AGENZIA DELLE ENTRATE-RISOLUZIONE N.82/E - chiusura delle liti fiscali pendenti,


AGENZIA DELLE ENTRATE

RISOLUZIONE N.82/
                         Roma, 5 agosto 2011

OGGETTO:  Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti, ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
Istituzione del codice identificativo “71”.

L’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, dispone che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000  euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011  dinanzi alle commissioni tributarie o  al giudice ordinario  in ogni grado del  giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del  soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle  somme determinate ai sensi  dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. 
Ciò premesso, al fine di consentire  il versamento delle suddette somme, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, è istituito il seguente codice tributo: 
“8082”  denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 
Il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “codice ufficio” del codice della Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate competente parte nel giudizio, nel campo “tipo” è indicato il carattere “R”, nel campo “elementi identificativi” è indicato la sigla “DLF” (= definizioni liti fiscali), mentre nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta cui si riferisce l’atto impugnato, nel formato “AAAA”.  In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice Fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto  che ha proposto l’atto introduttivo del 
giudizio in primo grado.  
Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, che viene istituito con la presente risoluzione.  
   
   
 IL DIRETTORE CENTRALE 
          Paolo Savini

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