DEDUCIBILITÀ DEI BENI AUTO E REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI
“Per la deducibilità delle spese relative a beni strumentali, ai fini delle imposte sui redditi, è necessaria - a differenza di quanto è previsto per l’IVA, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e ss., - l’annotazione del registro dei beni ammortizzabili, prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 16, in difetto della quale non può farsi luogo, pertanto, alla deducibilità dei relativi costi ai fini IRPEF e ILOR”. Conseguentemente l’autovettura utilizzata dal contribuente quale bene strumentale della propria attività ma non iscritta nel nominato registro concorre al calcolo del redditometro (C.Cass. 9549 del 29 aprile 2011).
Diego Conte – d.conte@tlexstudio.com
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