LA TASSA AUTOMOBILISTICA GRAVA SULLA SOCIETÀ DI LEASING.

LA TASSA AUTOMOBILISTICA GRAVA SULLA SOCIETÀ DI LEASING.
CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. TRIBUTARIA: Ordinanza n.3928 del 17.02.2011



La massima
“Nel caso di autoveicolo concesso in forza di un contratto di leasing finanziario, soggetto passivo della tassa sugli autoveicoli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 29, d.l. n. 953/1982, come sostituito dalla legge di conversione 28.02.1983 n. 53, deve intendersi il proprietario/concedente e non l’utilizzatore, ovvero colui che ha l’effettiva disponibilità del mezzo”.

Il caso

Con un avviso di accertamento la Regione Lombardia contestava, ad una società di leasing, l’omesso versamento della tassa automobilistica per l’anno 2002 relativamente ad un’autovettura di proprietà.

Avverso il predetto atto la società contribuente proponeva ricorso innanzi alla competente commissione tributaria provinciale sostenendo che, nel caso di stipulazione di un contratto di leasing finanziario, soggetto passivo su cui grava il pagamento della tassa deve ritenersi colui che ha la reale disponibilità del mezzo e non il proprietario/concedente.

 Le predette doglianze venivano accolte in primo grado, per poi essere rigettate dalla commissione regionale che riaffermava, invece, la piena legittimità dell’accertamento impugnato. 
Avverso tale decisione, la società di leasing proponeva ricorso alla Corte di Cassazione.


Motivazioni

Nel decidere l’anzidetta controversia, i giudici di legittimità hanno basato le loro motivazioni sulla chiarezza del dato normativo enunciato nell’art. 5, comma 29 del D.L. 953/1982, sostituito dalla legge di conversione 28.02.1983 n. 53, secondo cui al pagamento della tassa sono tenuti coloro che risultano essere proprietari dei veicoli iscritti presso il pubblico registro automobilistico.
In virtù di tanto - relativamente all’ipotesi di autoveicolo concesso in leasing a terzi - il soggetto passivo della tassa deve necessariamente considerarsi il proprietario/concedente poiché, con il contratto di leasing, viene riconosciuto il mero diritto di godimento del bene in favore dell’utilizzatore ma il concedente rimane comunque il proprietario del mezzo, salvo il successivo esercizio dell’opzione di riscatto da parte del locatario che, solo in tal caso, diventerà proprietario del bene ed ergo nuovo soggetto passivo del tributo.

 Il contratto di leasing, infatti, non ha effetto traslativo immediato del diritto di proprietà ma costituisce soltanto il meccanismo negoziale che autorizza l'utilizzatore ad acquistare il bene ricevuto in godimento, all'atto del pagamento dell'ultimo canone. (Cassazione n.11792/1990)

Per l’effetto, non ha trovato accoglimento la tesi difensiva sostenuta dalla società intestataria del veicolo secondo cui in subiecta materia si applicherebbe il comma 37 del predetto art. 5 d.l.953/82 il quale prevede che: “la perdita del possesso di veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo, o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (..) fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per il periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione”.

Difatti, secondo la Corte, l’esecuzione del contratto di leasing, avvenendo su base consensuale, non determina lo spossessamento per causa di forza maggiore, per fatto del terzo o per provvedimento dell’Autorità.
In ultima battuta, i giudici di legittimità hanno altresì precisato che l’obbligo di trascrizione del trasferimento della proprietà, della costituzione di usufrutto o della stipulazione di locazione finanziaria rinveniente dal combinato disposto degli articoli 94 del D.Lgs. 285/1992 e 17 della L.449/1997, non è volto ad individuare il soggetto passivo del tributo ma ad identificare il soggetto su cui gravano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle norme del Codice della Strada ed anche a facilitare il danneggiato nell’identificazione del corresponsabile solidale in caso di sinistro stradale.


Avv. Nicolavito Poliseno

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