mobili: la fattura va fatta al momento della consegna o spedizione del bene, se, quindi, viene consegnato un bene dal 18 settembre in avanti (anche se l’ordine è stato effettuato precedentemente) la fattura andrà emessa (o, viceversa, riceverete fattura) con aliquota 21%;
- per le cessioni di beni mobili con fatturazione differita: qualcuno di voi sa che si può ricorrere alla fatturazione differita (da emettere entro il 15 del mese successivo all’atto della consegna del bene); ma ciò è possibile farlo solo se i beni sono accompagnati da documento di trasporto (ddt); se il ddt reca una data anteriore al 17 settembre la fattura sarà emessa con iva al 20% anche se quest’ultima avrà data 15 ottobre 2011; se il ddt porta una data maggiore od uguale al 17 settembre 2011 la fattura andrà emessa con aliquota al 21%;
- per le cessioni di beni immobili: l’aliquota cambierà per gli atti di stipula dei rogiti notarili a far data dal 17 settembre; chiaramente nulla cambia per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale perché quelli scontano aliquota del 4% così come nulla cambia per la compravendita di immobili non soggetti ad iva bensì ad imposta di registro (es. compravendita di abitazione principale con venditore che non è un costruttore bensì un privato);
- per le prestazioni di servizi: la fattura va emessa all’atto dell’incasso del corrispettivo; quando il corrispettivo viene incassato dal 17 settembre in avanti la fattura va emessa al 21%; per gli incassi di prestazioni di servizi (es. fatture emesse da avvocati, ingegneri, architetti etc) avvenuti fino alla data odierna rimane l’aliquota del 21%; consiglio pratico: chi di voi avesse inviato avvisi di parcella non ancora incassati, reinviateli considerando la nuova aliquota del 21%;
- per le prestazioni di servizi con pagamento di un acconto e del saldo: abbiamo capito che per le prestazioni di servizi la fattura va emessa alla data del pagamento del corrispettivo; ci può quindi essere il caso che – per una medesima prestazione – un professionista abbia ricevuto un acconto (per es. in data 15 settembre) ed un saldo che percepirà il prossimo 15 ottobre: in questi casi il professionista (per la medesima prestazione) deve emettere due fatture: la prima con data 15 settembre ed aliquota 20% e la seconda con data 15 ottobre ed aliquota al 21%;
- per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato (o regioni, province, comuni, etc.): in questi particolari casi l’iva diventa esigibile (cioè chi ha emesso la fattura deve pagare l’iva a debito) dopo averla incassata dagli enti citati; in questi casi si hanno, quindi, fatture emesse con iva 20% che rimane tale solo se la relativa fattura viene anche registrata nel registro iva entro il 17 settembre; in caso contrario l’iva passa al 21%.
È doveroso ricordare che l’iva è un’imposta sui consumi.
E' il consumatore che subirà quest’aumento di prezzo.
Nell’ambito di un’attività fra due soggetti passivi iva (per es. architetto con impresa di costruzione, avvocato con la Pippo e Pluto Srl, Snc con Srl, etc) l’iva è solo una “partita di giro” e quindi nessuno ci perde e nessuno ci guadagna (chi emette la fattura ha infatti un debito nei confronti dello stato per l’iva che incassa dal proprio cliente e chi paga la fattura ha un credito nei confronti dello stato per l’iva che ha pagato al proprio fornitore).
Commenti
Posta un commento