LA MANCATA CONTESTAZIONE E’ PERICOLOSA PER IL FISCO
La mancata contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alle prove fornite dal contribuente nel processo tributario trasforma le circostanze illustrate in “eventi dimostrati”.
A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Verona (sentenza della CTP di Verona n.123/3/11), la quale, nell’accogliere il ricorso del contribuente, sottolinea come ogni volta che sia posto a carico di una delle parti l’onere di provare alcuni fatti, l’altra parte ha il corrispondente onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile; diversamente, tale fatto dovrà ritenersi pacifico e il giudice dovrà considerarlo come tale nella decisione finale.
Il principio di non contestazione, d’altronde, è da ritenersi ormai insito nel nostro ordinamento tanto è vero che non solo ha ottenuto l’avallo della Suprema Corte (si veda sentenza della Corte di Cassazione n.1540/2007) ma è stato previsto anche dal legislatore, grazie alla modifica dell’articolo 115 del codice di procedura civile.
Tale articolo infatti, dopo le modifiche della legge n.69/2009, stabilisce espressamente che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti … nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Studio Legale Tributario Sances
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