ICI SUI FABBRICATI RURALI?
Imposta dovuta o no?
Come delineato con la Sentenza Cassazione civile, sez. Unite, 21.08.2009, n. 18565 la “questione relativa alla imponibilità ai fini Ici dei c.d. "fabbricati rurali" è questione sulla quale, varie volte, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, data l'inesistenza di una specifica norma in materia di Ici che esentasse direttamente i fabbricati rurali e con difficoltà accresciute dal susseguirsi di interventi legislativi comunque estranei alle specifiche norme sull'Ici.”
Il più recente di questi interventi legislativi è rappresentato dal D.L. n. 207/2008, art. 23, c. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, che recita: 'Ai sensi e per gli effetti della L. 27.07.2000, n. 212, art. 1, c. 2, il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, art. 2, c. 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30.12.1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133, e successive modificazioni.
Si tratta in ogni caso di una norma che ha carattere interpretativo, intervenendo su una materia oggetto di differenziati orientamenti interpretativi, sia in giurisprudenza che in dottrina, per chiarire definitivamente, dopo tante incertezze, che i fabbricati rurali non sono soggetti ad Ici.
Doveroso riportare, sulla questione del “presupposto di ruralità ai fini Ici”, la nota (n. 10933 del 26/2/2010) dell’Agenzia del Territorio, nella quale in modo del tutto esaustivo e chiaro si afferma che “i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto dall’art. 9, commi 3 e 3bis del decreto legge 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile.
Qualora il produttore agricolo possieda un'immobile iscritto al catasto fabbricati che abbia i requisiti di ruralità ma non sia classificato nelle cateforie A/6 O D/10 potrà o ricorrere contro l'accatastamento fatto dall'Agenzia del Territorio ovvero non versare l'Ici ed essere soggetto all'accertamento da parte del Comune.
Nota dolente....il riaccatastamento dell'immobile non ha validità retroattiva!!
Ma, tale principio, che eliminerebbe dubbi ed incertezze non è ancora legge!!!
Pertanto , i produttori agricoli hanno ancora il problema se versare o meno l'Ici sui fabbricati rurali accatastati in categorie diverse dal quelle previste dalla Cassazione ( A/6 PER I FABBRICATI ABITATIVI e D/10 PER QUELLI STRUMENTALI).Qualora il produttore agricolo possieda un'immobile iscritto al catasto fabbricati che abbia i requisiti di ruralità ma non sia classificato nelle cateforie A/6 O D/10 potrà o ricorrere contro l'accatastamento fatto dall'Agenzia del Territorio ovvero non versare l'Ici ed essere soggetto all'accertamento da parte del Comune.
Nota dolente....il riaccatastamento dell'immobile non ha validità retroattiva!!
Alfio Gambino
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