IPOTECA NULLA SE MANCA L’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
In caso contrario l’ipoteca è illegittima è va cancellata.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (Sent. CTP di Bari n.112/8/10 del 26/02/2010; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), secondo la quale, l’art. 50 del DPR n.602/73, al 2° comma stabilisce che:
“se l’espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica … di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
In merito, i giudici chiariscono che sebbene l’ipoteca consista in una misura cautelare essa è finalizzata all’espropriazione immobiliare ed è diretta quindi a garantire il soddisfacimento del creditore.
Ne consegue, dunque, che “l’iscrizione di ipoteca non è concepibile al di fuori del procedimento di espropriazione immobiliare e non è attuabile ove l’espropriazione immobiliare non può essere intrapresa”.
Pertanto, concludono i giudici, nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella “l’espropriazione potrà essere avviata – e l’iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica della intimazione di pagamento”.
In difetto, dunque, la misura adottata dal concessionario della riscossione risulta illegittima e dovrà essere cancellata.
Avv. Matteo Sances
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