STUDI DI SETTORE ILLEGITTIMI SE MANCA IL CONFRONTO
Se l’Agenzia delle Entrate disattende le giustificazioni del contribuente, basandosi unicamente sulle risultanze degli studi di settore, l’avviso di accertamento è nullo.
Ciò è quanto emerge da una recentissima ordinanza della Suprema Corte (ordinanza della Corte di Cassazione n. 4582 del 24 febbraio 2011), la quale sostanzialmente ribadisce e precisa il carattere di presunzione semplice dello studio di settore già rilevato in precedenti pronunce (si veda sentenza della Corte di Cassazione n. 20210 del 24 settembre 2010).
In particolare, in questa ordinanza la Cassazione rileva che lo studio di settore “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati … ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente”.
La Cassazione, inoltre, chiarisce ulteriormente la propria posizione in merito al carattere presuntivo degli studi, dichiarando che “Trattandosi dunque di presunzioni, vi è la necessità che esse siano gravi, precise e concordanti e che trovino conferma attraverso il contraddittorio con il contribuente”.
Viene, dunque, ribadita a chiare lettere la necessità di un vero confronto tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente prima dell’emissione di un accertamento fiscale.
In tale sede, dice la Suprema Corte, “il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame (onere del contribuente), mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente” (onere dell’Agenzia delle Entrate).
Ci si augura, dunque, che l’Amministrazione finanziaria possa seguire quanto prima tali dettami.
Avv. Matteo Sances
Studio Legale Tributario Sances
Commenti
Posta un commento