EFFICACIA DEL CAMBIO DI RESIDENZA ANAGRAFICA
Ai fini della notifica degli atti tributari deve ritenersi che il termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27 (convertito in L. n. 248 del 2006) “non si [applichi] retroattivamente e [riguardi], pertanto, le sole notifiche eseguite dopo l’entrata in vigore di detta normativa”.
Conseguentemente le notifiche anteriori all’entrata in vigore della richiamata novella dovranno essere dichiarate nulle se non hanno immediatamente tenuto conto della variazione anagrafica della residenza del contribuente (C.Cass. sent. 8684 del 15 aprile 2011).
Diego Conte – d.conte@tlexstudio.com
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