E’ NULLA LA CARTELLA CARENTE DI MOTIVAZIONE

E’ NULLA LA CARTELLA CARENTE DI MOTIVAZIONE

La cartella di pagamento deve chiaramente  indicare le modalità di calcolo dell’imponibile oltre che le modalità di liquidazione dell’imposta dovuta dal contribuente.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (sentenza CTR Puglia n.85/09/11), la quale evidenzia gravi violazioni riguardanti la trasparenza dell’atto ad opera del Concessionario della riscossione poiché, nel caso di specie, la cartella recava come presupposto solamente il numero di una sentenza tributaria.
All’origine della vicenda, dunque, vi era una precedente opposizione del contribuente ad un avviso di accertamento IVA, nella quale il giudice aveva ordinato all’Agenzia delle Entrate di rideterminare l’imposta dovuta in base ai dettami indicati in sentenza.
A questo punto, l’ufficio erariale provvedeva a ricalcolare il dovuto senza però rendere minimamente edotto il contribuente che quindi riceveva una cartella con il totale da pagare e come unica motivazione l’indicazione della dicitura “sentenza n……”.
Il contribuente, pertanto, impugnava la cartella esattoriale eccependo soprattutto l’impossibilità di verificare il rispetto delle modalità di calcolo dell’imposta dovuta.
Alle medesime conclusioni sono giunti anche i giudici pugliesi i quali sostanzialmente ribadiscono le gravi carenze della cartella poiché dalla stessa non è possibile desumere il criterio in base al quale l’Agenzia delle Entrate avrebbe ricalcolato il tributo.  
Ci si augura, dunque, che la predetta sentenza possa costituire un primo passo verso una maggiore attenzione per i diritti dei contribuenti.

Avv. Matteo Sances

Commenti