L’ACCERTAMENTO IN COMPIUTA GIACENZA E’ NULLO SE NON COMUNICATO
L’avviso di accertamento inviato per posta ma non ritirato dal contribuente, in quanto momentaneamente assente da casa (cd “compiuta giacenza”), è palesemente illegittimo se il postino non provvede successivamente ad inviare un secondo avviso a mezzo raccomandata del deposito dell’atto presso l’ufficio postale.
Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (ordinanza della Corte di Cassazione n.16.050/11, depositata il 21 luglio 2011), la quale chiarisce espressamente che lo scopo dell’avviso di giacenza dell’atto presso la posta è quello di consentire “la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” e che “la sua mancanza provoca la nullità della notificazione”.
Nel caso di specie, dunque, il contribuente eccepiva la nullità della cartella esattoriale per mancanza di notifica del precedente avviso di accertamento (poiché nella maggior parte dei casi viene dapprima notificato un avviso di accertamento per maggiori imposte dovute e, solo successivamente, se questo diviene definitivo, si provvede al recupero attraverso la cartella esattoriale).
Nel corso del processo, l’Agenzia delle Entrate sosteneva di aver correttamente notificato l’accertamento per posta senza però esibire la prova della corretta ricezione dell’atto (l’accertamento riportava, dunque, l’indicazione di deposito in compiuta giacenza senza però che vi fosse prova dell’invio della seconda raccomandata di avviso).
A questo punto, la Suprema Corte, in aderenza a quanto già sostenuto nel precedente grado dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, ha ribadito sostanzialmente che la notifica dell’atto deve contenere anche l’avviso di ricevimento della raccomandata – così come accade con l’articolo 140 del codice di procedura civile – a pena di nullità.
Pertanto, a seguito della mancata prova della corretta notifica dell’atto, al giudice non rimane altro che annullare l’avviso di accertamento oltre che la successiva cartella esattoriale (per mancanza di un valido titolo esecutivo).
Avv. Matteo Sances
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