LA DIFFIDA DI PAGAMENTO E' ATTO IMPUGNABILE.
Con questa breve nota, si evidenzia l'orientamento espresso dalla Commissione Tributario Provinciale di Torino con la sentenza n.24/5/11 relativa all'impugnabilità oe meno del c.d."sollecito di pagamento" inviato dall’agente della riscossione.
I Giudici Torinesi, attesa l'ormai indiscussa apertura dell'elenco dei c.d. atti impugnabili disposto dall’art.19 del D.lgs. 546/92, non più formate un tassativo elenco degli atti impugnabili, hanno evidenziato gli elementi da valutare al fine di attribuire ad un atto il connotato di "impugnabile".
Infatti, la sentenza n.24/5/11 evidenzia che: “Occorre infatti verificare se l’atto impugnato, anche se non rientrante della tipizzazione dell’art.19 del d.lgs. citato, costituisca manifestazione della funzione impositiva, nel senso che incida unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente e, se non tempestivamente contestato, i suoi effetti restino consolidati sì da privare il contribuente dal potere di reagire in giudizio avverso la pretesa tributaria asseritamente illegittima”.
p.Avv. Alfio Gambino
foro di Catania
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