L’Agenzia delle Entrate in molti casi richiede al contribuente il deposito di una fidejussione. I casi più comuni sono la richiesta di una fideiussione a garanzia di una rateizzazione di un pagamento o di un rimborso IVA.
Nonostante nella richiesta di fidejussione L’Agenzia delle Entrate richieda il deposito di una fideiussione rilasciata da un Istituto di Credito o da una Compagnia di Assicurazioni, l’Agenzia delle Entrate accetta comunemente anche fidejussioni di Confidi.
La fidejussione bancaria è molto onerosa in quanto, di solito, l’istituto di credito emittente richiede il deposito di capitali pari all’intero ammontare garantito in un fondo vincolato indisponibile fino all’estinzione o all’annullamento della fideiussione. Inoltre l’istituto di credito richiede il pagamento di un premio, solitamente il 3% annuo. Il rilascio della fidejussione bancaria infine comporta l’iscrizione della stessa in centrale rischi, di fatto peggiorando il rating creditizio del cliente.
Per quanto riguarda invece le fideiussioni emesse da Compagnie di Assicurazione purtroppo si tratta sempre più di una rarità nel settore. Mentre fino a poco tempo fa le Compagnie vedevano il settore delle fidejussioni come un “settore di servizio”, ovvero un servizio addizionale che veniva offerto ai propri clienti più importanti a costi risibili, ormai di fatto le Assicurazioni hanno messo in pratica strategie di abbandono di questo settore, di fatto evitando il più possibile di emettere questo tipo di polizze.
Per queste ragioni nella maggior parte dei casi la fidejussione dei Confidi è l’unica soluzione possibile per risolvere l’esigenza del contribuente.
La situazione fino al 13.08.2010:
Fino alla pubblicazione del Decreto Legislativo n.141 del 13.08.2010 di fatto esisteva un vuoto normativo in merito all’accettabilità delle fidejussioni dei Confidi da parte dell’Agenzia delle Entrate. A causa della frammetarietà della normativa in merito, spesso la decisione sull’accettabilità di una fidejussione di un Confidi era demandata al responsabile della Agenzia delle Entrate locale, che, di fatto, era libero di decidere. Spesso ad esempio si verificava che l’Agenzia delle Entrate accettasse solo fidejussioni di Confidi ex art. 107 e non le fidejussioni emesse dai Confidi ex art. 106. In altri casi poteva succedere che alcuni distaccamenti locali accettassero fidejussioni di qualsiasi confidi purchè non comparisse nella “lista nera”, mentre in altri non venivano accettate fideiussioni di nessun Confidi.
I Confidi operanti in Italia, erano tenuti all’iscrizione ai sensi dell'art. 155, comma IV, del vecchio T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) nell'apposita sezione dell'elenco generale. L’art 155 al comma 4 indicava:
“4.I Confidi, anche fdi secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i Confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume
di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i Confidi devono adottare
una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3...”
La situazione attuale:
Per effetto della recente riforma (Decreto Legislativo n.141 del 13.08.2010) è in atto una profonda rivisitazione della normativa specifica in materia di Intermediari Finanziari e dei Confidi.
Il Decreto Legislativo n.141 del 13.08.2010 ha riformato il testo unico bancario ed ha finalmente fatto chiarezza sull’accettabilità delle fidejussioni dei Confidi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Dal decreto legislativo risulta evidente che l’Agenzia delle Entrate debba accettare le fidejussioni emesse dai Confidi iscritti nell’albo previsto dall’art. 106.
L’Agenzia delle Entrate dispone di una “lista nera” in cui sono iscritti i Confidi che non godono di una buona reputazione. E’ chiaro che, anche se non indicato da nessun estremo di legge, si possono riscontrare difficoltà nell’accettazione di fidejussioni emesse da enti iscritti in questa lista.
Qualora il Confidi di cui si presenta la bozza non sia iscritto nella “lista nera”, la mancata accettazione della bozza è solitamente dovuta ad una carenza di informazione all’interno dell’Agenzia delle Entrate.
La mia esperienza in qualità di mediatore creditizio specializzato nel brokeraggio di fidejussioni è che, se la bozza di fidejussione viene presentata insieme ad un estratto del decreto legislativo e se l’ente emittente non compare nella cosidetta “Lista Nera”, l’Agenzia delle Entrate accetta la fidejussione loro presentata nella quasi totalità dei casi.
Ho pubblicato sul sito del nostro gruppo di brokeraggio di fidejussioni gli estratti del decreto legislativo relativi all’accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle fidejussioni dei Confidi ex art. 106.
Per consultarlo rimando alla nostra pagina web dedicata:
http://www.ls-finance.com/C_e_AdE.php
Nella speranza di aver fatto maggiore chiarezza su questo settore così particolare e su come queste esigenze possono essere risolte, vi ringrazio per l’attenzione dedicata.
Colgo inoltre l’occasione per comunicarVi che resto a disposizione per ulteriori chiarimenti o per la risoluzione di specifiche esigenze.
Cordiali saluti
Dott. Francesco Mazza
LS Finance
Cell: 334.5949842
Uff: 02.40047491
fax: 02.93664462
Email: f.mazza@ls-finance.com
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