Tutela dell'Affidamento in caso di adeguamento del contribuente ad un'errata interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria

Tutela dell'Affidamento in caso di adeguamento del contribuente ad un'errata interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria.


La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 6056 del 15 Marzo 2011 ha ribadito nuovamente come l'interpretazione data dall'Amministrazione Finanziaria con circolari e risoluzioni non vincola "in alcun modo" il contribuente, in quanto tali documenti non costituiscono fonti del diritto.
Inoltre dalla lettura della sentenza n.6056 del 15 Marzo 2011 si rileva un dato ancor più significativo:
"l'accertamento emesso in contrasto con le indicazioni contenute in documenti di prassi  non può essere annullato ma, qualora il contribuente si sia conformato alle indicazioni della prassi ministeriale, allo stesso non potranno essere irrogate le sanzioni per il principio del legittimo affidamento sancito dall'art.10 della L.n.212/2000 c.d. Statuto dei diritti del contribuente.  


p.Avv. Alfio Gambino
Foro di Catania


CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 6056 del 15 MARZO 2011


Svolgimento del processo

La controversia promossa da (...) di (..) e (..) s.n.c. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contribuente contro la sentenza della CTP di ........ n. 1.47/44/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di recupero di credito di imposta n. 027600170/2004 relativo agli anni 2001-2003, indebitamente utilizzato per incremento occupazionale. La CTR riteneva la illegittimità del provvedimento dell'Ufficio e la correttezza dell'operato della contribuente nell’attenersi a quanto disposto dall'Amministrazione con circolare 18/4/2001, aveva ritenuto spettantegli un ulteriore credito di imposta per l’assunzione di un lavoratore avvenuta il 25/10/2000. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l'udienza del 9/2/2011 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'Sez. 5, Sentenza n. 2133 del 14/02/2002 ) secondo cui le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'amministrazione in una circolare (successivamente modificata), è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell'affidamento. Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, 10 comma si applicherebbe limitatamente alle assunzioni successive al 1/1/2001. La censura è fondata alla luce del disposto testuale dell'regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. La sentenza impugnata va pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla (..). s.n.c. avverso l'avviso di recupero di credito di imposta n. 027600170/2004 relativo agli anni 2001-2003. La natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla (...) di (..) e (...) s.n.c. avverso l'avviso di recupero di credito di imposta n. 027600170/2004 relativo agli anni 2001-2003, compensando tra le parti le spese del giudizio

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